CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 10473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 6420/2023 depositata il 20/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Consorzio ricorrente che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Il Comune di Conza della Campania notificò al Consorzio oggi ricorrente unavviso d’accertamento in relazione all’IMU per l’anno 2016 per l’importo di€ 156.379,00. Avverso tale atto il Consorzio propose ricorso avanti allaCorte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino invocando il dirittoall’esenzione dell’imposta medesima e la carenza di legittimazione passivadel Consorzio medesimo nonché lamentando l’erronea determinazionedella base imponibile e l’erroneo calcolo dell’imposta.Il primo giudice, con la sentenza n. 492/2022 emessa il 26/09/2022,respinse il ricorso escludendo che ricorressero i presupposti per l’invocataesenzione e confermando la correttezza dell’accertamento in quanto eranotassati i soli immobili di proprietà del Consorzio, le opere infrastrutturalirealizzate nelle aree industriali di cui all’art.32 della Legge 219/81 e deilotti di cui all’art. 2 commi 4 e 5 del DL 398/1993, convertito conmodificazioni nella l. 493/98. Secondo la Corte di I grado il valore delleopere era stato legittimamente indicato nella misura corrispondente alcosto di realizzazione sostenuto dal Ministero dell’Industria, delCommercio e dell’Artigianato, in conformità alla deliberazione della Cortedei conti n. 5/2001, richiamando poi altre pronunce intervenute tra lemedesime parti e in relazione ad analoghe opere (Cass. n. 20797 sez. 5°del 14.10.2016 e CTR Campania n. 4461/2019).[OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado,nel contraddittorio con il Comune e mediante la sentenza indicata inepigrafe, accolse solo parzialmente il gravame precisando che la sentenzaimpugnata aveva fatto riferimento a una perizia dell’ing Modestino,redatta con riferimento alla “sentenza della CTR n 4461/2019 avente adoggetto il giudizio di riassunzione tra il Consorzio ASI di AvellinoNumero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/2026c/Comune di Conza della Campania”, ma relativa ad annualità più risalentirispetto a quella oggetto di causa.Secondo il giudice d’appello doveva invece, al fine della determinazionedel valore degli immobili ed opere del Consorzio e della conseguenteriliquidazione dell’imposta (da svolgersi a cura dell’ente competente),essere più correttamente assunta come parametro di riferimento la CTUespletata dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento agli anni di imposta2010-2015, anche immediatamente precedenti a quello oggetto di causa).Tale CTU, con riferimento all’area industriale di Conza della Campania, harilevato un valore massimo di euro 881.790,00, già ritenuto congruo dallaCTR di Napoli – sez. staccata di Salerno, sez. 12, con sentenza 1496/2020depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di merito ha infatti ritenuto talevalutazione più aderente alla situazione attuale del [OSCURATO:PERSONA], sia perestensione dei lotti, con annessi manufatti industriali, sia per la “superficieinfrastruttura” di proprietà e il valore attuale dell’impianto di depurazionee del serbatoio presi in considerazione.La Corte di Giustizia di II grado ha invece respinto gli altri motivid’appello, ritenendo non riconoscibile l’esenzione di cui all’art. 7, comma1, lett. a) del d.lgs. 504/92 attesa la stretta interpretazione delle norme intema di agevolazioni tributarie e l’insussistenza del presupposto oggettivo,per i lotti appartenenti ad altri soggetti, non essendovi prova di taleappartenenza né del fatto che il Comune percepisca già la medesimaimposta dalle aziende ivi insediate.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi.Il ricorso è stato notificato telematicamente al Comune di Conza il 20maggio 2024 ma l’ente locale è rimasto intimato.Il 14/3/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoriaconcludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4c.p.c., 111, comma sesto, Cost., in relazione all'art.360, comma primo, n.4, c.p.c. Lamenta un error in procedendo nonché un profilo di motivazioneapparente e/o omessa atteso che la Corte di merito, sul punto inerenteall’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. 504/92, comerichiamato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011, invocata in relazionealla natura soggettiva del Consorzio e all’oggettiva attività svolta, si èlimitata a richiamare la motivazione di cui alla sentenza di primo grado,senza dare conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione (Cass. 6397/21).Ribadisce come il Consorzio sarebbe carente di legittimazione passivasotto il profilo:- soggettivo essendo un ente pubblico economico con natura di “Ente diDiritto Pubblico”, come risulta dall’atto costitutivo e come previsto dallalegge regionale Campania n. 19/13, essendo posseduto interamente dapubbliche amministrazioni che non sono soggette IMU, sicché lo stessodovrebbe ritenersi Consorzio tra Comuni ed esente in base all’art. 7succitato;- oggettivo, essendo gli immobili destinati alle attività istituzionali delConsorzio stesso e non essendo rilevante, a tal fine, che i Consorzi sianooggi considerati enti pubblici economici svolgendo attività d’interessegenerale da ritenersi prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipoimprenditoriale.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole della violazione e falsaapplicazione dell’artt. 7, comma 1, lett a) del d.lgs. 504/92, anche allaluce dell’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, inrelazione all’art. 53 Cost. e all'art.360, comma primo, n.3 c.p.c.Numero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/20263. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteprospettando la nullità della sentenza e la violazione di legge in relazionealle stesse disposizioni, sono infondati.3.1 Va a tal fine richiamato il costante orientamento di questa Corte,anche in relazione a precedenti controversie che hanno coinvolto le stesseparti, secondo cui l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a), del d.lgs.n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione, si applicasoltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri entipubblici "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; peraltro, le"finalità istituzionali", proprie dell'ente locale, non possono essereidentificate con il concetto di "servizi pubblici", i quali, non rientrandovi,possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziendemunicipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio ASI -Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzionein quanto svolgenti attività commerciale (Cass. Sez. 5, 25/02/2020, n.4997, Rv. 657356 – 01).3.2 Il consorzio ASI (Area per lo [OSCURATO:PERSONA]), costituito tra entipubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), è un ente pubblicoeconomico, come previsto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991,ed è pertanto tenuto al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altrooperatore commerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7,comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobilidestinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesiche non si configura qualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene invia non prevalente, per l'esercizio di attività di diritto privato (Cass. Sez.5, 30/11/2018, n. 31037, Rv. 651647 – 01 e, da ultimo, Sez. 5,18933/2025).4. Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. Sostiene che la Corte di merito non si sia pronunciata sulla censuraNumero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/2026di violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 504/92 con cui si lamentava lamancanza del presupposto impositivo per l’assoggettabilità a IMU inrelazione alle opere infrastrutturali, affermando che i beni immobili dequibus non potessero essere ritenuti beni strumentali ai sensi del commasecondo del citato art. 2. Afferma che solo le “aziende industriali”insediate posseggono fabbricati strumentali il cui valore è dato anche dallapresenza delle richiamate infrastrutture. Sarebbe contrario al principio dicui all’art. 53 Cost. l’assoggettare tali infrastrutture a IMU nei casi in cuil’immobile è servito da pubblici servizi a prescindere dal trasferimento diproprietà e dalla manutenzione di alcune di tali opere da parte delConsorzio. Richiama una propria consulenza di parte che, in contrasto conla CTU ing. Modestino, avrebbe identificato le opere infrastrutturalisottoposte a tassazione escludendo aiuole, fogne, parcheggi, strade eilluminazioni ritenendo estranee a quelle indicate dall’art. 1 e 2, comma 1,del citato d.lgs. 504/92, trattandosi d’immobili che sono serviti da pubbliciservizi a prescindere dal trasferimento di proprietà e dalla manutenzionedi taluni di essi a cura del Consorzio.4.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.4.2 Da una parte va evidenziato che, per ravvisare un’ipotesi d’omessapronuncia, occorrerebbe escludere che la Corte di merito abbia in qualchemodo preso in esame l’eccezione, che però, invocando l’esenzione sullabase delle norme richiamate, finisce per riproporre, sotto diverso profilo,le censure precedenti. Va ricordato come il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza viNumero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/2026sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01).4.3 Nel caso specifico la Corte di merito ha motivato, sia puresuccintamente, sull’assoggettabilità delle opere infrastrutturali in relazionealla richiamata CTU dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non potendosi pertanto ravvisareuna motivazione assente o apparente.4.4 Il motivo è comunque infondato alla luce della giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta delleinfrastrutture quali strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole eccetera,occorre verificare anzitutto se tali opere siano state realizzate e sianoutilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano staterealizzate dai consorzi tra enti territoriali, su terreno di loro esclusivaproprietà, essendo soggetto passivo, nel primo caso, gli assegnatari suicui terreni sono state realizzate le infrastrutture, nel secondo caso, ilconsorzio (Cass. ord. n. 4649 del 21/02/2020, Rv. 657329 – 01). Nonessendovi prova d’utilizzo esclusivo da parte degli assegnatari, lamotivazione della Corte di merito sul punto non appare censurabile.4. Con il quarto motivo di ricorso il Consorzio si duole della motivazioneapparente e/o omessa, in violazione dell’art. 111, comma sesto, Cost.,dell’art. 132, comma secondo, n.4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 deld.lgs 546/92 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. Afferma diavere sempre sostenuto di essere proprietaria solo di una parte residualedell’area industriale in oggetto, in quanto la maggior parte di essa, e inparticolare tutti i lotti industriali edificabili, sarebbero di proprietà delleaziende che vi si sono insediate. Indica una relazione tecnica redatta dalmedesimo Consorzio dove sono elencati taluni lotti che non sarebbero maiNumero registro generale 13076/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 10473/2026Data pubblicazione 21/04/2026stati del Consorzio e altri che sarebbero stati successivamente trasferitialle predette aziende.4.1 Il motivo è fondato.4.2 La Corte di merito si è limitata, infatti, a ritenere che non vi fossesufficiente prova della proprietà altrui di parte delle aree in questione, manon ha argomentato in alcun modo sulle eccezioni specifiche formulate dalConsorzio e riportate analiticamente nel ricorso, ove sono richiamate lecensure di I e II grado, e quindi, in sostanza, sulle ragioni per cui la provadell’altruità della proprietà è stata ritenuta insufficiente. La motivazionenon consente infatti di comprendere se i fatti dedotti e i documenti a talfine allegati e depositati dal Consorzio consentissero o meno di ritenereche, nell’anno in questione, il Consorzio fosse proprietario o comunquetitolare d’un diritto reale sui beni in questione e su quali di essi.5. La pronuncia impugnata va pertanto cassata e rinviato il procedimentoalla Corte di merito affinché valuti gli elementi di fatto suindicatiprovvedendo, di conseguenza e ove necessario, a ricalcolare la baseimponibile e l’imposta per l’anno in questione. La Corte di rinvioprovvederà altresì sulle spese della presente fase. P.Q.MAccoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spesedella fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]