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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 15/1994

ECLI:IT:COST:1994:15
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA]Aglio contro l'INPS per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità erogatale dalla gestione speciale commercianti, essendo titolare di altra pensione di riversibilità erogata dallo Stato, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude la contemporanea integrazione al minimo delle due pensioni godute dalla ricorrente.

Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile in via estensiva la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988, il Tribunale rimettente ritiene il caso di specie non compreso in alcuno dei dispositivi delle varie declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, così che la permanenza in vigore della norma impugnata contrasta col principio di eguaglianza.

1. - Il Tribunale di Torino impugna, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, "nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'INPS per i titolari di pensione di riversibilità a carico dello Stato".

2. - La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici ipotesi, comprese nella previsione della norma impugnata, di divieto di integrazione al minimo del trattamento erogato dalla gestione speciale INPS per i commercianti allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

Il divieto è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da numerose sentenze di questa Corte, concernenti la stessa norma impugnata (cfr. sentenze nn. 102 del 1982; 184 del 1988; 1086 del 1988; 179, 250, 504 del 1989; 182 del 1990; 114, 164, 257 del 1992) ed altre analoghe.

Secondo tale giurisprudenza consolidata, la titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita fino alla data di entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Successivamente opera il principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non più integrato.

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di riversibilità a carico dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1994.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA]Aglio contro l'INPS per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità erogatale dalla gestione speciale commercianti, essendo titolare di altra pensione di riversibilità erogata dallo Stato, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude la contemporanea integrazione al minimo delle due pensioni godute dalla ricorrente. Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile in via estensiva la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988, il Tribunale rimettente ritiene il caso di specie non compreso in alcuno dei dispositivi delle varie declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, così che la permanenza in vigore della norma impugnata contrasta col principio di eguaglianza. 1. - Il Tribunale di Torino impugna, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, "nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'INPS per i titolari di pensione di riversibilità a carico dello Stato". 2. - La questione è fondata. Si tratta di una delle molteplici ipotesi, comprese nella previsione della norma impugnata, di divieto di integrazione al minimo del trattamento erogato dalla gestione speciale INPS per i commercianti allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito. Il divieto è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da numerose sentenze di questa Corte, concernenti la stessa norma impugnata (cfr. sentenze nn. 102 del 1982; 184 del 1988; 1086 del 1988; 179, 250, 504 del 1989; 182 del 1990; 114, 164, 257 del 1992) ed altre analoghe. Secondo tale giurisprudenza consolidata, la titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita fino alla data di entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente opera il principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non più integrato. Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di riversibilità a carico dello Stato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1994. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 15/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris