Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10559/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale l'11 giugno 2022 avente ad oggetto il conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] dove erano confluite somme provenienti dal reato di truffa contestato all'indagato quale amministratore unico della società.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale evidenziato l'utilità del sequestro, posto che la società, aprendo un altro conto corrente, potrebbe perpetrare l'illecito contestato.

Si denuncia difetto di motivazione quanto al pregiudizio arrecato alla società. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nel caso in esame, il Tribunale ha messo in luce, con motivazione che il ricorrente assume essere viziata ma che non è apparente, come il sequestro trovasse giustificazione nel fatto che sul conto corrente della società amministrata dal ricorrente erano confluite somme di danaro provenienti dalla truffa contestata ed altre somme che potevano riconnettersi ad analoghi episodi commessi con le stesse modalità nei confronti di soggetti deboli come la denunciante ed inseriti in un elenco di pertinenza della società, così evidenziando la peculiare finalità impeditiva propria del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e la sua funzione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga - '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale l'11 giugno 2022 avente ad oggetto il conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] dove erano confluite somme provenienti dal reato di truffa contestato all'indagato quale amministratore unico della società. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale evidenziato l'utilità del sequestro, posto che la società, aprendo un altro conto corrente, potrebbe perpetrare l'illecito contestato. Si denuncia difetto di motivazione quanto al pregiudizio arrecato alla società. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame, il Tribunale ha messo in luce, con motivazione che il ricorrente assume essere viziata ma che non è apparente, come il sequestro trovasse giustificazione nel fatto che sul conto corrente della società amministrata dal ricorrente erano confluite somme di danaro provenienti dalla truffa contestata ed altre somme che potevano riconnettersi ad analoghi episodi commessi con le stesse modalità nei confronti di soggetti deboli come la denunciante ed inseriti in un elenco di pertinenza della società, così evidenziando la peculiare finalità impeditiva propria del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e la sua funzione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga - '[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris