CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 27245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19676-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis; -Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il giudizio trae origine dall’opposizione, proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento rubricato al numero di R.G. 1209/2019 pendente innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Considerato che: Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto alla sua notifica non è seguito il deposito nel termine prescritto. Invero, vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuata in data 16.08.2022) secondo cui il ricorso non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., sicché esso deve essere ritenuto improcedibile. Ancora, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art.370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., n. 21969/2008); si è, inoltre, precisato che qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (v. Cass., SS.UU., n. 4500/1988); ciò premesso, il controricorso è da ritenersi ammissibile, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, per aver il Ministero della Giustizia provveduto ad allegare copia del ricorso a lui notificata in data 20 ottobre 2020, nonché per essere lo stesso tempestivo. Invero, sebbene la notifica del controricorso sia avvenuta il 17 marzo 2022, oltre il termine (di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso) di cui all’art. 370 c.p.c., essendo stato il ricorso per cassazione notificato il 20 ottobre 2020, il termine per il controricorso non decorreva dalla notifica, essendo stato il ricorso per cassazione invalidamente notificato presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato. Trova qui applicazione il principio secondo cui “qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo” (in tal senso v. da ultimo Cass., n. 12410/2020, nonché Cass., n. 4977/2015 e Cass., n. 7033/1997). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per l'appello e per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis., se dovuto. P. Q. M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per l'appello e per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma