Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2025
ECLI:EU:T:2025:931
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0343_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1
o
ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑343/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche o sottoposti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Associazione con le persone iscritte negli elenchi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2023/891 – Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/888 – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Libertà di impresa – Diritto di proprietà – Libertà di associazione – Libertà di espressione – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito e congelamento dei fondi delle persone associate a persone soggette a misure restrittive – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242 e (PESC) 2025/824; regolamenti del Consiglio 2023/888, 2024/1243 e 2025/817]
(v. punti 29‑39)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità
[Art. 29 TUE; artt. 275, commi 1 e 2, e 277 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, art. 1, § 1, b), e art. 2, § 1, b); regolamento del Consiglio 2023/888]
(v. punti 44‑47)
3.
Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Atti riguardanti l’adozione di misure restrittive in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito e congelamento dei fondi delle persone associate a persone soggette a misure restrittive – Articolo 29 TUE e articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Ammissibilità
[Art. 3, § 5, artt. 21, § 2, b), 23, 24 e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, artt. 1, § 1, b), e 2, § 1, b); regolamento del Consiglio 2023/888]
(v. punti 52‑61)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione e da un regolamento adottati, rispettivamente, sul fondamento dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE – Competenza del Consiglio ad adottare misure restrittive volte a sostenere lo Stato di diritto in un paese terzo candidato all’Unione
[Artt. 21, § 2, b), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, artt. 1, § 1, b), e 2, § 1, b); regolamento del Consiglio 2023/888]
(v. punto 64)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Natura cautelare delle misure in questione
[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, art. 1, § 1, b), e art. 2, § 1, b); regolamento del Consiglio 2023/888]
(v. punti 78‑84)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dalla persona soggetta a tali misure – Assenza – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242 e (PESC) 2025/824, artt. 1, § 1, b), e 2, § 1, b); regolamenti del Consiglio 2023/888, 2024/1243 e 2025/817]
(v. punti 86, 115‑124)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Portata del controllo – Criteri di adozione
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242 e (PESC) 2025/824; regolamenti del Consiglio 2023/888, 2024/1243 e 2025/817]
(v. punto 101)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione con persone assoggettate a misure restrittive – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242 e (PESC) 2025/824; regolamenti del Consiglio 2023/888, 2024/1243 e 2025/817]
(v. punto 102)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242 e (PESC) 2025/824, artt. 1, § 1, b), e 2, § 1, b); regolamenti del Consiglio 2023/888, 2024/1243 e 2025/817]
(v. punto 106)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali delle persone responsabili di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Moldova – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Restrizione del diritto di proprietà, della libertà d’impresa, della libertà di espressione e della libertà di associazione – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, 12, 16 e 17; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242 e (PESC) 2025/824, art. 1, § 1, b), art. 2, § 1, b), §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio 2023/888, artt. 3, § 1, 4, § 2, 5, § 1, e 6, § 1, 2024/1243 e 2025/817]
(v. punti 129‑138)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.