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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07935/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanza di affidamento in prova, semilibertà o detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale fondava il diniego delle misure alternative sulla gravità del reato (non avvedendosi dell'intervenuta assoluzione per uno dei reati contestati) e sulla mancanza di revisione critica, in contrasto con i principi ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale, condannato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti di donna straniera e incinta, con condotte reiterate, è stato ritenuto soggetto pericoloso; non ha avviato alcun percorso di revisione critica, professandosi innocente del reato a lui ascritto; né risulta avere seguito alcun percorso psicologico mirato a far sviluppare una revisione critica del proprio vissuto criminale e dei suoi pregressi agiti violenti.

A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanza di affidamento in prova, semilibertà o detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale fondava il diniego delle misure alternative sulla gravità del reato (non avvedendosi dell'intervenuta assoluzione per uno dei reati contestati) e sulla mancanza di revisione critica, in contrasto con i principi ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale, condannato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti di donna straniera e incinta, con condotte reiterate, è stato ritenuto soggetto pericoloso; non ha avviato alcun percorso di revisione critica, professandosi innocente del reato a lui ascritto; né risulta avere seguito alcun percorso psicologico mirato a far sviluppare una revisione critica del proprio vissuto criminale e dei suoi pregressi agiti violenti. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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