Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 15/1994
ECLI:IT:COST:1994:15
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA]Aglio contro l'INPS per ottenere l'integrazione al trattamento
minimo della pensione di riversibilità erogatale dalla gestione
speciale commercianti, essendo titolare di altra pensione di
riversibilità erogata dallo Stato, il Tribunale di Torino, con
ordinanza del 25 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,
nella parte in cui esclude la contemporanea integrazione al minimo
delle due pensioni godute dalla ricorrente.
Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto
applicabile in via estensiva la sentenza di questa Corte n. 1086 del
1988, il Tribunale rimettente ritiene il caso di specie non compreso
in alcuno dei dispositivi delle varie declaratorie di illegittimità
costituzionale del divieto di integrazione al minimo in caso di
cumulo di pensioni, così che la permanenza in vigore della norma
impugnata contrasta col principio di eguaglianza.
1. - Il Tribunale di Torino impugna, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, "nella parte in cui non consente l'integrazione al
trattamento minimo della pensione di riversibilità erogata dalla
gestione speciale commercianti dell'INPS per i titolari di pensione
di riversibilità a carico dello Stato".
2. - La questione è fondata.
Si tratta di una delle molteplici ipotesi, comprese nella
previsione della norma impugnata, di divieto di integrazione al
minimo del trattamento erogato dalla gestione speciale INPS per i
commercianti allorché, per effetto del cumulo con altra pensione,
venga superato il minimo garantito.
Il divieto è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
da numerose sentenze di questa Corte, concernenti la stessa norma
impugnata (cfr. sentenze nn. 102 del 1982; 184 del 1988; 1086 del
1988; 179, 250, 504 del 1989; 182 del 1990; 114, 164, 257 del 1992)
ed altre analoghe. Secondo tale giurisprudenza consolidata, la
titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita fino
alla data di entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente opera il principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con
cristallizzazione del trattamento non più integrato.
Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve
essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una
pensione di riversibilità a carico dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1994.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]