CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 6519/2021 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Chieti, presso cui è elettivamente domiciliata in Filetto (CH), [OSCURATO:PERSONA] n. 60 • - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi m. 12 - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di L'Aquila n. 483/2020, pubblicato il 15/07/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. • c7w( ( Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di L'Aquila, con decreto n. 483 del 2020, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro avverso il decreto del Consigliere designato - emesso il 14.02.2020 - che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione ex I. n. 89/2001, riconosceva il diritto del ricorrente all'indennizzo per l'eccessivo durata del giudizio civile per risarcimento dei danni da diffamazione, dallo stesso introdotto avanti al Tribunale di Pescara con citazione del 22.07.2005 e concluso con sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 25.06.2019, limitatamente al primo grado, stante la consapevolezza "sopravvenuta" per le fasi successive della infondatezza delle sue pretese, di cui all'art. 2 comma 2 quinquies lett. a) legge n. 89/2001, determinato il ritardo in un anno e in euro 300,00 l'indennizzo, in considerazione del fatto che il D'Alessandro era risultato soccombente per tutti i gradi del giudizio presupposto, spese compensate; - avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui il Ministero della giustizia resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all'art. 13 ratificata con la legge n. 448/1955, artt. 2, 82, 83, 84, 86 c.p.c., 99, 100, 112, 113, 115, 91, 92, 96, 51, 395 c.p.c. e per vizio di motivazione per avere la Corte territoriale risolto in maniera generica e contraddittoria la decisione di riconoscimento del paterna d'animo per il solo primo grado, negando rilevanza alla durata complessiva del processo civile presupposto ed anzi affermando la consapevolezza dell'infondatezza dell'originaria domanda attrice dell'istante. La lite temeraria non poteva essere dichiarata in base al precedente sulla medesima vicenda di segno contrario.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 158 c.p.c., 24, 25, 101 e 111 Cost., oltre all'art. 6 CEDU e per vizio di motivazione, insistendo nell'erroneità del riconoscimento dell'indennizzo per il solo primo grado del giudizio presupposto, con negazione delle spese e riduzione degli indennizzi ed interessi dovuti. Con il terzo motivo viene dedotta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui medesimi fatti di cui ai primi due motivi. I motivi sono inammissibili e con essi il ricorso principale. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.n. 26874 del 2018). Ciò soprattutto allorquando [come nella specie] i motivi riguardino il mancato riscontro da parte del giudice chiamato al vaglio preventivo della rilevanza e della non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale, rispetto al quale il giudice è l'unico soggetto istituzionalmente investito del potere di proporre (d'ufficio o su istanza delle parti) lo scrutinio ad opera della Corte costituzionale, sicché il suo mancato riscontro rispetto alla sollecitazione della parte (che simile potere non possiede) si configura quale mero diniego, anche implicito, alla sollecitata rimessione della questione di legittimità costituzionale, che non può essere in sé motivo di impugnazione. Sotto diverso profilo, le censure risultano parimenti inammissibili in quanto carenti di specificità e autosufficienza quanto alla consapevolezza della infondatezza della domanda di danni introdotta con il giudizio presupposto, costituendo peraltro un accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità; - del pari è inammissibile il ricorso incidentale del Ministero della giustizia. Con i primi quattro motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. I motivi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass. Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11 marzo 2009 n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema). In tal senso anche di recente si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22.07.2013, n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l'azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo. Come già detto, le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo e non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine in oggetto, o, comunque, della inapplicabilità ad esso della sospensione feriale pure nell'accezione di termine processuale, né l'operatività del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), né la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, configurata dalla legge n. 134 del 2012, né, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione. Richiamata l'ampia disamina svolta da Cassazione 08.09.2017, n. 20974 e i precedenti arresti che hanno deciso ricorsi sovrapponibili all'odierno (per tutti, da ultimo, Cass. 5 marzo 2018 n. 5052), si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale ex art. 4 citato, al quale rimane condizionata l'utile esperibilità della tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da durata irragionevole del processo. In ciò risiede il nucleo fondante dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi all'esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell'art. 24 Cost. (si veda sul punto la già citata Cass. n. 5895 del 2009), con la conseguenza che, al di là della inconsistenza delle singole argomentazioni, il contenzioso in esame sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presidia il diritto di azione. E' inammissibile anche il quinto motivo del ricorso incidentale, con il quale il Ministero denuncia violazione dell'art. 4 I. n. 89 del 2001 sotto il diverso profilo della inammissibilità del ricorso per equa riparazione stante la «mancata adozione di formale provvedimento di estinzione» del giudizio presupposto. La doglianza è prospettata in termini di assoluta genericità, senza riferimento alla motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che era indennizzabile solo il ritardo maturato nel giudizio presupposto in primo grado per la consapevolezza della manifesta infondatezza della domanda di danni. Il ricorso per cassazione è impugnazione a critica vincolata, donde l'inammissibilità del motivo che si risolve, come nella specie, nella mera riproposizione della questione senza censurare specificamente quanto affermato dal giudice di merito (giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass.27 novembre 2002 n. 16763). In conclusione, vanno dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi, principale e incidentale. In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; dichiara interamente com