CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00 B7DEK ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, in presenza di causali estemporanee, la omogeneità dei titoli di reato e la limitata lontananza temporale dei reati oggetto dell'istanza non è sufficiente ad individuare una volizione unitaria alla base degli stessi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), principio di diritto di cui ha fatto applicazione il giudice del merito nel momento in cui ha rilevato che, con riferimento all'omicidio Sorrentino del 18 maggio 1998, il ricorrente eseguì il crimine immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine del capoclan, talchè in modo non illogico è stato ritenuto nella ordinanza impugnata che alla data del precedente omicidio del 13 febbraio 1998 esso non potesse essere stato programmato neanche nelle sue linee essenziali; Rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 nov