CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28410/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Roma, sezione distaccata di 04Pa, in data 17/06/2013, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di resistenza, di cui al capo a), e in ordine al delitto di lesioni ex artt. 61, comma primo, n. 1 e 582 cod. pen., contestato al capo b), con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso Betti tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla richiesta declaratoria di estinzione del reato. La Corte non aveva considerato che la recidiva era stata considerata equivalente alle attenuanti e dunque non aveva operato in concreto. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza. Indebitamente era stato disatteso il motivo di appello incentrato sul rilievo che il ricorrente si era semplicemente divincolato, senza usare vera e propria violenza. 2.3. Con il terzo motivo deduce mancanza e vizio di motivazione in ordine alla invocata attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen. La Corte aveva affermato che erano da escludersi profili di arbitrarietà nell'azione dei pubblici ufficiali ma non aveva considerato che la doglianza riguardava il capo b), in danno di [OSCURATO:PERSONA], e che si trattava di valutare la condotta di quest'ultimo all'origine dell'iniziale scontro. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve in primo luogo esaminarsi il secondo motivo, che risulta inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa ricostruzione di merito, non consentita in questa sede, e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato conto del fatto che a seguito dell'intervento dei due agenti della Polizia municipale, volto ad impedire che continuasse il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non si era limitato a divincolarsi, ma aveva tenuto una condotta attivamente oppositiva, con spinte e strattonamenti, per sottrarsi alla presa e cercare di impedire il compimento del doveroso atto di ufficio cui gli operanti erano intenti.2. Il terzo motivo è fondato, in quanto il ricorrente si era doluto del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione con riferimento al delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte ha valutato tale deduzione con riferimento alla condotta tenuta nei confronti degli operanti. 3. Sta di fatto che con riferimento al delitto di resistenza risulta manifestamente infondato il primo motivo, in quanto alla pena massima di anni cinque deve sommarsi quella corrispondente all'aumento massimo, pari a due terzi, per l'aggravante ad effetto speciale, costituita dalla recidiva reiterata specifica, essendo irrilevante il giudizio di equivalenza c:on le riconosciute attenuanti (sul punto, in motivazione, Sez. U. n, 20828 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), per un totale di anni otto e mesi quattro, dovendosi poi procedere all'ulteriore aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen., cosicché il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti, decorrente dal 12 luglio 2010 e dunque non maturato. Diversamente deve invece ritenersi per il delitto di lesioni di cui al capo b). In questo caso l'unica aggravante ad effetto speciale, cioè quella della recidiva reiterata (non quella di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen., da valutarsi ai sensi degli artt. 577 e 585 cod. pen. con aumento di un terzo), deve essere computata sulla pena base di anni tre, cosicché si perviene ad anni cinque: da ciò discende che deve aversi riguardo al termine ordinario di anni sei, cui deve aggiungersi l'aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen., per effetto del quale si perviene ad anni dieci, termine questa volta decorso per intero. 4. Su tali basi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al capo b), con rideternninazione della pena per il reato residuo in mesi otto di reclusione e con declaratoria di inammissibilità nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il residuo reato in mesi 8 di reclusione. Dichiara