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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 41736/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Iran) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 27 dicembre 2022, la cittadina iraniana [OSCURATO:PERSONA] veniva tratta in arresto per i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen. in quanto trovata in possessodi un passaporto lussemburghese rilasciato in favore di tale [OSCURATO:PERSONA].

A seguito dell’udienza di convalida di arresto l’indagata, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], veniva sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

2. In data 30 dicembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice della cautela, così rendendosi irreperibile.

Di conseguenza il Pubblico ministero avanzava richiesta di aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. 3.

Con provvedimento del 10 gennaio 2023, il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] disponeva la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., aggravamento che non veniva eseguito stante la perdurante irreperibilità dell’indagata.

4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 26 settembre 2024, dichiarava -ai sensi dell’art. 296 cod. proc. pen.- lo stato di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la notifica dell’avviso di deposito della predetta ordinanza di aggravamento al difensore di fiducia della ricorrente ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen., notifica effettuata in data 27 settembre 2024.

5. In data 28 ottobre 2024 veniva emesso avviso di chiusura delle indagini preliminari con cui il Pubblico ministero modificava la contestazione, previa esclusione della fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso la menzionata ordinanza di aggravamento di misura cautelare.

7. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata traduzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare.

È stato, in proposito, richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui l’omessa traduzione del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale, rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incidente sul diritto di difesa dell’indagato alloglotta che non comprenda la lingua del procedimento.

La ricorrente assume che l’obbligo di traduzione degli atti che dispongono misure cautelari personali – o che comunque incidono sulla libertà personale dell’indagato – trovi fondamento nell’art. 143 cod. proc. pen. e nella citata Direttiva 2010/64/UE, con la conseguenza che la mancata traduzione dell’ordinanza di aggravamento dovrebbe determinare l’invalidità del provvedimento.

A giudizio della ricorrente, la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità sarebbe erronea in considerazione del fatto che l’indagata, alla data di emissione dell’ordinanza di aggravamento (10 gennaio 2023), non era ancora stata dichiarata latitante con conseguente irrilevanza di quanto affermato dai giudici dell’appello in ordine all’insussistenza di un obbligo di traduzione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti dei latitanti.

8. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 54 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità.

La condotta della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a giudizio della difesa, trovato fondamento nella situazione di pericolo grave ed attuale per la propria incolumità che l’ha costretta alla fuga dal paese natale a seguito della sua partecipazione alle manifestazioni avverso il regime iraniano al solo fine di evitare la persecuzione politica ed il conseguente arresto.

La motivazione con cui i giudici hanno ritenuto insussistente lo stato di necessità in considerazione della possibilità per la donna di chiedere asilo politico non terrebbe conto del fatto che la destinazione finale della [OSCURATO:PERSONA] era il [OSCURATO:PERSONA] e che le circostanze storico- fattuali non avrebbero consentito il ricorso agli strumenti di protezione internazionale stante l’imminente arresto da parte delle autorità iraniane. 9.La ricorrente, con il terzo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 49 cod. pen. e travisamento della prova documentale.

La difesa deduce che, agli atti del procedimento, non risulterebbe acquisito alcun passaporto recante la fotografia dell’imputata, e che, di conseguenza, i giudici di merito avrebbero travisato la prova documentale.

Si evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica redatta dall’Ass.te [OSCURATO:PERSONA] –richiamata dai giudici di merito a sostegno dell’avvenuta falsificazione del documento di identità– non conterrebbe alcun riferimento alla fotografia apposta sul presunto passaporto, circostanza che, secondo il ricorrente, confermerebbe l’erroneità dell’apparato argomentativo delle sentenze di merito e l’effettivo travisamento del dato probatorio.

La ricorrente deduce, altresì, che nel caso di specie sarebbe configurabile un’ipotesi di falso grossolano, tale da escludere in radice la possibilità di trarre in inganno alcuno.

Dalla lettura della relazione tecnica richiamata nel provvedimento impugnato emergerebbe, infatti, l’evidente macroscopica artificiosità del documento “tale da non lasciar cadere in errore nessuno”, desumibile sia dalla mancata apposizione dei corretti accenti sulle vocali presenti nel testo, sia – soprattutto – dall’assenza dei principali elementi di sicurezza normalmente inseriti nei passaporti in corso di validità, quali la filigrana, gli ologrammi e le microscritture.

È stata, infine, affermata l’insussistenza di elementi indiziari da cui desumere un coinvolgimento della ricorrente alla formazione e falsificazione del passaporto sottoposto a sequestro.

10. La ricorrente, con il quarto motivo, lamenta erronea applicazione dell’art. 276 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti per l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora.

Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il giudice della cautela ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in considerazione della gravità del quadro cautelare, senza tenere conto degli elementi dedotti dalla difesa che, se adeguatamente valorizzati, avrebbero consentito una rivalutazione della vicenda, non potendosi ritenere sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.

Deve essere, in proposito, evidenziato che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'indagata alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art.143 cod. proc. pen., è escluso ove la stessa, come nel caso di specie, si sia posta in una condizione processuale (irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773 – 01; Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova, Rv. 278364–01; Sez. 1, n. 26855 del 27/06/2025, Tite, non massimata; Sez. 1, n. 27843 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Berezovschi, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della censura con cui la difesa ha eccepito la violazione dell’art 143 cod. pen. 2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità.

Deve essere, in prima battuta, rilevato che, con i menzionati motivi, la ricorrente propone doglianze eminentemente di fattoriguardanti le condizioni originali di legittimità della misura e non anche l'applicazione in sé dell'aggravamento, censure che sollecitano, pertanto, una rivalutazione di merito dell’ordinanza genetica preclusa in questa sede.

Ciò premesso deve essere evidenziato che i giudici dell’appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi indiziari attestanti il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nella falsificazione del passaporto sottoposto a sequestro e l’insussistenza dell’ipotizzato stato di necessità (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.Il quarto motivo di ricorso è generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.

In particolare, la difesa si è limitata ad affermare, con argomentazioni apodittiche, che il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze difensive, senza in alcun modo argomentare in ordine a quanto affermato dai giudici di merito in tema di significativa gravità della violazione della misura cautelare e conseguente inidoneità di misure più gradate ad impedire la reiterazione di condotte illecite.

3.1. Appare necessario rammentare che, in tema di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice, potere che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautela (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260-01; Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D’Albenzio, Rv. 275040-01; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 – 01).

Nel caso di specie, i giudici di merito, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, hanno disposto l'aggravamento della misura in considerazione dell’evasione e della conseguente latitanza della Ghassemi, comportamenti ritenuti concretamente espressivi della trasgressività, della assenza di freni inibitori e della conseguente incapacità della ricorrente di rispettare i vincoli connessi alle misure cautelari non custodiali (vedi pagg. 3 e 4 dell’ordinanza oggetto di ricorso).

3.2. Peraltro, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, a seguito della violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, disposta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., è automatica, salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto -sicuramente non ravvisabile nel caso di specie a giudizio del Tribunale-, senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautela e non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (Sez. 4, n. 32 del 21/11/2017, Monno, Rv. 271690–01 nonché Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024, A., Rv. 286070 - 01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagata, deve provvedersi ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Iran) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 27 dicembre 2022, la cittadina iraniana [OSCURATO:PERSONA] veniva tratta in arresto per i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen. in quanto trovata in possessodi un passaporto lussemburghese rilasciato in favore di tale [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell’udienza di convalida di arresto l’indagata, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], veniva sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. 2. In data 30 dicembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice della cautela, così rendendosi irreperibile. Di conseguenza il Pubblico ministero avanzava richiesta di aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. 3. Con provvedimento del 10 gennaio 2023, il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] disponeva la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., aggravamento che non veniva eseguito stante la perdurante irreperibilità dell’indagata. 4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 26 settembre 2024, dichiarava -ai sensi dell’art. 296 cod. proc. pen.- lo stato di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la notifica dell’avviso di deposito della predetta ordinanza di aggravamento al difensore di fiducia della ricorrente ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen., notifica effettuata in data 27 settembre 2024. 5. In data 28 ottobre 2024 veniva emesso avviso di chiusura delle indagini preliminari con cui il Pubblico ministero modificava la contestazione, previa esclusione della fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso la menzionata ordinanza di aggravamento di misura cautelare. 7. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata traduzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare. È stato, in proposito, richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui l’omessa traduzione del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale, rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incidente sul diritto di difesa dell’indagato alloglotta che non comprenda la lingua del procedimento. La ricorrente assume che l’obbligo di traduzione degli atti che dispongono misure cautelari personali – o che comunque incidono sulla libertà personale dell’indagato – trovi fondamento nell’art. 143 cod. proc. pen. e nella citata Direttiva 2010/64/UE, con la conseguenza che la mancata traduzione dell’ordinanza di aggravamento dovrebbe determinare l’invalidità del provvedimento. A giudizio della ricorrente, la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità sarebbe erronea in considerazione del fatto che l’indagata, alla data di emissione dell’ordinanza di aggravamento (10 gennaio 2023), non era ancora stata dichiarata latitante con conseguente irrilevanza di quanto affermato dai giudici dell’appello in ordine all’insussistenza di un obbligo di traduzione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti dei latitanti. 8. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 54 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. La condotta della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a giudizio della difesa, trovato fondamento nella situazione di pericolo grave ed attuale per la propria incolumità che l’ha costretta alla fuga dal paese natale a seguito della sua partecipazione alle manifestazioni avverso il regime iraniano al solo fine di evitare la persecuzione politica ed il conseguente arresto. La motivazione con cui i giudici hanno ritenuto insussistente lo stato di necessità in considerazione della possibilità per la donna di chiedere asilo politico non terrebbe conto del fatto che la destinazione finale della [OSCURATO:PERSONA] era il [OSCURATO:PERSONA] e che le circostanze storico- fattuali non avrebbero consentito il ricorso agli strumenti di protezione internazionale stante l’imminente arresto da parte delle autorità iraniane. 9.La ricorrente, con il terzo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 49 cod. pen. e travisamento della prova documentale. La difesa deduce che, agli atti del procedimento, non risulterebbe acquisito alcun passaporto recante la fotografia dell’imputata, e che, di conseguenza, i giudici di merito avrebbero travisato la prova documentale. Si evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica redatta dall’Ass.te [OSCURATO:PERSONA] –richiamata dai giudici di merito a sostegno dell’avvenuta falsificazione del documento di identità– non conterrebbe alcun riferimento alla fotografia apposta sul presunto passaporto, circostanza che, secondo il ricorrente, confermerebbe l’erroneità dell’apparato argomentativo delle sentenze di merito e l’effettivo travisamento del dato probatorio. La ricorrente deduce, altresì, che nel caso di specie sarebbe configurabile un’ipotesi di falso grossolano, tale da escludere in radice la possibilità di trarre in inganno alcuno. Dalla lettura della relazione tecnica richiamata nel provvedimento impugnato emergerebbe, infatti, l’evidente macroscopica artificiosità del documento “tale da non lasciar cadere in errore nessuno”, desumibile sia dalla mancata apposizione dei corretti accenti sulle vocali presenti nel testo, sia – soprattutto – dall’assenza dei principali elementi di sicurezza normalmente inseriti nei passaporti in corso di validità, quali la filigrana, gli ologrammi e le microscritture. È stata, infine, affermata l’insussistenza di elementi indiziari da cui desumere un coinvolgimento della ricorrente alla formazione e falsificazione del passaporto sottoposto a sequestro. 10. La ricorrente, con il quarto motivo, lamenta erronea applicazione dell’art. 276 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti per l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il giudice della cautela ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in considerazione della gravità del quadro cautelare, senza tenere conto degli elementi dedotti dalla difesa che, se adeguatamente valorizzati, avrebbero consentito una rivalutazione della vicenda, non potendosi ritenere sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Deve essere, in proposito, evidenziato che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'indagata alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art.143 cod. proc. pen., è escluso ove la stessa, come nel caso di specie, si sia posta in una condizione processuale (irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773 – 01; Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova, Rv. 278364–01; Sez. 1, n. 26855 del 27/06/2025, Tite, non massimata; Sez. 1, n. 27843 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Berezovschi, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della censura con cui la difesa ha eccepito la violazione dell’art 143 cod. pen. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità. Deve essere, in prima battuta, rilevato che, con i menzionati motivi, la ricorrente propone doglianze eminentemente di fattoriguardanti le condizioni originali di legittimità della misura e non anche l'applicazione in sé dell'aggravamento, censure che sollecitano, pertanto, una rivalutazione di merito dell’ordinanza genetica preclusa in questa sede. Ciò premesso deve essere evidenziato che i giudici dell’appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi indiziari attestanti il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nella falsificazione del passaporto sottoposto a sequestro e l’insussistenza dell’ipotizzato stato di necessità (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.Il quarto motivo di ricorso è generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, la difesa si è limitata ad affermare, con argomentazioni apodittiche, che il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze difensive, senza in alcun modo argomentare in ordine a quanto affermato dai giudici di merito in tema di significativa gravità della violazione della misura cautelare e conseguente inidoneità di misure più gradate ad impedire la reiterazione di condotte illecite. 3.1. Appare necessario rammentare che, in tema di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice, potere che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautela (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260-01; Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D’Albenzio, Rv. 275040-01; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 – 01). Nel caso di specie, i giudici di merito, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, hanno disposto l'aggravamento della misura in considerazione dell’evasione e della conseguente latitanza della Ghassemi, comportamenti ritenuti concretamente espressivi della trasgressività, della assenza di freni inibitori e della conseguente incapacità della ricorrente di rispettare i vincoli connessi alle misure cautelari non custodiali (vedi pagg. 3 e 4 dell’ordinanza oggetto di ricorso). 3.2. Peraltro, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, a seguito della violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, disposta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., è automatica, salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto -sicuramente non ravvisabile nel caso di specie a giudizio del Tribunale-, senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautela e non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (Sez. 4, n. 32 del 21/11/2017, Monno, Rv. 271690–01 nonché Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024, A., Rv. 286070 - 01). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagata, deve provvedersi ai
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