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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10868/2026

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isgiuntamente all’avvocatoSABRINA ROMANO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 25Roma e [OSCURATO:PERSONA] N. 24 Roma,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 26 Roma,- intimato -Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMAn.333/2022 depositata il 18/1/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 in Roma, ilCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 26 in Roma e il Condominiodi via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 in Roma convenivano in giudizio innanzial Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, la società Rubinoa.r.l., per sentirla condannare alla demolizione del capannone daessa realizzato nell’area esistente tra gli stabili condominiali, inviolazione delle distanze prescritte normativamente, ovveroall’arretramento dello stesso dalle facciate degli stabili fino alraggiungimento della distanza legale.2.

La società convenuta eccepiva il difetto di legittimazioneprocessuale attiva degli amministratori condominiali e laprescrizione della pretesa ex adverso azionata.3. [OSCURATO:PERSONA], quale condomina dello stabile sito in via SanPier Damiani n. 26, interveniva volontariamente, aderendo alledomande proposte dagli attori e formulando, altresì, ulterioridomande.4.

Il Tribunale, all’esito della disposta consulenza tecnica,condannava la società convenuta alla demolizione del capannone,distinto al NCEU di Roma al foglio 1085, part. 347, sub

501.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.6.

I condominii originari attori e [OSCURATO:PERSONA], con distintecomparse, si costituivano in appello, contestando le avversedoglianze e chiedendone il rigetto.Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/20267.

La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame.

In primoluogo, secondo la Corte territoriale le controversie riguardanti ledistanze tra edifici non rientravano tra quelle per le qualil’amministratore era autonomamente legittimato ad agire ai sensidegli artt. 1130, 1131, comma 1, c.c. esulando dagli attimeramente conservativi ed essendo dirette ad ottenere statuizionirelative alla titolarità, al contenuto e alla tutela dei diritti reali sucose o parti dell’edificio condominiale.

Tuttavia, l’amministratorepoteva essere autorizzato dall’assemblea, con delibera adottatacon la maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c., eventualmenterichiesta anche in via di ratifica del suo operato, ad intraprenderetali azioni (in tal senso, Cass. ordinanza n. 23190/2020).

Nel casodi specie, come risultava in atti e come evidenziato dal giudice diprimo grado, l’assemblea congiunta dei condominii attori, con ladelibera del 18 febbraio 2008, aveva autorizzato gli amministratoriad intraprendere il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dellaviolazione delle distanze dalle pareti perimetrali degli stabili.Per inciso, la Corte distrettuale aggiungeva che lalegittimazione degli amministratori non poteva essere messa indiscussione, in quanto, contrariamente a quanto sostenutodall’appellante, i condominii non avevano agito a tutela delleproprietà esclusive facenti capo ai singoli condomini, ma a tuteladei fabbricati nella lora interezza, pregiudicati dalla realizzazionedel capannone, in quanto posto a distanza non regolamentare conle facciate degli stabili condominiali.Quanto ai restanti motivi di appello, doveva, in primo luogo,stabilirsi la natura del muretto posto a confine delle rispettiveproprietà delle parti in causa.

Come accertato dal consulentetecnico, si trattava di un muretto alto 1.26 mt, con sovrastanteNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026recinzione metallica alta 1.25 mt.

Esso aveva la funzione didemarcare la linea di confine e di recingere l’area condominialeonde separarla dall’area, originariamente cortilizia, confinante; talemuro, precedentemente alla costruzione in aderenza delmanufatto, presentava entrambe le facce isolate da altrecostruzioni.

La disciplina applicabile, in ragione delle suecaratteristiche, doveva rinvenirsi nell’art. 878 c.c., in forza delquale era infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dallasocietà Rubino.

Infatti, era irrilevante avere costruito in aderenzaal muro esistente in loco da più di trenta anni, in quanto tale muronon era considerato per il computo della distanza di cui all’art. 873c.c., dunque, con la realizzazione di esso nessuna violazione alledistanze prescritte normativamente si era consumata “da tempoimmemorabile”.

Al contrario, con la realizzazione del capannoneera stata violata la disciplina prevista in materia di distanze.Inoltre, in forza della norma di cui all’art. 878 c.c., non potevaescludersi l’operatività della disciplina delle distanze, sol perché ilcapannone era stato realizzato in aderenza al muro, atteso chel’ultimo comma della norma citata consentiva la costruzione inappoggio e/o in aderenza al muro di confine solo ove nonpreesistesse all’interno del fondo limitrofo un edificio posto adistanza inferiore a tre metri, fattispecie quest’ultima presente nelcaso in esame, come emerso in sede di CTU e non contestato.Anche la censura sulle spese di lite era infondata, in quantoGiuliana [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta aderendo alle domande deicondominii che erano state integralmente accolte.Se pure era vero che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto unaulteriore domanda, volta all’accertamento dell’abusivo allaccio delloscarico del servizio igienico posto all’interno del capannoneNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026all’impianto fognario condominiale, su tale domanda il giudice diprimo grado non si era pronunciato, perché evidentemente l’avevaritenuta assorbita, avendo accolto la domanda di demolizione delmanufatto.In ogni caso, il principio della soccombenza prevalente,applicabile nel caso di specie, per essere stata accolta la domandaprincipale, avrebbe giustificato la condanna alle spese di lite infavore dell’intervenuta.8. [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nella proprietà dell’immobilecontraddistinto al NCEU al foglio 1085, numero 317, sub 501 inbase all’atto di costituzione con conferimento in natura del 19gennaio 2015, del notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 169365, racc.n.15809, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di tre motivi di ricorso.9. [OSCURATO:PERSONA] di Roma via [OSCURATO:PERSONA] 24, ilCondominio di Roma via [OSCURATO:PERSONA] 25 e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.10. [OSCURATO:PERSONA] di Roma via [OSCURATO:PERSONA] 26 è rimastointimato.11.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 1117 c.c., nonché degli artt. 1130 e 1131 c.c.e 75 c.p.c.La Corte distrettuale, al pari del giudice di prime cure, avrebbeerroneamente ritenuto sussistente la legittimazione processualenonostante la domanda avente ad oggetto la violazione delle normeNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026in tema di distanza tra costruzioni e vedute integri un’azione atutela del diritto di proprietà di ciascun condòmino per la quale lalegittimazione attiva appartiene unicamente al singolo proprietariodell'immobile.La Corte di merito ha respinto l’eccezione, risultando in atti ladelibera del 18 febbraio 2008 con cui l’assemblea ha autorizzato gliamministratori ad intraprendere il giudizio “avente ad oggettol’accertamento della violazione delle distanze dalle paretiperimetrali degli stabili”.Secondo parte ricorrente rispetto alle pareti perimetrali deglistabili nulla sarebbe mutato a seguito della realizzazione delcapannone, posto che lo stesso è stato realizzato utilizzando qualipareti verticali quegli stessi muri di cinta che da semprefronteggiano le pareti degli edifici.

Pertanto, contrariamente aquanto ritenuto dalla Corte di merito, il caso di specie non avrebbead oggetto la tutela dei diritti su parti comuni dell’edificio, sia inquanto l’area cortilizia su cui è stato realizzato il manufatto per cuiè causa è da sempre un’area privata, di proprietà esclusiva dellasocietà ricorrente, sia perché il diritto di distanza e di veduta spettaai singoli proprietari che ne sono gli unici titolari (in senso conformenel ricorso si cita la sentenza di questa Sezione del 27.1.2016,n.1549).Inoltre, l’azione spiegata dai condomìni in personadell’amministratore non sarebbe neppure meramenteconservativa, in quanto l’amministratore avrebbe agito perottenere l’arretramento e/o la demolizione del manufatto,lamentando la pretesa violazione di situazioni giuridiche soggettiveche, però, sono di spettanza esclusiva dei singoli condòmini-proprietari e la cui tutela – e relativa azionabilità in giudizio – nonNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026compete, quindi, all’amministratore, né ai sensi dell’art. 1117 c.c.,né ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c..Tale eccezione, peraltro, non avrebbe neppure potuto ritenersisuperata dall’intervento spiegato da un’unica condomina - lasignora [OSCURATO:PERSONA] - essendo stato dedotto in giudizio un rapportoplurisoggettivo unico e inscindibile che avrebbe richiestol’intervento di tutti i condòmini e su cui avrebbe dovuto statuire larichiesta pronuncia giudiziale.1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.Parte ricorrente ritiene che la delibera dell’assembleacondominiale in forza della quale la Corte distrettuale ha ritenutolegittimato l’amministratore di condominio, invece, gli dessemandato solo ad agire per l’accertamento della violazione delledistanze dalle pareti perimetrali degli stabili rispetto alle quali nullasarebbe mutato a seguito della realizzazione del capannone, postoche lo stesso è stato realizzato utilizzando quali pareti verticaliquegli stessi muri di cinta che da sempre fronteggiano le paretidegli edifici.Con la medesima censura parte ricorrente lamenta anche lamancanza di legittimazione dell’amministratore a proporreun’azione non meramente conservativa, ma volta ad ottenerel’arretramento e/o la demolizione del manufatto.1.2 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la Corte d’Appello nel rigettare ilmotivo di appello con il quale parte ricorrente aveva propostosostanzialmente le medesime questioni reiterate in questo giudizio,ha fatto corretta applicazione dei principi spiegati da questa Cortein molteplici pronunce, secondo cui le azioni reali contro terzi, adifesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni di un edificio, qualiquelle volte a denunziare la violazione delle distanze legali traNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026costruzioni, essendo dirette a ottenere statuizioni relative allatitolarità e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra glidall'amministratore del condominio se autorizzato dall'assemblea anorma dell'art. 1131, comma primo, cod. civ.La Corte d’Appello, infatti, ha detto che, come risultante in attie come evidenziato dal giudice di primo grado, l’assembleacongiunta dei condominii attori, con delibera del 18 febbraio 2008,aveva autorizzato gli amministratori ad intraprendere il giudizioavente ad oggetto l’accertamento della violazione delle distanzedalle pareti perimetrali degli stabili.Deve quindi ribadirsi che l'assemblea dei condomini, ha ilpotere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio perl'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comunidell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanzagiudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c., estendendone larappresentanza alle azioni quali quelle espletate nel presentegiudizio anche se non volte ad una tutela meramente conservativadello stabile.Inoltre, risulta corretta anche l’ulteriore ratio decidendi dellaCorte laddove afferma che: Per inciso, va anche detto che lalegittimazione degli amministratori non può essere messa indiscussione, in quanto, contrariamente a quanto sostenutodall’appellante, il condominio non ha agito a tutela delle proprietàesclusive facenti capo ai singoli condomini, ma a tutela delfabbricato nella sua interezza, pregiudicato dalla realizzazione delcapannone, in quanto posto a distanza non regolamentare con lefacciate degli stabili condominiali.Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nella giurisprudenza di questa Corte vi è una ampia casisticanella quale si è ritenuta sussistente la legittimazione ad agiredell’amministratore di condominio anche se privodell’autorizzazione dell’assemblea, in base ad un'interpretazioneestensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. e ciò anche con riferimento adazioni aventi natura reale allorché la domanda abbia ad oggetto leparti comuni e si tratti di compiere atti conservativi sui beni diproprietà comune del condominio, potendo ricondursi l’azione allatutela dell'interesse generale al rispetto del regolamentocondominiale o al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilitàdell'intero edificio.

Si è del resto già sostenuto che la presenza diun diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietàesclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il dirittostesso, sia nelle modalità di esercizio che con riguardo alle spese digestione del bene, alla disciplina propria del condominio, la qualesi estende sia alla gestione dei beni comuni che ai diritti reali subeni di uso comune connessi alla migliore utilizzazione delleproprietà (Cass. 9 maggio 2023, n. 12259).

Sicché sussiste lalegittimazione processuale dell’amministratore, essendo in gioco lasalvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominialeunitariamente considerato e l’interesse comune dei partecipanti allacomunione, cioè un interesse che costoro possono vantare solo inquanto tali, in antitesi con l’interesse individuale di un singolocondomino (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30302).2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c.La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile alla fattispecie la normativa codicistica in esame senzatenere conto del fatto che al caso di specie non si applicherebberoNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026le prescrizioni in materia di distanze e distacchi, perché il manufattoper cui è causa, di altezza non superiore a tre metri, è statorealizzato utilizzando come pareti laterali il muro di confine giàesistente da oltre trent’anni.La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che ilcapannone in oggetto integrasse l’ipotesi di una nuova costruzione,affermandone con ciò l'assoggettabilità alla disciplina sulle distanzelegali tra fabbricati, senza considerare che il manufatto in questionenon supera in altezza i muri di cinta in appoggio ai quali è statoedificato.In altri termini, il capannone è stato realizzato utilizzandocome pareti perimetrali proprio i predetti muri di cinta dei quali lostesso CTU ha accertato l’esistenza sin dagli anni ottanta delloscorso secolo, verificando la circostanza – neppure contestata dacontroparte– tramite acquisizione delle aerofotogrammetrie deiluoghi.

Pertanto, nel caso di specie, la disciplina dell’art. 878 c.c.non sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto dell’odiernaricorrente a mantenere il capannone de quo, posto che proprio aisensi della richiamata normativa codicistica, il muro di cinta nonviene considerato per il computo della distanza indicata dall'art.873: quindi l'intercapedine minima di tre metri si applicherebbesolo fra edificio e edificio, non anche tra edificio e muro di cinta, nètra muro di cinta ed edificio.Nella fattispecie in esame, poiché il capannone non supera inaltezza il muro di cinta ed è stato realizzato in appoggio allo stesso,non sarebbe stata creata alcuna intercapedine dannosa che solapotrebbe giustificare la demolizione del manufatto.

Peraltro, perconforme indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile sez.

II -24/11/2020, n. 26713; Cassazione civile sez.

II - 16/2/2015,Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026n.3037), disatteso dalla Corte territoriale, l'esenzione dal rispettodelle distanze tra costruzioni si applica sia ai muri di cinta, sia aimanufatti che siano idonei a delimitare un fondo.Per le stesse ragioni la Corte distrettuale avrebbe, inoltre,erroneamente ritenuto infondata anche l’eccezione di prescrizionesollevata dalla Soc.

Rubino.Nel corso del giudizio di primo grado si è accertato, non soloche il capannone in questione non supera in altezza i muri di cinta,ma anche che il manufatto occupa l’intera larghezza dell’areacortilizia “da muretto a muretto”.

Il capannone per cui è causa èstato costruito utilizzando come pareti laterali proprio il murocondominiale di confine che delimita i percorsi pedonali di accessoai portoni e che esiste da oltre trenta anni.

Ne conseguirebbe,quindi, che il manufatto de quo, siccome costruito in aderenza aipreesistenti muri di confine, non soggiacerebbe alle prescrizionidell’art. 873 c.c. in materia di distanze, né alle prescrizioni del D.M.1444/68, né a quelle dell’art. 878, 2° comma c.c. e che la ricorrenteavrebbe comunque usucapito il diritto di mantenere talecapannone, stante la preesistenza di detti muri/pareti laterali delmanufatto già dagli anni ottanta dello scorso secolo e, quindi,l’insussistenza di alcuna modifica dei distacchi rispetto allasituazione precedentemente consolidatasi.2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte d’Appello ha qualificato il muro sul quale i ricorrentihanno costruito in aderenza come muro di cinta ai sensi dell’art.878 c.c..

In particolare, si legge a pag. 4 della sentenza impugnatache è necessario stabilire la natura del muretto posto a confine dellerispettive proprietà delle parti in causa.

Come accertato dalconsulente tecnico, trattasi di un muretto alto 1.26 mt., conNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026sovrastante recinzione metallica alta 1.25 mt..

Esso ha la funzionedi demarcare la linea di confine e di recingere l’area condominialeonde separarla dall’area, originariamente cortilizia, confinante; talemuro precedentemente alla costruzione in aderenza del manufattoper cui è causa presentava entrambe le facce isolate da altrecostruzioni.

