Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:288
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)
26 marzo 2026 (
*
)
« Riesame »
Nella causa C‑167/26 RX,
avente ad oggetto una proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 4 marzo 2026,
LA CORTE (Sezione del riesame),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Sezione del riesame, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
ha emesso la seguente
Decisione
1
La proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (T‑689/24, EU:T:2026:113), con la quale quest’ultimo ha statuito sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia).
2
Con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio, che «[l]’ articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [(GU 2006, L 347, pag. 1)], nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola».
3
Dall’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, risulta che le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.
4
Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.
5
A tale proposito, dall’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte risulta che la Sezione del riesame, chiamata a pronunciarsi sulla proposta di riesame, decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame.
6
Nel caso di specie, la Sezione del riesame ritiene che occorra procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (T‑689/24, EU:T:2026:113).
7
La questione che sarà oggetto del riesame è indicata al punto 2 del dispositivo della presente decisione.
Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide:
1)
Occorre procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (T
‑
689/24, EU:T:2026:113).
2)
Il riesame avrà ad oggetto la questione se, tenuto conto, in particolare, delle sentenze del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]Handel (C
‑
152/02, EU:C:2004:268), e del 12 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C
‑
521/24, EU:C:2026:191), la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (T
‑
689/24, EU:T:2026:113), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale ha dichiarato che:
l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.
3)
Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte le loro osservazioni scritte su tale questione, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione.
Firme
*
Lingua processuale: il polacco.