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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 46526/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannata, alla pena di anno uno di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], il relazione all'omesso versamento delle ritenute certificate per ammontare di € 536.140,00. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla mancata concessione dell'art. 131 bis cp ed eccepisce la prescrizione del reato.

2. Il primo motivo di ricorso non si coniuga con le enunciazioni di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono e ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Deve osservarsi, infatti, che il ricorrente aveva invocato l'assoluzione per assenza di dolo in ragione della crisi economica finanziaria che attraversava la società, poi, dichiarata fallita, censura respinta sul rilievo dell'insussistenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità, sicchè la censura che si appunta sulla mancata rinnovazione istruttoria, non richiesta, non si confronta.

In ogni caso, deve rammentarsi che la corte territoriale ha ritenuto la completezza degli elementi di prova sicchè ha, implicitamente motivato sull'insussistenza delle ragioni per far luogo ad una rinnovazione peraltro, genericamente evocata.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il reato, commesso il 22 agosto 2011, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 157-161 cod.proc.pen. di anni sette e mesi sei, e della sospensione dei termini di prescrizione dal 11/01/2019 al 24/01/2020 e dal 24/01/2020 al 27/04/2021, per complessivi giorni 937, il reato non è ancora prescritto prescrivendosi il 16/09/2022.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 novembre 2021 Il consi•T tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannata, alla pena di anno uno di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], il relazione all'omesso versamento delle ritenute certificate per ammontare di € 536.140,00. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla mancata concessione dell'art. 131 bis cp ed eccepisce la prescrizione del reato. 2. Il primo motivo di ricorso non si coniuga con le enunciazioni di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono e ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve osservarsi, infatti, che il ricorrente aveva invocato l'assoluzione per assenza di dolo in ragione della crisi economica finanziaria che attraversava la società, poi, dichiarata fallita, censura respinta sul rilievo dell'insussistenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità, sicchè la censura che si appunta sulla mancata rinnovazione istruttoria, non richiesta, non si confronta. In ogni caso, deve rammentarsi che la corte territoriale ha ritenuto la completezza degli elementi di prova sicchè ha, implicitamente motivato sull'insussistenza delle ragioni per far luogo ad una rinnovazione peraltro, genericamente evocata. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato, commesso il 22 agosto 2011, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 157-161 cod.proc.pen. di anni sette e mesi sei, e della sospensione dei termini di prescrizione dal 11/01/2019 al 24/01/2020 e dal 24/01/2020 al 27/04/2021, per complessivi giorni 937, il reato non è ancora prescritto prescrivendosi il 16/09/2022. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 novembre 2021 Il consi•T tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46526/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris