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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26382/2026

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di SORVEGLIANZA di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 7 marzo 2025Placido [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale perespiare la pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina del 22novembre 2023.

La misura era stata però revocata dallo stesso Tribunale conordinanza del 18 giugno 2025 a causa della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], rivelatosiinidoneo alla prosecuzione dell’affidamento.

Infatti, il 22 maggio 2025 i [OSCURATO:PERSONA] di Messina-Bordonaro avevano accertato, all’esito di uncontrollo presso l’appartamento sito a Messina, via delle Suore n. 45, abitato daPrivitera e dalla compagna, [OSCURATO:PERSONA], la presenza di un allaccio abusivoalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, sicché anche [OSCURATO:PERSONA] dovevaritenersi responsabile del delitto di furto accertato nel frangente.1.1.

Con sentenza n. 3291/26 in data 20 novembre 2025, la Prima Sezionedella Corte di cassazione annullò l’ordinanza di revoca, rilevando che nonemergeva «alcun profilo oggettivo dal quale desumere una qualche forma diresponsabilità» di [OSCURATO:PERSONA] «in relazione al contestato furto di energia elettrica oanche solo la conoscenza da parte del medesimo», tenuto conto che egli risultavapresente nell’appartamento da poco più di un mese e che non poteva ritenersidecisiva la circostanza che egli vi avesse abitato già in passato, ancheconsiderando che l’utenza era intestata alla [OSCURATO:PERSONA].1.2.

Con ordinanza del 4 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Messinaha nuovamente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell’affidamento inprova. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ritenuto che egli fosse responsabile del furto in quantofruitore consapevole dell’allaccio abusivo, essendo il compagno dell’intestatariadell’utenza e il padre dei figli della stessa, con loro conviventi nel luogo in cui eranostati accertati i fatti.

Infatti, l’allaccio abusivo si trovava nella stanza adibita asoggiorno dell’abitazione, luogo ove certamente [OSCURATO:PERSONA] sostava e, al momentodell’accertamento dei fatti e della relativa contestazione, non aveva fornito alcunaspiegazione.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse mostrato di nonaderire alle finalità della misura e di voler continuare a vivere nell’illegalità; e hadisposto la revoca dell’affidamento a decorrere dalla data di sottoscrizione delleprescrizioni, considerato che il medesimo era stato appena concesso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di revoca per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 627,125 cod. proc. pen. e 47 Ord. pen., nonché l’inosservanza del principio di dirittoenunciato con la sentenza rescindente.

Il Tribunale avrebbe reiterato il medesimopercorso argomentativo già censurato, senza individuare alcun elemento fattualeulteriore rispetto a quelli già esaminati nel precedente giudizio, richiamandonuovamente la convivenza (di appena un mese) con l’intestataria dell’utenza e lapresunta, ma non dimostrata, visibilità dell’allaccio.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione al richiamo, da parte del Tribunale, dell’inconferente precedentegiurisprudenziale di legittimità costituito dalla sentenza n. 24591 del 2021, relativaalla diversa fattispecie di detenzione di armi, con un’impropria trasposizione di unprincipio giurisprudenziale elaborato in un contesto radicalmente differente.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 125 cod.proc. pen., 27 Cost., 47 Ord. pen. e 415-bis cod. proc. pen. nonché l’erroneavalorizzazione, ai fini della revoca, dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., atto processuale con funzione soloinformativa e difensiva, in contrasto con la presunzione di innocenza sancitadall’art. 27 Cost. e con i principi che regolano la revoca delle misure alternative.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenutaconoscenza dell’allaccio abusivo, desunta dalla visibilità dell’allaccio abusivo e dallaconvivenza con l’intestataria dell’utenza.

In realtà, il Tribunale non avrebbeaccertato chi abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo; quando esso siastato realizzato; se [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza.

Infatti, la mera convivenza,di poco più di un mese, con l’intestataria dell’utenza non sarebbe sufficiente adaffermare la consapevolezza della condotta illecita.

Secondo la difesa, l’interessealla decisione permarrebbe anche ove, nelle more del giudizio di legittimità, lapena dovesse essere integralmente espiata, posto che il provvedimento impugnatoavrebbe prodotto effetti pregiudizievoli per il ricorrente derivanti dalla revocadell’affidamento e dalla sua sottoposizione alla detenzione intramuraria.3.

In data 12 maggio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., come sostituitodall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «l'affidamento è revocato qualorail comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».È stato affermato, tuttavia, che la revoca non consegue alla pura e sempliceviolazione di legge o di prescrizioni inerenti alla misura alternativa, ma può esseredisposta, secondo la valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, ove leviolazioni siano indicative di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto(Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01), sicché i fatticontestati siano espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesionedell’affidato al percorso risocializzante (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276498 - 01).Tra tali fatti possono esservi anche condotte integranti ipotesi di reato, senzache, ai fini della relativa valutazione, sia necessario attendere la definizione delrelativo procedimento penale, non essendo individuabile alcuna pregiudizialitànecessaria tra il procedimento avente ad oggetto il reato e quello di revocadell’affidamento in prova (cfr. Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276498 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824 - 01).3.

Ciò posto, muovendo, secondo l’ordine logico, dal terzo motivo di ricorso,concernente le modalità dell’accertamento dell’asserita violazione, osservapreliminarmente il [OSCURATO:PERSONA] che le relative censure sono infondate.Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato non si evince affatto che lavalutazione del Tribunale si sia fondata sull’avviso di conclusione delle indaginipreliminari, il quale risulta richiamato, ad adiuvandum, soltanto per sottolineareche l’episodio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato vagliato dalla locale Procura, la quale haritenuto fondate le relative contestazioni, senza che però ciò si sia risolto nellarinuncia a un’autonoma valutazione, che il Tribunale ha in realtà compiuto.4.

Tuttavia, è sul versante della logicità della motivazione relativa a talevalutazione che le censure difensive si rivelano, invece, fondate.Va premesso che risulta correttamente richiamato il principio di diritto secondocui risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalsoconsapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi(Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01).Nondimeno, l’incontestata presenza dell’allaccio abusivo nel soggiornodell’abitazione ove [OSCURATO:PERSONA] conviveva non consente, sul piano logico, diconcludere che egli ne fosse a conoscenza.

Infatti, il provvedimento non contienealcun riferimento alle caratteristiche tecniche dell’allaccio, dalle quali trarre unaqualche deduzione del fatto che egli poteva averlo notato: si pensi, ad esempio,alla presenza di cavi esterni e visibili o alla presenza di un vano con sportellinoecc.

Né il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha richiamato altre condotte alle quali poterriconoscere una qualche valenza concludente, come ad esempio nel caso in cuiPrivitera avesse tenuto una condotta ostruzionistica rispetto alle operazioni diaccertamento, come avvenuto nella vicenda oggetto della citata sentenza Sez. 5,n. 24592 del 30/04/2021, richiamata dall’ordinanza impugnata, nella quale sievidenziava che il convivente dell’intestatario dell’utenza oggetto dell’allaccioabusivo aveva cercato di impedire l’ingresso dei verificatori (e in cui, inoltre, siconcludeva logicamente per una consapevolezza dell’illegalità dell’allaccio dallapresenza di “cavi volanti” ben visibili).

Né appare significativa, come del resto giàindicato dalla pronuncia rescindente, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse abitatonell’immobile in epoca passata, la quale non consente, di per sé, di ritenere, sulpiano logico, che egli fosse stato a conoscenza dell’allaccio abusivo, tanto più chenon risulta essere stato accertato a quale epoca esso risalisse.Ne consegue, pertanto, che il Tribunale di sorveglianza deve essere chiamatoa un rinnovato sforzo motivazionale attraverso il quale vengano indicati elementiin grado di dimostrare, a partire dalla presenza di un allaccio nell’immobileintestato a persona diversa da [OSCURATO:PERSONA], una sua responsabilità per il furto dienergia elettrica accertato presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA].5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Messina.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Messina.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 7 marzo 2025Placido [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale perespiare la pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina del 22novembre 2023. La misura era stata però revocata dallo stesso Tribunale conordinanza del 18 giugno 2025 a causa della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], rivelatosiinidoneo alla prosecuzione dell’affidamento. Infatti, il 22 maggio 2025 i [OSCURATO:PERSONA] di Messina-Bordonaro avevano accertato, all’esito di uncontrollo presso l’appartamento sito a Messina, via delle Suore n. 45, abitato daPrivitera e dalla compagna, [OSCURATO:PERSONA], la presenza di un allaccio abusivoalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, sicché anche [OSCURATO:PERSONA] dovevaritenersi responsabile del delitto di furto accertato nel frangente.1.1. Con sentenza n. 3291/26 in data 20 novembre 2025, la Prima Sezionedella Corte di cassazione annullò l’ordinanza di revoca, rilevando che nonemergeva «alcun profilo oggettivo dal quale desumere una qualche forma diresponsabilità» di [OSCURATO:PERSONA] «in relazione al contestato furto di energia elettrica oanche solo la conoscenza da parte del medesimo», tenuto conto che egli risultavapresente nell’appartamento da poco più di un mese e che non poteva ritenersidecisiva la circostanza che egli vi avesse abitato già in passato, ancheconsiderando che l’utenza era intestata alla [OSCURATO:PERSONA].1.2. Con ordinanza del 4 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Messinaha nuovamente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell’affidamento inprova. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ritenuto che egli fosse responsabile del furto in quantofruitore consapevole dell’allaccio abusivo, essendo il compagno dell’intestatariadell’utenza e il padre dei figli della stessa, con loro conviventi nel luogo in cui eranostati accertati i fatti. Infatti, l’allaccio abusivo si trovava nella stanza adibita asoggiorno dell’abitazione, luogo ove certamente [OSCURATO:PERSONA] sostava e, al momentodell’accertamento dei fatti e della relativa contestazione, non aveva fornito alcunaspiegazione. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse mostrato di nonaderire alle finalità della misura e di voler continuare a vivere nell’illegalità; e hadisposto la revoca dell’affidamento a decorrere dalla data di sottoscrizione delleprescrizioni, considerato che il medesimo era stato appena concesso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di revoca per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 627,125 cod. proc. pen. e 47 Ord. pen., nonché l’inosservanza del principio di dirittoenunciato con la sentenza rescindente. Il Tribunale avrebbe reiterato il medesimopercorso argomentativo già censurato, senza individuare alcun elemento fattualeulteriore rispetto a quelli già esaminati nel precedente giudizio, richiamandonuovamente la convivenza (di appena un mese) con l’intestataria dell’utenza e lapresunta, ma non dimostrata, visibilità dell’allaccio.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione al richiamo, da parte del Tribunale, dell’inconferente precedentegiurisprudenziale di legittimità costituito dalla sentenza n. 24591 del 2021, relativaalla diversa fattispecie di detenzione di armi, con un’impropria trasposizione di unprincipio giurisprudenziale elaborato in un contesto radicalmente differente.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 125 cod.proc. pen., 27 Cost., 47 Ord. pen. e 415-bis cod. proc. pen. nonché l’erroneavalorizzazione, ai fini della revoca, dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., atto processuale con funzione soloinformativa e difensiva, in contrasto con la presunzione di innocenza sancitadall’art. 27 Cost. e con i principi che regolano la revoca delle misure alternative.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenutaconoscenza dell’allaccio abusivo, desunta dalla visibilità dell’allaccio abusivo e dallaconvivenza con l’intestataria dell’utenza. In realtà, il Tribunale non avrebbeaccertato chi abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo; quando esso siastato realizzato; se [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza. Infatti, la mera convivenza,di poco più di un mese, con l’intestataria dell’utenza non sarebbe sufficiente adaffermare la consapevolezza della condotta illecita. Secondo la difesa, l’interessealla decisione permarrebbe anche ove, nelle more del giudizio di legittimità, lapena dovesse essere integralmente espiata, posto che il provvedimento impugnatoavrebbe prodotto effetti pregiudizievoli per il ricorrente derivanti dalla revocadell’affidamento e dalla sua sottoposizione alla detenzione intramuraria.3. In data 12 maggio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., come sostituitodall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «l'affidamento è revocato qualorail comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».È stato affermato, tuttavia, che la revoca non consegue alla pura e sempliceviolazione di legge o di prescrizioni inerenti alla misura alternativa, ma può esseredisposta, secondo la valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, ove leviolazioni siano indicative di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto(Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01), sicché i fatticontestati siano espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesionedell’affidato al percorso risocializzante (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276498 - 01).Tra tali fatti possono esservi anche condotte integranti ipotesi di reato, senzache, ai fini della relativa valutazione, sia necessario attendere la definizione delrelativo procedimento penale, non essendo individuabile alcuna pregiudizialitànecessaria tra il procedimento avente ad oggetto il reato e quello di revocadell’affidamento in prova (cfr. Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276498 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824 - 01).3. Ciò posto, muovendo, secondo l’ordine logico, dal terzo motivo di ricorso,concernente le modalità dell’accertamento dell’asserita violazione, osservapreliminarmente il [OSCURATO:PERSONA] che le relative censure sono infondate.Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato non si evince affatto che lavalutazione del Tribunale si sia fondata sull’avviso di conclusione delle indaginipreliminari, il quale risulta richiamato, ad adiuvandum, soltanto per sottolineareche l’episodio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato vagliato dalla locale Procura, la quale haritenuto fondate le relative contestazioni, senza che però ciò si sia risolto nellarinuncia a un’autonoma valutazione, che il Tribunale ha in realtà compiuto.4. Tuttavia, è sul versante della logicità della motivazione relativa a talevalutazione che le censure difensive si rivelano, invece, fondate.Va premesso che risulta correttamente richiamato il principio di diritto secondocui risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalsoconsapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi(Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01).Nondimeno, l’incontestata presenza dell’allaccio abusivo nel soggiornodell’abitazione ove [OSCURATO:PERSONA] conviveva non consente, sul piano logico, diconcludere che egli ne fosse a conoscenza. Infatti, il provvedimento non contienealcun riferimento alle caratteristiche tecniche dell’allaccio, dalle quali trarre unaqualche deduzione del fatto che egli poteva averlo notato: si pensi, ad esempio,alla presenza di cavi esterni e visibili o alla presenza di un vano con sportellinoecc. Né il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha richiamato altre condotte alle quali poterriconoscere una qualche valenza concludente, come ad esempio nel caso in cuiPrivitera avesse tenuto una condotta ostruzionistica rispetto alle operazioni diaccertamento, come avvenuto nella vicenda oggetto della citata sentenza Sez. 5,n. 24592 del 30/04/2021, richiamata dall’ordinanza impugnata, nella quale sievidenziava che il convivente dell’intestatario dell’utenza oggetto dell’allaccioabusivo aveva cercato di impedire l’ingresso dei verificatori (e in cui, inoltre, siconcludeva logicamente per una consapevolezza dell’illegalità dell’allaccio dallapresenza di “cavi volanti” ben visibili). Né appare significativa, come del resto giàindicato dalla pronuncia rescindente, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse abitatonell’immobile in epoca passata, la quale non consente, di per sé, di ritenere, sulpiano logico, che egli fosse stato a conoscenza dell’allaccio abusivo, tanto più chenon risulta essere stato accertato a quale epoca esso risalisse.Ne consegue, pertanto, che il Tribunale di sorveglianza deve essere chiamatoa un rinnovato sforzo motivazionale attraverso il quale vengano indicati elementiin grado di dimostrare, a partire dalla presenza di un allaccio nell’immobileintestato a persona diversa da [OSCURATO:PERSONA], una sua responsabilità per il furto dienergia elettrica accertato presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA].5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Messina. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Messina.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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