La disciplina applicabile, in ragione delle suecaratteristiche, si rinviene nella disposizione normativa di cuiall’art. 878 c.c., secondo cui: Il muro di cinta e ogni altro muroisolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non èconsiderato per il computo della distanza indicata nell’art. 873 c.c.Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche ascopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio adistanza inferiore a tre metri.Osserva il Collegio, in primo luogo, che la Corte d’Appello hatenuto conto delle caratteristiche che l'interpretazionegiurisprudenziale desume dall'art. 878 c.c., perché un muro possaessere qualificato come muro di cinta.

In particolare, talicaratteristiche sono da rinvenirsi nell'essere il muro essenzialmentedestinato a recingere una determinata proprietà onde separarladalle altre, nel non superare un'altezza di tre metri, nell'emergeredal suolo ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni.

Alricorrere di tali condizioni, dunque, è applicabile l’esenzione dalrispetto delle distanze legali imposte dall'art.873 c.c., e dalle normedi esso integrative.Infatti, l'art. 878 c.c. dispone che il muro di cinta non vengaconsiderato per il computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c.,nel senso che l'intercapedine minima di tre metri si applica solo fraedificio e edificio, non anche tra edificio e muro di cinta, né tra murodi cinta ed edificio.

In altri termini agli effetti della distanza legaleNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026nelle costruzioni, il muro di cinta si considera comeinesistente, tamquam non esset.Questa Corte ha già avuto modo di ribadire il seguenteprincipio di diritto cui deve darsi continuità: In tema di distanzelegali, il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell'art.878 cod. civ. non è considerato costruzione di cui tenere conto aifini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltàconcesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza oin appoggio.

Ne consegue che le distanze legali devono esserecomputate come se il muro non esistesse (Cass. Sez. 2, 12/5/2011,n. 10461, Rv. 617922 - 01).La ragione per la quale, la norma vieta una costruzione inaderenza al muro di cinta, ove preesista al di là un edificio adistanza minore di tre metri risiede nel fatto che in tal caso,l'appoggio della nuova costruzione al muro verrebbe a costituireun'intercapedine non consentita dalla disciplina delle distanzelegali.In altri termini è possibile costruire un muro di cinta anche sulconfine e anche nel caso in cui sul fondo vicino esista un edificio adistanza minore di tre metri dal confine così come per il vicino èpossibile costruire a distanza inferiore a tre metri quando sulconfine esista un muro di cinta ma non vi sia alcun edificio oltre ilconfine.

Viceversa, quando sia stato esercitato il cosiddetto dirittodi prevenzione non è più possibile per l’altra parte costruire inaderenza, dovendosi, invece, rispettare le distanze legalimantenendo la distanza minima del nuovo fabbricato da quellopreesistente come se il muro di cinta non ci fosse.Nella specie non è contestato che il capannone è statorealizzato in aderenza al muro di confine oltre il quale esisteva giàNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026un edificio posto a distanza inferiore a tre metri, come accertato insede di CTU e non contestato.

Dunque, come correttamenterilevato dalla Corte d’Appello la realizzazione del capannone violala disciplina prevista in materia di distanze.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c.; Violazione e falsa applicazionedell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 140 del 2012 e dell’art. 4, comma5, del D.M. n. 55 del 2014.La parte ricorrente è stata condannata alla rifusione dellespese di lite anche nei confronti della terza intervenuta condominaMelis, senza tenere conto della parziale soccombenza della stessae della limitata attività processuale da lei svolta.Le domande autonome e le relative istanze istruttorieformulate dall’intervenuta non sono state considerate dal giudice diprimo grado non perché ritenute “assorbite” ma in quanto tardiveed inammissibili.

Ciò nonostante, il Giudice di prime cure haritenuto di dover comunque disporre il rimborso delle speseprocessuali sostenute dall’intervenuta, peraltro in misura pari aquanto stabilito in favore degli attori, senza tener conto dellasoccombenza sul capo della domanda autonoma e della parzialespiegato a fase istruttoria già chiusa.3.1 Il terzo motivo è infondato.Deve premettersi che costituisce indirizzo del tutto consolidatoquello secondo il quale: L'interventore adesivo diventa parte delgiudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza,ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.(Cass. Sez. 3, 24/7/2024, n. 20659, Rv. 671827 - 01).Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ciò premesso deve osservarsi come risulti esente dal vizio diviolazione di legge, in specie dell’art. 92 c.p.c., la sentenza allorchéha ritenuto parte ricorrente soccombente anche nei confronti diGiuliana [OSCURATO:PERSONA] essendo stata accolta la sua domanda principaleadesiva rispetto a quella dei condominii da ritenersi prevalenterispetto alla declaratoria di inammissibilità perché tardiva di quellasubordinata.Inoltre, parte ricorrente non contesta che la liquidazione siaavvenuta senza indicazione del quantum liquidato per ciascunafase, sicché essendo la liquidazione avvenuta con un’unica sommacomplessiva ed essendo la stessa contenuta nei minimi non puòessere oggetto di sindacato da questa Corte.

In proposito deveribadirsi anche che la determinazione degli onorari di avvocatocostituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice che, secontenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiedespecifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato insede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singolevoci della tariffa che assume essere state violate.Può richiamarsi in proposito il seguente principio: In tema diliquidazione delle spese processuali, la determinazione deglionorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi delloscaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazionepoiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi,rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato dilegittimità. (Cass. Sez. 5, 20/12/2024, n. 33642, Rv. 673294 - 01)4.

Il ricorso è rigettato.5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/20266.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dellaparte controricorrente che liquida in euro 5.300,00 per compensi,più € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVAe CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 aprile 2026.IL PRESIDENTEVincenzo Picaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isgiuntamente all’avvocatoSABRINA ROMANO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 25Roma e [OSCURATO:PERSONA] N. 24 Roma,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 26 Roma,- intimato -Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMAn.333/2022 depositata il 18/1/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 in Roma, ilCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 26 in Roma e il Condominiodi via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 in Roma convenivano in giudizio innanzial Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, la società Rubinoa.r.l., per sentirla condannare alla demolizione del capannone daessa realizzato nell’area esistente tra gli stabili condominiali, inviolazione delle distanze prescritte normativamente, ovveroall’arretramento dello stesso dalle facciate degli stabili fino alraggiungimento della distanza legale.2. La società convenuta eccepiva il difetto di legittimazioneprocessuale attiva degli amministratori condominiali e laprescrizione della pretesa ex adverso azionata.3. [OSCURATO:PERSONA], quale condomina dello stabile sito in via SanPier Damiani n. 26, interveniva volontariamente, aderendo alledomande proposte dagli attori e formulando, altresì, ulterioridomande.4. Il Tribunale, all’esito della disposta consulenza tecnica,condannava la società convenuta alla demolizione del capannone,distinto al NCEU di Roma al foglio 1085, part. 347, sub 501.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.6. I condominii originari attori e [OSCURATO:PERSONA], con distintecomparse, si costituivano in appello, contestando le avversedoglianze e chiedendone il rigetto.Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/20267. La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame. In primoluogo, secondo la Corte territoriale le controversie riguardanti ledistanze tra edifici non rientravano tra quelle per le qualil’amministratore era autonomamente legittimato ad agire ai sensidegli artt. 1130, 1131, comma 1, c.c. esulando dagli attimeramente conservativi ed essendo dirette ad ottenere statuizionirelative alla titolarità, al contenuto e alla tutela dei diritti reali sucose o parti dell’edificio condominiale. Tuttavia, l’amministratorepoteva essere autorizzato dall’assemblea, con delibera adottatacon la maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c., eventualmenterichiesta anche in via di ratifica del suo operato, ad intraprenderetali azioni (in tal senso, Cass. ordinanza n. 23190/2020). Nel casodi specie, come risultava in atti e come evidenziato dal giudice diprimo grado, l’assemblea congiunta dei condominii attori, con ladelibera del 18 febbraio 2008, aveva autorizzato gli amministratoriad intraprendere il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dellaviolazione delle distanze dalle pareti perimetrali degli stabili.Per inciso, la Corte distrettuale aggiungeva che lalegittimazione degli amministratori non poteva essere messa indiscussione, in quanto, contrariamente a quanto sostenutodall’appellante, i condominii non avevano agito a tutela delleproprietà esclusive facenti capo ai singoli condomini, ma a tuteladei fabbricati nella lora interezza, pregiudicati dalla realizzazionedel capannone, in quanto posto a distanza non regolamentare conle facciate degli stabili condominiali.Quanto ai restanti motivi di appello, doveva, in primo luogo,stabilirsi la natura del muretto posto a confine delle rispettiveproprietà delle parti in causa. Come accertato dal consulentetecnico, si trattava di un muretto alto 1.26 mt, con sovrastanteNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026recinzione metallica alta 1.25 mt. Esso aveva la funzione didemarcare la linea di confine e di recingere l’area condominialeonde separarla dall’area, originariamente cortilizia, confinante; talemuro, precedentemente alla costruzione in aderenza delmanufatto, presentava entrambe le facce isolate da altrecostruzioni. La disciplina applicabile, in ragione delle suecaratteristiche, doveva rinvenirsi nell’art. 878 c.c., in forza delquale era infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dallasocietà Rubino. Infatti, era irrilevante avere costruito in aderenzaal muro esistente in loco da più di trenta anni, in quanto tale muronon era considerato per il computo della distanza di cui all’art. 873c.c., dunque, con la realizzazione di esso nessuna violazione alledistanze prescritte normativamente si era consumata “da tempoimmemorabile”. Al contrario, con la realizzazione del capannoneera stata violata la disciplina prevista in materia di distanze.Inoltre, in forza della norma di cui all’art. 878 c.c., non potevaescludersi l’operatività della disciplina delle distanze, sol perché ilcapannone era stato realizzato in aderenza al muro, atteso chel’ultimo comma della norma citata consentiva la costruzione inappoggio e/o in aderenza al muro di confine solo ove nonpreesistesse all’interno del fondo limitrofo un edificio posto adistanza inferiore a tre metri, fattispecie quest’ultima presente nelcaso in esame, come emerso in sede di CTU e non contestato.Anche la censura sulle spese di lite era infondata, in quantoGiuliana [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta aderendo alle domande deicondominii che erano state integralmente accolte.Se pure era vero che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto unaulteriore domanda, volta all’accertamento dell’abusivo allaccio delloscarico del servizio igienico posto all’interno del capannoneNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026all’impianto fognario condominiale, su tale domanda il giudice diprimo grado non si era pronunciato, perché evidentemente l’avevaritenuta assorbita, avendo accolto la domanda di demolizione delmanufatto.In ogni caso, il principio della soccombenza prevalente,applicabile nel caso di specie, per essere stata accolta la domandaprincipale, avrebbe giustificato la condanna alle spese di lite infavore dell’intervenuta.8. [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nella proprietà dell’immobilecontraddistinto al NCEU al foglio 1085, numero 317, sub 501 inbase all’atto di costituzione con conferimento in natura del 19gennaio 2015, del notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 169365, racc.n.15809, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di tre motivi di ricorso.9. [OSCURATO:PERSONA] di Roma via [OSCURATO:PERSONA] 24, ilCondominio di Roma via [OSCURATO:PERSONA] 25 e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.10. [OSCURATO:PERSONA] di Roma via [OSCURATO:PERSONA] 26 è rimastointimato.11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 1117 c.c., nonché degli artt. 1130 e 1131 c.c.e 75 c.p.c.La Corte distrettuale, al pari del giudice di prime cure, avrebbeerroneamente ritenuto sussistente la legittimazione processualenonostante la domanda avente ad oggetto la violazione delle normeNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026in tema di distanza tra costruzioni e vedute integri un’azione atutela del diritto di proprietà di ciascun condòmino per la quale lalegittimazione attiva appartiene unicamente al singolo proprietariodell'immobile.La Corte di merito ha respinto l’eccezione, risultando in atti ladelibera del 18 febbraio 2008 con cui l’assemblea ha autorizzato gliamministratori ad intraprendere il giudizio “avente ad oggettol’accertamento della violazione delle distanze dalle paretiperimetrali degli stabili”.Secondo parte ricorrente rispetto alle pareti perimetrali deglistabili nulla sarebbe mutato a seguito della realizzazione delcapannone, posto che lo stesso è stato realizzato utilizzando qualipareti verticali quegli stessi muri di cinta che da semprefronteggiano le pareti degli edifici. Pertanto, contrariamente aquanto ritenuto dalla Corte di merito, il caso di specie non avrebbead oggetto la tutela dei diritti su parti comuni dell’edificio, sia inquanto l’area cortilizia su cui è stato realizzato il manufatto per cuiè causa è da sempre un’area privata, di proprietà esclusiva dellasocietà ricorrente, sia perché il diritto di distanza e di veduta spettaai singoli proprietari che ne sono gli unici titolari (in senso conformenel ricorso si cita la sentenza di questa Sezione del 27.1.2016,n.1549).Inoltre, l’azione spiegata dai condomìni in personadell’amministratore non sarebbe neppure meramenteconservativa, in quanto l’amministratore avrebbe agito perottenere l’arretramento e/o la demolizione del manufatto,lamentando la pretesa violazione di situazioni giuridiche soggettiveche, però, sono di spettanza esclusiva dei singoli condòmini-proprietari e la cui tutela – e relativa azionabilità in giudizio – nonNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026compete, quindi, all’amministratore, né ai sensi dell’art. 1117 c.c.,né ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c..Tale eccezione, peraltro, non avrebbe neppure potuto ritenersisuperata dall’intervento spiegato da un’unica condomina - lasignora [OSCURATO:PERSONA] - essendo stato dedotto in giudizio un rapportoplurisoggettivo unico e inscindibile che avrebbe richiestol’intervento di tutti i condòmini e su cui avrebbe dovuto statuire larichiesta pronuncia giudiziale.1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.Parte ricorrente ritiene che la delibera dell’assembleacondominiale in forza della quale la Corte distrettuale ha ritenutolegittimato l’amministratore di condominio, invece, gli dessemandato solo ad agire per l’accertamento della violazione delledistanze dalle pareti perimetrali degli stabili rispetto alle quali nullasarebbe mutato a seguito della realizzazione del capannone, postoche lo stesso è stato realizzato utilizzando quali pareti verticaliquegli stessi muri di cinta che da sempre fronteggiano le paretidegli edifici.Con la medesima censura parte ricorrente lamenta anche lamancanza di legittimazione dell’amministratore a proporreun’azione non meramente conservativa, ma volta ad ottenerel’arretramento e/o la demolizione del manufatto.1.2 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la Corte d’Appello nel rigettare ilmotivo di appello con il quale parte ricorrente aveva propostosostanzialmente le medesime questioni reiterate in questo giudizio,ha fatto corretta applicazione dei principi spiegati da questa Cortein molteplici pronunce, secondo cui le azioni reali contro terzi, adifesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni di un edificio, qualiquelle volte a denunziare la violazione delle distanze legali traNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026costruzioni, essendo dirette a ottenere statuizioni relative allatitolarità e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra glidall'amministratore del condominio se autorizzato dall'assemblea anorma dell'art. 1131, comma primo, cod. civ.La Corte d’Appello, infatti, ha detto che, come risultante in attie come evidenziato dal giudice di primo grado, l’assembleacongiunta dei condominii attori, con delibera del 18 febbraio 2008,aveva autorizzato gli amministratori ad intraprendere il giudizioavente ad oggetto l’accertamento della violazione delle distanzedalle pareti perimetrali degli stabili.Deve quindi ribadirsi che l'assemblea dei condomini, ha ilpotere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio perl'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comunidell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanzagiudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c., estendendone larappresentanza alle azioni quali quelle espletate nel presentegiudizio anche se non volte ad una tutela meramente conservativadello stabile.Inoltre, risulta corretta anche l’ulteriore ratio decidendi dellaCorte laddove afferma che: Per inciso, va anche detto che lalegittimazione degli amministratori non può essere messa indiscussione, in quanto, contrariamente a quanto sostenutodall’appellante, il condominio non ha agito a tutela delle proprietàesclusive facenti capo ai singoli condomini, ma a tutela delfabbricato nella sua interezza, pregiudicato dalla realizzazione delcapannone, in quanto posto a distanza non regolamentare con lefacciate degli stabili condominiali.Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nella giurisprudenza di questa Corte vi è una ampia casisticanella quale si è ritenuta sussistente la legittimazione ad agiredell’amministratore di condominio anche se privodell’autorizzazione dell’assemblea, in base ad un'interpretazioneestensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. e ciò anche con riferimento adazioni aventi natura reale allorché la domanda abbia ad oggetto leparti comuni e si tratti di compiere atti conservativi sui beni diproprietà comune del condominio, potendo ricondursi l’azione allatutela dell'interesse generale al rispetto del regolamentocondominiale o al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilitàdell'intero edificio. Si è del resto già sostenuto che la presenza diun diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietàesclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il dirittostesso, sia nelle modalità di esercizio che con riguardo alle spese digestione del bene, alla disciplina propria del condominio, la qualesi estende sia alla gestione dei beni comuni che ai diritti reali subeni di uso comune connessi alla migliore utilizzazione delleproprietà (Cass. 9 maggio 2023, n. 12259). Sicché sussiste lalegittimazione processuale dell’amministratore, essendo in gioco lasalvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominialeunitariamente considerato e l’interesse comune dei partecipanti allacomunione, cioè un interesse che costoro possono vantare solo inquanto tali, in antitesi con l’interesse individuale di un singolocondomino (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30302).2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c.La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile alla fattispecie la normativa codicistica in esame senzatenere conto del fatto che al caso di specie non si applicherebberoNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026le prescrizioni in materia di distanze e distacchi, perché il manufattoper cui è causa, di altezza non superiore a tre metri, è statorealizzato utilizzando come pareti laterali il muro di confine giàesistente da oltre trent’anni.La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che ilcapannone in oggetto integrasse l’ipotesi di una nuova costruzione,affermandone con ciò l'assoggettabilità alla disciplina sulle distanzelegali tra fabbricati, senza considerare che il manufatto in questionenon supera in altezza i muri di cinta in appoggio ai quali è statoedificato.In altri termini, il capannone è stato realizzato utilizzandocome pareti perimetrali proprio i predetti muri di cinta dei quali lostesso CTU ha accertato l’esistenza sin dagli anni ottanta delloscorso secolo, verificando la circostanza – neppure contestata dacontroparte– tramite acquisizione delle aerofotogrammetrie deiluoghi. Pertanto, nel caso di specie, la disciplina dell’art. 878 c.c.non sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto dell’odiernaricorrente a mantenere il capannone de quo, posto che proprio aisensi della richiamata normativa codicistica, il muro di cinta nonviene considerato per il computo della distanza indicata dall'art.873: quindi l'intercapedine minima di tre metri si applicherebbesolo fra edificio e edificio, non anche tra edificio e muro di cinta, nètra muro di cinta ed edificio.Nella fattispecie in esame, poiché il capannone non supera inaltezza il muro di cinta ed è stato realizzato in appoggio allo stesso,non sarebbe stata creata alcuna intercapedine dannosa che solapotrebbe giustificare la demolizione del manufatto. Peraltro, perconforme indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile sez. II -24/11/2020, n. 26713; Cassazione civile sez. II - 16/2/2015,Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026n.3037), disatteso dalla Corte territoriale, l'esenzione dal rispettodelle distanze tra costruzioni si applica sia ai muri di cinta, sia aimanufatti che siano idonei a delimitare un fondo.Per le stesse ragioni la Corte distrettuale avrebbe, inoltre,erroneamente ritenuto infondata anche l’eccezione di prescrizionesollevata dalla Soc. Rubino.Nel corso del giudizio di primo grado si è accertato, non soloche il capannone in questione non supera in altezza i muri di cinta,ma anche che il manufatto occupa l’intera larghezza dell’areacortilizia “da muretto a muretto”. Il capannone per cui è causa èstato costruito utilizzando come pareti laterali proprio il murocondominiale di confine che delimita i percorsi pedonali di accessoai portoni e che esiste da oltre trenta anni. Ne conseguirebbe,quindi, che il manufatto de quo, siccome costruito in aderenza aipreesistenti muri di confine, non soggiacerebbe alle prescrizionidell’art. 873 c.c. in materia di distanze, né alle prescrizioni del D.M.1444/68, né a quelle dell’art. 878, 2° comma c.c. e che la ricorrenteavrebbe comunque usucapito il diritto di mantenere talecapannone, stante la preesistenza di detti muri/pareti laterali delmanufatto già dagli anni ottanta dello scorso secolo e, quindi,l’insussistenza di alcuna modifica dei distacchi rispetto allasituazione precedentemente consolidatasi.2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte d’Appello ha qualificato il muro sul quale i ricorrentihanno costruito in aderenza come muro di cinta ai sensi dell’art.878 c.c.. In particolare, si legge a pag. 4 della sentenza impugnatache è necessario stabilire la natura del muretto posto a confine dellerispettive proprietà delle parti in causa. Come accertato dalconsulente tecnico, trattasi di un muretto alto 1.26 mt., conNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026sovrastante recinzione metallica alta 1.25 mt.. Esso ha la funzionedi demarcare la linea di confine e di recingere l’area condominialeonde separarla dall’area, originariamente cortilizia, confinante; talemuro precedentemente alla costruzione in aderenza del manufattoper cui è causa presentava entrambe le facce isolate da altrecostruzioni. La disciplina applicabile, in ragione delle suecaratteristiche, si rinviene nella disposizione normativa di cuiall’art. 878 c.c., secondo cui: Il muro di cinta e ogni altro muroisolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non èconsiderato per il computo della distanza indicata nell’art. 873 c.c.Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche ascopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio adistanza inferiore a tre metri.Osserva il Collegio, in primo luogo, che la Corte d’Appello hatenuto conto delle caratteristiche che l'interpretazionegiurisprudenziale desume dall'art. 878 c.c., perché un muro possaessere qualificato come muro di cinta. In particolare, talicaratteristiche sono da rinvenirsi nell'essere il muro essenzialmentedestinato a recingere una determinata proprietà onde separarladalle altre, nel non superare un'altezza di tre metri, nell'emergeredal suolo ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni. Alricorrere di tali condizioni, dunque, è applicabile l’esenzione dalrispetto delle distanze legali imposte dall'art.873 c.c., e dalle normedi esso integrative.Infatti, l'art. 878 c.c. dispone che il muro di cinta non vengaconsiderato per il computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c.,nel senso che l'intercapedine minima di tre metri si applica solo fraedificio e edificio, non anche tra edificio e muro di cinta, né tra murodi cinta ed edificio. In altri termini agli effetti della distanza legaleNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026nelle costruzioni, il muro di cinta si considera comeinesistente, tamquam non esset.Questa Corte ha già avuto modo di ribadire il seguenteprincipio di diritto cui deve darsi continuità: In tema di distanzelegali, il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell'art.878 cod. civ. non è considerato costruzione di cui tenere conto aifini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltàconcesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza oin appoggio. Ne consegue che le distanze legali devono esserecomputate come se il muro non esistesse (Cass. Sez. 2, 12/5/2011,n. 10461, Rv. 617922 - 01).La ragione per la quale, la norma vieta una costruzione inaderenza al muro di cinta, ove preesista al di là un edificio adistanza minore di tre metri risiede nel fatto che in tal caso,l'appoggio della nuova costruzione al muro verrebbe a costituireun'intercapedine non consentita dalla disciplina delle distanzelegali.In altri termini è possibile costruire un muro di cinta anche sulconfine e anche nel caso in cui sul fondo vicino esista un edificio adistanza minore di tre metri dal confine così come per il vicino èpossibile costruire a distanza inferiore a tre metri quando sulconfine esista un muro di cinta ma non vi sia alcun edificio oltre ilconfine. Viceversa, quando sia stato esercitato il cosiddetto dirittodi prevenzione non è più possibile per l’altra parte costruire inaderenza, dovendosi, invece, rispettare le distanze legalimantenendo la distanza minima del nuovo fabbricato da quellopreesistente come se il muro di cinta non ci fosse.Nella specie non è contestato che il capannone è statorealizzato in aderenza al muro di confine oltre il quale esisteva giàNumero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026un edificio posto a distanza inferiore a tre metri, come accertato insede di CTU e non contestato. Dunque, come correttamenterilevato dalla Corte d’Appello la realizzazione del capannone violala disciplina prevista in materia di distanze.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c.; Violazione e falsa applicazionedell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 140 del 2012 e dell’art. 4, comma5, del D.M. n. 55 del 2014.La parte ricorrente è stata condannata alla rifusione dellespese di lite anche nei confronti della terza intervenuta condominaMelis, senza tenere conto della parziale soccombenza della stessae della limitata attività processuale da lei svolta.Le domande autonome e le relative istanze istruttorieformulate dall’intervenuta non sono state considerate dal giudice diprimo grado non perché ritenute “assorbite” ma in quanto tardiveed inammissibili. Ciò nonostante, il Giudice di prime cure haritenuto di dover comunque disporre il rimborso delle speseprocessuali sostenute dall’intervenuta, peraltro in misura pari aquanto stabilito in favore degli attori, senza tener conto dellasoccombenza sul capo della domanda autonoma e della parzialespiegato a fase istruttoria già chiusa.3.1 Il terzo motivo è infondato.Deve premettersi che costituisce indirizzo del tutto consolidatoquello secondo il quale: L'interventore adesivo diventa parte delgiudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza,ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.(Cass. Sez. 3, 24/7/2024, n. 20659, Rv. 671827 - 01).Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ciò premesso deve osservarsi come risulti esente dal vizio diviolazione di legge, in specie dell’art. 92 c.p.c., la sentenza allorchéha ritenuto parte ricorrente soccombente anche nei confronti diGiuliana [OSCURATO:PERSONA] essendo stata accolta la sua domanda principaleadesiva rispetto a quella dei condominii da ritenersi prevalenterispetto alla declaratoria di inammissibilità perché tardiva di quellasubordinata.Inoltre, parte ricorrente non contesta che la liquidazione siaavvenuta senza indicazione del quantum liquidato per ciascunafase, sicché essendo la liquidazione avvenuta con un’unica sommacomplessiva ed essendo la stessa contenuta nei minimi non puòessere oggetto di sindacato da questa Corte. In proposito deveribadirsi anche che la determinazione degli onorari di avvocatocostituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice che, secontenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiedespecifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato insede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singolevoci della tariffa che assume essere state violate.Può richiamarsi in proposito il seguente principio: In tema diliquidazione delle spese processuali, la determinazione deglionorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi delloscaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazionepoiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi,rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato dilegittimità. (Cass. Sez. 5, 20/12/2024, n. 33642, Rv. 673294 - 01)4. Il ricorso è rigettato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.Numero registro generale 7817/2022Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 10868/2026Data pubblicazione 23/04/20266. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dellaparte controricorrente che liquida in euro 5.300,00 per compensi,più € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVAe CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 aprile 2026.IL PRESIDENTEVincenzo Picaro
Sentenza Cassazione n. 10868/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris