CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02851/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 17 aprile 20124 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui al capo 1 (artt. 74 co. 1, 2, 3, 4, 80 D.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen.), 163 - 164 - 165 (del delitto di cui agli artt. 110, cod. pen. 73, comma 1 D.P.R. n. 309/90), 180 (del delitto di cui agli artt. 56, 110, 81, comma 2 e 629 commi 1 e 2 e 416-bis.1 cod. pen.), 181 (del delitto di cui all'art. 61 n 2 c.p. e 2, 4 e 7 I. n. 895/67), 182 (del delitto di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 1 (art. 61 n. 2 cod. pen.) e 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di autonoma motivazione della ordinanza genetica in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari rispetto a ogni singolo soggetto, non avendo considerato i punti specificamente indicati dalla difesa dimostrativi dell'assunto. Segnatamente, quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1, essendo sovrapponibile la motivazione a pag. 283 della ordinanza a quella a pag. 2200 della richiesta cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, la valutazione compendiata a pag. 355 e 356 della ordinanza è del tutto priva di riferimenti al concreto contributo del singolo, specificamente del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/90, in quanto: - è stato travisato il propalato dei collaboratori di giustizia con riferimento al cd. divieto di sottobanco, circostanza inconferente rispetto all'attività di spaccio; - non è considerato il limitato periodo temporale delle condotte sub 163,164 e 165 ai fini dello stabile inserimento associativo del ricorrente; - non è considerato il rilievo escludente l'inserimento associativo dato dal contesto familiare delle condotte, in considerazione dei rapporti con il fratello [OSCURATO:PERSONA]; - non è considerato che solo tre collaboratori hanno parlato del ricorrente (Barone, Noblea e Abbruzzese) senza collocarlo in un contesto associativo; - non è considerata la totale mancanza di elementi circa la consapevolezza del ricorrente in ordine al proprio contributo associativo;- non è considerata la totale mancanza di elementi in ordine alla consapevolezza del ricorrente della esistenza di una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 riconducibile ai vertici indicati, posto che il ricorrente è impossibilitato a rifornirsi presso il fratello, dovendosi rivolgere all'Esposito. Cosicché l'acquisto di sostanza stupefacente da un soggetto - eventualmente parte di un'associazione finalizzata al narcotraffico - con successiva vendita al dettaglio a terzi soggetti, non può costituire, da solo, elemento dimostrativo della partecipazione a un sodalizio, ove l'acquisto da soggetti parte del "Sistema" sia obbligato alla luce del divieto di c.d. sottobanco. Inoltre, manca la consapevolezza che la droga acquistata dall'Esposito fosse riconducibile al Patitucci, tramite i suoi luogotenenti. 2.3. Con il terzo motivo, quanto ai reati di cui ai capi 180, 181 e 182: - violazione degli artt. 291 e 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione difensiva di perdita di efficacia della ordinanza a seguito della mancata trasmissione al Tribunale del video estratto dall'impianto di video- sorveglianza installato in via [OSCURATO:PERSONA]; - violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., artt. 56, 629 cod. pen., artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895/67 in ragione dell'evidente travisamento per cd. invenzione in mancanza del video integrale, così non potendosi confrontare con le doglianze difensive che ha ignorato. Invero, la ricostruzione accolta non appare convincente, segnatamente mancando un accertamento in ordine alla compatibilità tra l'orario di partenza dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e il luogo dell'aggressione al [OSCURATO:PERSONA], a circa due minuti di macchina, rispetto al rilievo che l'auto dei fratelli Bruno era, nei frames riportati dalla polizia giudiziaria, in senso di marcia opposto. Inoltre, l'imputazione formulata risulta fondata su salti logici e su mere illazioni, omettendosi di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non è attinto da misura in questo procedimento, non vi è in atti alcun indizio da cui poter trarre l'acquisto effettuato da Esposito o da Bruno e il [OSCURATO:PERSONA] non è mai intercettato. La captazione valorizzata del 22/12/2022, riguardante un debito insoluto del [OSCURATO:PERSONA], non fa riferimento a sostanza stupefacente e il collegamento indotto dall'accusa è gravemente illogico quando fa leva sull'accesso - quattro volte - tre mesi prima, nella stessa giornata del 12 settembre, del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dell'Esposito, senza che nulla riferisca detti accessi ad acquisto di stupefacente. Inoltre, il litigio immortalato dalle telecamere non è l'aggressione intervenuta con la presunta pistola, che avverrà dopo circa un paio di minuti dal primo in altro luogo non ripreso da telecamere, quando il [OSCURATO:PERSONA] era riuscito da allontanarsi. Ancora, senza che nessun testimone abbia visto il ricorrente con una pistola in mano.Il Tribunale, poi, non ha considerato che dalle sommarie informazioni nessuno dei testimoni è stato in grado di riconoscere gli aggressori visti e le loro descrizioni sono inconferenti rispetto all'attuale ricorrente. Si deduce, ancora, che è inverosimile la coincidenza tra coloro che avrebbero partecipato alla prima aggressione con quelli della seconda aggressione, verificatasi in luoghi distanti circa un chilometro in pieno centro città, senza nulla dire sulla mancata indicazione da parte della vittima dell'attuale ricorrente quale autore dell'aggressione. Né si spiega come il ricorrente sia coinvolto nell'accusa di lesioni, frutto della seconda aggressione. In ogni caso, nulla prova il preteso movente estorsivo. 2.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per assenza di qualsiasi supporto argomentativo in ordine alla consapevolezza del ricorrente di agire al fine di agevolare la confederazione Lanzino-Ruà-Patitucci, non potendosi dire in alcun modo sufficiente l'assunto generale secondo il quale non poteva operare alcun soggetto o gruppo non riconosciuto o non autorizzato dall'associazione ‘ndranghetistica in quanto in contrasto con l'autorevole orientamento espresso a riguardo da Sezioni unite Chioccini. 2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla esclusione della idoneità di misura meno afflittiva, non essendo stata considerata la limitata partecipazione del ricorrente, la risalenza nel tempo dei fatti (al più tardi, febbraio 2021), l'assenza di dati oggettivi sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. 2.6. Sono stati depositati motivi nuovi a sostegno di quelli proposti nel ricorso principale con riferimento ai reati di cui ai capi 180,181 e 182. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è inammissibile perché genericamente proposto. 2.1. Costituisce jus receptum che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura(Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648) 2.2. Il Tribunale si è attenuto al richiamato criterio di legittimità analizzando il percorso argomentativo della ordinanza genetica, richiamando i pertinenti principi di legittimità e giustificando in modo articolato l'effettivo vaglio da parte del Giudice della cautela delle ragioni poste a base della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Alla disamina, così articolata, il ricorrente oppone il rilievo della sovrapponibilità delle espressioni usate dalla ordinanza rispetto a quelle delle richiesta cautelare senza soddisfare il condivisibile criterio secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Il secondo motivo, incentrato sulla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa, è genericamente proposto per inaccessibili ragioni in fatto. Ritiene questa Corte che il Tribunale ha avallato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la ricostruzione del compendio indiziario, fondato - da un lato - sulle attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che in modo convergente designavano l'intraneità del ricorrente nel contesto associativo del "Sistema" delineato dall'accusa; dall'altro, dalle più recenti acquisizioni captative che individuavano la partecipazione del ricorrente al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e al fratello [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa la relazione illecita tra il ricorrente e l'Esposito, principale pusher con ruolo di grossista alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], dal quale lo stesso ricorrente si riforniva in modo sistematico e stabile. E', inoltre, valorizzatck la funzione di controllo svolta dal ricorrente sulla piazza di spaccio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, l'organico inserimento del ricorrente è desunto dalla vicenda della tentata estorsione e dell'aggressione fisica, con uso di arma, perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (di cui ai capi 180, 181 e 182 della imputazione provvisoria). A fronte del corretto percorso argomentativo, la censura difensiva riferita alla limitata portata dei reati-fine è generica, essendo - invece - correttamente da essi designata la continuità e stabilità delle condotte; quella sulla rilevanza connotativa del rapporto familiare è generica, in considerazione dei rapporti di fornitura con l'Esposito, la cui valenza ai fini della partecipazione è ineccepibilmente affermata; quella riferita al propalato dei tre collaboratori è generica, convergendo sul coinvolgimento del ricorrente nei traffici riconducibili al "Sistema" di cui non illogicamente sono considerati sintomatici anche gli interventi di questo per i c.d. "sottobanco" fatti dal ricorrente. Infine, del pari generica è la censura difensiva sulla consapevolezza partecipativa del ricorrente anche rispetto al suo coinvolgimento nel controllo della piazza di spaccio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] e nella aggressione estorsiva al [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il terzo motivo e quelli aggiunti, riguardanti la gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 180, 181,182 sono inammissibili. Manifestamente infondata è la censura, volta alla declaratoria di inefficacia della ordinanza genetica, sulla omessa trasmissione del video, rispetto al rigetto opposto dal Tribunale sul rilievo che il video non è stato oggetto di trasmissione al Giudice per le indagini preliminari in sede di richiesta cautelare, in conformità al principio secondo il quale, in tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296). Quanto al merito indiziario, oltre alla genericità della deduzione che fa leva sulla mancanza del video integrale, le deduzioni sono in fatto rispetto alle non illogiche argomentazioni della ordinanza che giustificano la partecipazione del ricorrente alla aggressione di natura estorsiva, sviluppatasi in due tempi, sulla base dell'articolato complesso investigativo basato sui frames estrapolati dal video, sulle dichiarazioni dei soggetti informati sui fatti e sull'ineccepibile rilievo della reticenza della parte offesa (v. pg. 18 e sg. della ordinanza impugnata), non rilevando la mancata imputazione al [OSCURATO:PERSONA] della condotta illecita ed essendo inaccessibile in questa sede la interpretazione del compendio captativo non illogicamente considerato dal Giudice della cautela nella individuazione delle movente illecito della vicenda riguardante l'esposizione debitoria per acquisti di stupefacente maturata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il quarto motivo, avente ad oggetto l'aggravante mafiosa, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 2019, Fucito, Rv. 275028), riflessi insussistenti nel caso in esame, in presenza della contestazione associativa. 6. Il quinto motivo è infondato rispetto alla corretta valutazione dell'insuperata presunzione vigente in materia, allo spessore del coinvolgimento del ricorrente nel contesto associativo e alla sua espressiva partecipazione alla vicenda estorsiva nel novembre 2020, oltre che la sua proclività nel delinquere in considerazione dei suoi precedenti. Incensurabile, inoltre, è il giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive in base all'allarmante contesto familiare di riferimento e alla assenza di autocontrollo e indifferenza del soggetto agli ordini dell'autorità già manifestate nel reperire droga nonostante la sottoposizione alla misura di prevenzione personale. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna