CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20715/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura speciale in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler riceverele notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- ricorrente -CONTROComune di Calitri, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifica-zioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato- controricorrente -avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli n. 366/2023, depositatail 6/2/2023.1 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deDla 2ta 5pu/b3b/lic azione 18/06/20262026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. A seguito del sisma del 1980 l'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] veniva danneggiato ed era assoggettato ad ordinanza disgombero e, infine, demolito dal Comune di Calitri, che utilizzaval'area di sedime per finalità di natura pubblica.Veniva redatto il piano di recupero «[OSCURATO:PERSONA]»,sicché il comparto di appartenenza dell'immobile, originariamente adestinazione mista (residenziale e commerciale), veniva ricompresoin un più vasto lotto urbano assoggettato ad intervento da attuarsiin base alle norme di piano per il ripristino infrastrutturale.Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 219 del 1981, veniva offerto alproprietario il diritto/opzione della delocalizzazione dell'immobile co-struito sul terreno.In data 26/3/1984 il [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda per il contributoalla ricostruzione del proprio immobile danneggiato; la richiesta erasupportata dalla perizia del geom. Senerchia.La richiesta di contributo veniva integrata e quantificata nella mi-sura di euro 160.930,60.Inoltre, stante l'impossibilità di ricostruire l'immobile nella me-desima area di sedime, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che il contributo fosse ero-gato al fine di ricostruire altrove la propria abitazione.Con comunicazione del 16/2/2004 il Comune informava il ricor-rente di aver incluso il suo nominativo nell'elenco dei vincoli ineludi-bili di pagamento dei contributi per la ricostruzione.Tali elenchi venivano definitivamente approvati dal Comune diCalitri con determinazione n. 30 del 12/3/2004.2 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026L'utilizzazione del contributo in maniera diversa dalla ricostru-zione o riparazione dell'abitazione era subordinata alla cessione gra-tuita al Comune delle unità non ricostruite o non riparate e delle areedi sedime degli edifici non ricostruibili in sito.Nel 1987 si provvedeva, con spese a carico del Comune, alla de-molizione dei fabbricati per motivi di pubblica sicurezza ed incolu-mità, essendo previsti indispensabili lavori di consolidamento delversante (costone in frana) per garantire un'adeguata sicurezza si-smica e geologica; nell'area in questione non vi era più alcun manu-fatto di quelli esistenti all'epoca del sisma, né ne erano stati realizzatialtri, in attesa proprio dell'intervento di risanamento e consolida-mento.Con delibera n. 105 del 2003 della Giunta comunale, in base allalegge regionale della Campania n. 26 del 2002, veniva approvato ilprogetto preliminare, come pure il progetto definitivo, per la messain sicurezza di [OSCURATO:PERSONA].Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 129 del 16/3/2006 veniva riconosciuto al Comune di Calitri il finanziamentodell'opera per euro 1.800.000,00.Il RUP, con avviso n. 9049 del 12/10/2006, avviava il procedi-mento per la riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio.Con delibera n. 71 del 18/10/2006 veniva apposto il vincolopreordinato all'esproprio e veniva dichiarata la pubblica utilità dell'in-tervento.Con decreto n. 4893 del 19/6/2007 veniva disposta l'occupazionedi urgenza dell'area di sedime.Nel provvedimento dirigenziale del 19/7/2007 il Comune ricono-sceva che sarebbero rimasti «impregiudicati i diritti alla ricostruzionedegli immobili insistenti nell'area nel rispetto della legge 219/81 esuccessive modifiche ed integrazioni».3 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il Comune non concludeva il procedimento con l'emissione deldecreto di esproprio.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto di occupazione di urgenza n.4893 del 19/6/2007, avente ad oggetto gli immobili di sua proprietà,censiti in catasto al foglio 51, particella 409, sub 4, 5 e 6; l'avviso diavvio del procedimento per la riapposizione del vincolo preordinatoall'esproprio n. 9049 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la delibera di Giunta comunalen. 71 del 18/10/2006, recante approvazione del progetto esecutivodell'intervento di recupero urbano riguardante il borgo castello, alfine di ottenere la restituzione dei beni espropriati ed il pagamentodell'indennità di occupazione illegittima nonché il risarcimento deldanno.3. [OSCURATO:PERSONA], Salerno, con sentenza n. 3816 del 2017, ac-coglieva il ricorso, accertando che né la delibera di Giunta comunalen. 106 del 29/9/2003, né la successiva delibera integrativa n. 82 del26/10/2004, recante l'approvazione del progetto definitivo delleopere da realizzarsi nel centro storico del Comune di Calitri, eranostate precedute dalla spedizione dell'avviso individuale ai soggettiinteressati, in quanto le determinazioni comunali erano state affisseall'albo pretorio dell'Ente per la comunicazione in forma collettiva aidestinatari, ma nell'elenco degli stessi era stato indicato come at-tuale titolare il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il quale era peròdeceduto in data 30/8/1983.[OSCURATO:PERSONA], dunque, accoglieva la domanda risarcitoria, concondanna del Comune a corrispondere il risarcimento del danno pertutto il periodo di illegittima occupazione dei beni.Tuttavia, il Tar faceva salva la facoltà della «autorità che utilizzail bene» di ripristinare la legalità avvalendosi dell'art. 42-bis deld.P.R. n. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella didiritto e facendo venir meno la situazione di occupazione sine titulo4 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell'immobile, mediante l'adozione di un provvedimento di acquisi-zione sanante.Precisava il Tar che - fermo restando che la valutazione compa-rativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordineall'acquisizione o alla restituzione del bene rimane nella sfera di di-screzionalità dell'Amministrazione - l'esercizio della potestà pubblici-stica di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 doveva esserecondotto in base ai principi giurisprudenziali consolidati in materia.4. Successivamente, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 150 del2020, accoglieva il ricorso per ottemperanza presentato dal proprie-tario, evidenziando che non si era in presenza di un giudicato mera-mente restitutorio, in quanto era stata fatta salva la facoltà dell'au-torità che utilizza un bene di ripristinare la legalità avvalendosidell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.[OSCURATO:PERSONA] dichiarava quindi l'obbligo del Comune di Calitri di dareesecuzione alla sentenza del Tar n. 3816 del 2017.5. In data 30/11/2020 il Comune di Calitri adottava il provvedi-mento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, con indennizzo calcolato nella misura di euro 17.804,90, inrelazione all'area di sedime dell'immobile distinto in catasto al foglio51, particella 409, sub 4, 5, 6 e 7.Nel provvedimento di acquisizione sanante non vi era alcuna pre-visione in ordine al diritto dell'attore al contributo per la ricostruzionealtrove della propria abitazione.5. Avverso il provvedimento di acquisizione sanante proponevaricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'attore, chiedendo il complessivo im-porto di euro 78.408,96 [pari al valore venale del bene (euro45.062,62), maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per il pregiu-dizio non patrimoniale (euro 4.506,27) e del risarcimento per occu-pazione senza titolo dal 25/6/2007 al 12/2/2020 (euro 28.840,07)].5 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il ricorrente chiedeva anche accertarsi che il Comune di Calitriera «tenuto a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] l'ulteriore danno derivante dallamancata percezione c.d. contributo per il terremoto del 1980 pari adeuro 115.867,98», con condanna del Comune al pagamento dell'ul-teriore somma di euro 115.867,98.In sostanza, per il ricorrente, doveva tenersi conto di tale ulte-riore voce di danno derivante dall'avvenuta acquisizione sanante, inquanto, pur avendo chiesto ed ottenuto dal Comune di Calitri la de-terminazione di un contributo per la ricostruzione ex lege n. 219 del1981 in relazione alla medesima area, non sarebbe stato più possi-bile, per effetto del provvedimento della PA, «operare la cessionedell'area medesima in favore del Comune medesimo, con conse-guente impossibilità di completare il necessario iter amministrativoper il relativo incasso».6. Si costituiva in giudizio il Comune, deducendo la correttezzadell'operato dell'Amministrazione, ed evidenziando che l'attore nonavrebbe avuto diritto al contributo per il terremoto dell'80, «inquanto non sarebbero risultati sussistenti i criteri di priorità fissatidall'art. 3, comma 2, legge 32/92, lettere a) e b), non essendo ilricorrente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] stato destinatario di unprecedente contributo, seppure [per] un immobile diverso da quellodi cui è causa».6. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza n. 366/2023 del6/2/2023, accoglieva in parte l'opposizione.La Corte territoriale, per quel che ancora qui rileva, rammentavache nel programma di fabbricazione del 1973 la particella 409 rica-deva in UE1 (Zona urbana - zona di ristrutturazione delle aree cen-trali); aggiungeva che era stata predisposta la carta del rischio si-smico anno 1986, in cui l'area interessata, compresa la particellaoggetto del procedimento, ricadeva in zona 1B (1 indicava zona a6 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026rischio altissimo interessata da grande dissesto, la lettera B indicavache non era consentita la ricostruzione del patrimonio edilizio, men-tre potevano essere realizzate strutture facilmente amovibili da nondestinare ad abitazione).L'area era sottoposta a vincoli tali «da precluderne completa-mente l'edificazione da parte dei privati»; la zona era concretamentevincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, sussistendo un talevincolo di destinazione da non permettere la realizzazione ad inizia-tiva privata, dovendosi ritenere inibite ai privati tutte le forme di tra-sformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edifica-zione.Sulla base di vari elementi, la Corte territoriale quantificava ilvalore dell'area in euro/mq 137,50 per i resti del fabbricato in mu-ratura, mentre per l'area pavimentata antistante di 80 mq. venivafissato un valore unitario pari al 10% del valore del fabbricato anuovo, quindi di euro/mq 27,50, per un valore complessivo di euro16.637,50, di cui euro 14.437,50 per i resti del fabbricato ed euro2.200,00 per l'area pavimentata.Veniva aggiunto il pregiudizio non patrimoniale, pari al 10%,quantificato nella somma di euro 1.663,75.Veniva quantificato anche l'indennizzo da occupazione sine titulo,pari al 5% annuo del valore determinato per il calcolo del pregiudiziopatrimoniale, quindi nel periodo tra l'immissione in possesso, avve-nuta in data 25/6/2007, fino all'emanazione del decreto di acquisi-zione sanante del 12/2/2020, per un importo totale di euro10.518,09.L'indennizzo complessivo era dunque di euro 28.819,34 (euro16.337,50 + euro 1.663,75 + euro 10.518,09).La Corte d'appello passava poi alla doglianza del ricorrente, se-condo cui, perdendo la proprietà dell'immobile per effetto dell'acqui-7 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026sizione sanante, egli non avrebbe potuto completare l'iter ammini-strativo avviato al fine di ottenere il contributo per la riscossione aisensi della legge n. 219 del 1981; ciò, nonostante la sua domandafosse stata tempestivamente proposta e pur essendo stata previstadal Comune di Calitri la propria inclusione tra i soggetti destinataridel contributo, come comunicato in data 16/2/2004.Con riguardo agli immobili demoliti o da demolire che non pote-vano essere ricostruiti in sito, l'utilizzazione del contributo in manieradiversa dalla ricostruzione o riparazione della stessa abitazione erasubordinata alla «cessione gratuita al Comune delle unità non rico-struite o non riparate (comma 2) e delle aree di sedime degli edificinon ricostruibili in sito (comma 7)».L'attore chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni per la perditadel contributo, stimato in euro 160.930,60, quantificato, al netto delvalore venale del bene da liquidarsi per effetto della questione sa-nante (euro 45.062,62), in euro 115.867,98.Tuttavia, la Corte d'appello non riconosceva tale risarcimento deidanni, non risultando sussistenti i criteri di priorità fissati dall'art. 3,comma 2, legge n. 32 del 1992, lettere a) e b) «in quanto i richie-denti […] non risiedevano a Calitri ed avevano già usufruito di unprecedente contributo ex L. n. 32/92».Tale affermazione non aveva «trovato contrasto nelle argomen-tazioni e nella documentazione depositata da parte ricorrente» sic-ché l'attore non poteva lamentare alcun pregiudizio derivante «dallaperdita del diritto al contributo in questione».7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'at-tore, depositando anche memoria scritta.8. Ha resistito con controricorso il Comune di Calitri, depositandoanche memoria scritta.8 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Violazione efalsa applicazione degli artt. 3, comma 2, legge n. 32/1992; 9,comma 1, e 10, comma 1, legge n. 219/1981; 10 e 11 d.lgs. n.76/1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Erratasubordinazione del diritto al contributo al possesso del requisito dellaresidenza».La Corte d'appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto in-fondata la domanda di risarcimento formulata dall'attore, partendodall'errato presupposto che il contributo ex lege n. 219 del 1981 nonfosse dovuto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di un precedente contributo.La normativa sopra invocata, però, escluderebbe che la residenzafosse un requisito previsto per l'ottenimento del contributo per laricostruzione.2. Il motivo è fondato.Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, presuppostoper il diritto ai contributi previsti per la ricostruzione di unità immo-biliari distrutte o da demolire, ovvero per la riparazione di unità im-mobiliari non irreparabilmente danneggiate per effetto del terremotodel novembre 1980 e febbraio 1981, è la proprietà alla data del si-sma; solo da tale presupposto discende, dunque, l'avere subito dannipatrimoniali in conseguenza del terremoto (Cass., sez. 1, 23/7/2014,n. 16749; v. anche Cass., sez. 1, 5/3/2019, n. 6380; Cass., sez. 1,10/5/2007, n. 10693; Cass., 31/12/2020, n. 29985).Del resto, l'art. 9 della legge 219 del 1981 prevede al comma 1che «per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolireper effetto del terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, desti-nate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che9 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è asse-gnato […]».L'art. 10 della legge n. 219 del 1981 evidenzia, al comma 1, che«per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dalsisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, èassegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietàalla data del sisma […]».Inoltre, si è anche osservato che nella legge n. 32 del 1992 sonoenunciati i requisiti occorrenti per l'inserimento dei proprietari dan-neggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorità al contri-buto, sicché la dichiarata inderogabilità di tale enunciazione com-porta la tassatività di tali requisiti, non potendo procedersi all'intro-duzione di requisiti ulteriori (Cass., n. 10693 del 2007).3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «Violazionee falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, legge n. 32/1992; 9,comma 1, e 10, comma 1, l. n. 219/1981; 10 e 11 d.lgs. n. 76/1990in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Errata nega-zione del diritto al contributo per l'esistenza di una precedente ero-gazione per diverso immobile».La Corte d'appello, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa inun ulteriore errore, avendo ritenuto che il ricorrente non potesse ac-cedere al beneficio del contributo ex lege n. 219 del 1981, «in quantodestinatario di una precedente erogazione per un immobile diverso».Ciò contrasterebbe con la normativa di riferimento sopra men-zionata.Sarebbe stato inserito un requisito ulteriore per il riconoscimentodel diritto al contributo, non contemplato da alcuna norma, costituitodal non avere richiedente ottenuto altre erogazioni per ulteriori im-mobili.4. Il motivo è fondato.10 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026L'art. 9, comma 1, e l'art. 10, comma 1, della legge n. 219 del1981 fanno riferimento entrambi all'assegnazione dei contributi infavore dei «soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alladata del sisma, nella seguente misura: a) limitatamente ad una solaunità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla interaspesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base diquanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per leunità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella dicui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesseunità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto daisuccessivi commi e sul 45 per cento della residua spesa».Tali disposizioni sono rimaste inalterate negli artt. 10 e 11 deld.lgs. n. 76 del 1990.5. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «Violazionee falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, legge n. 32/1992, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello, nel ritenere non spettante il diritto al contri-buto per la ricostruzione in favore dell'attore, avrebbe anche violatol'art. 3, comma 2, della legge n. 32 del 1992, in quanto, sin dallaprima fase del giudizio, a seguito della costituzione del convenutoComune, che aveva negato l'esistenza del diritto al contributo, l'at-tore, nelle note di trattazione scritta redatte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva evidenziato l'esistenza di un diritto all'erogazione prio-ritaria ai sensi della lettera c) dell'art. 3, comma 2 della legge n. 32del 1992.L'attore apparteneva al novero dei soggetti proprietari di immo-bili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classifi-cati come disastrati o gravemente danneggiati.11 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026Del resto, che il Comune di Calitri fosse classificato come disa-strato o gravemente danneggiato, sarebbe stato dedotto dallo stessoComune ed accertato dalla Corte d'appello.6. Il motivo è fondato.L'art. 3 comma 2, della legge n. 32 del 1992 stabilisce che «ledisponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, finalizzate alle esi-genze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine succes-sivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui alcomma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in si-stemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismicidi cui al citato testo unico approvato con d.lgs. n. 76/1990, sempreche abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domandaed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostru-zione o della riparazione delle unità abitative; b) dei soggetti di cuial comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presen-tato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della ri-parazione dell'unità abitative; c) dei soggetti di cui al comma 1, pro-prietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici deicomuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, cherisultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge,limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioniimmobiliari danneggiate dal sisma».L'art. 3, comma 2, della legge n. 32 del 1992, è stato modificatoa partire dal 10/1/1997, prevedendosi tra i requisiti che la domandasia stata presentata entro il 30/6/1988.Sussiste, dunque, anche il requisito di cui all'art. 3, comma 2,lettera c) della legge n. 32 del 1992.Del resto, la stessa Corte d'appello ha accertato, con piena valu-tazione meritale, che l'area di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] era compresa nella12 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026zona 1B: «1 indica zona a rischio altissimo interessata da grandedissesto, la B indica che non è consentita la ricostruzione del patri-monio edilizio, mentre possono essere realizzate strutture facilmenteamovibili da non destinare ad abitazione».Allo stesso modo, la Corte territoriale ha accertato che tale par-ticella è stata «inserita nel Piano di Recupero del [OSCURATO:PERSONA] 1989, approvato con delibera n. 22 del 5/5/1989».7. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta«Omesso esame del fatto storico inerente all'inserimento del nomi-nativo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'elenco dei vincoli ineludibili ai sensi dell'art.32, comma 2, lettera c) L. 32/1992, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.».Già nel ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., l'attore avevaespresso il timore che, per effetto dell'acquisizione sanante operatadal Comune, il contributo non gli venisse più erogato.In particolare, nel ricorso aveva indicato la comunicazione del16/2/2004, con cui il Comune di Calitri lo informava di aver inclusoil suo nominativo nell'elenco dei vincoli ineludibili di pagamento deicontributi per la ricostruzione.Sempre nel ricorso, aveva ulteriormente chiarito che tali elenchi,nei quali figurava anche il suo nominativo, erano stati definitiva-mente approvati dal Comune di Calitri con determinazione n. 30 del12/3/2004.L'utilizzazione del contributo era però subordinata alla cessionegratuita dell'area al Comune.Al contrario, perdendo la proprietà dell'immobile per effettodell'acquisizione al patrimonio del Comune di Calitri, l'attore non po-teva completare l'iter amministrativo previsto dalla norma, al fine diottenere il contributo.13 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ciò in quanto, mentre nel provvedimento dirigenziale del 19/7/2007 il Comune aveva espressamente dato atto e riconosciuto chesarebbero rimasti «impregiudicati i diritti alla ricostruzione degli im-mobili insistenti nell'area nel rispetto della legge 219/81 e successivemodifiche ed integrazioni», nel provvedimento di acquisizione sa-nante tale previsione mancava totalmente.Tuttavia, il Comune aveva espressamente riconosciuto il benefi-cio con determina n. 30 del 12/3/2004.La Corte d'appello, nel respingere totalmente l'esame di tale cir-costanza, ha fermato la propria indagine alla comunicazione del16/2/2004, senza esaminare la determina dell'ufficio ricostruzionen. 30 del 12/3/2004, omettendo quindi l'esame di un fatto decisivo.Si trattava dell'inclusione del nominativo del [OSCURATO:PERSONA] nell'elenco deivincoli ineludibili di cui all'art. 3, comma 2, C), della legge n. 32 del1992.8. Il motivo è fondato.Risulta pacificamente dagli atti di causa, diligentemente trascrittinel motivo di ricorso per cassazione, che il ricorrente, già nelle notedi trattazione scritta del 5/5/2001, aveva fatto riferimento alla de-terminazione del Comune n. 30 del 12/3/2004, con cui era stata de-finitivamente approvata la pubblicazione degli elenchi dei soggettimeritevoli di accoglimento dell'istanza di contributo, tra i quali figu-rava anche il nominativo dell'attore.L'elenco era stato già predisposto, dandosene atto con la comu-nicazione del 16/2/2004, con la quale il Comune di Calitri aveva in-formato l'attore di aver incluso il suo nominativo nell'elenco dei vin-coli ineludibili di pagamento dei contributi per la ricostruzione («l'os-servazione prodotta dalla S.V. in merito alla pubblicazione degli elen-chi di cui all'oggetto è meritevole di accoglimento. Pertanto, il vostronominativo sarà incluso nell'elenco vincoli ineludibili di pagamento»).14 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026Effettivamente, dunque, la Corte d'appello, nel respingere il mo-tivo di censura in ordine alla stima effettuata dal provvedimento diacquisizione sanante, non ha tenuto conto della circostanza che l'at-tore era stato già inserito nell'elenco dei soggetti cui spettava il di-ritto al contributo.9. Del resto, per questa Corte, in tema di contributi per la rico-struzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del no-vembre 1980 e del febbraio 1981, il decreto sindacale di "indica-zione" del contributo "in mancanza di disponibilità finanziarie", di cuiall'art. 3, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19 (convertito,con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80), così comequello previsto dall'art. 19, comma 7, del Testo unico approvato conil d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, integra, in presenza del parere posi-tivo dell'apposita commissione, una fattispecie di "riconoscimento"del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta ero-gazione-liquidazione dello stesso (Cass., Sez. Un., 12/3/2012, n.3849), sicché sussiste il diritto del privato ad ottenere l'accertamentodei presupposti del contributo, anche se la concreta erogazione restasubordinata all'esistenza dei fondi destinati a tale finalità (Cass., sez.1, 11/9/2020, n. 18901; Cass., sez. 1, 17/9/2004, n. 18742).10. La sentenza pronunciata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corted'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provve-dere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026Il Presidente15 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6141/2023Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20715/2026Data pubblicazione 18/06/2026Guido Mercolino16 RG n. 6141/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio