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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 agosto 2023

Cassazione n. 11884/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18921/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI , [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] F 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - Per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 25448/2023 depositata i l 30/08/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 25448/2023 depositata il 30.08.2023, che ha cassato il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 3686/2021, depositato il 26.10.2021; [OSCURATO:PERSONA]: - viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 25448 del 30.08.2023 di questa Corte , che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrenteche ne aveva fatto richiesta; - l’istanza di correzione proposta da ll’assistito, [OSCURATO:PERSONA] , è inammissibile perdifetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione ilsolo difensor e in proprio ( Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 -01) ; - tuttavia, l'inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce aquesta Corte di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868)e di disporne la correzioneai sensi dell’art. 391 bis comma 1 cpc.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile l’istanza; Disponedi ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 25448/2023 depositata il 30.082023 sia corre tta nel senso per cui, alla pagina 5 penultimo rigo dopo la parola “soccombenza” e a pag. 6 dopo le parole “euro 30,00 per esborsi” siano inserite le seguenti parole: “ con distrazione, per tutte le spese, in favore dell’avvocato antista ta rio [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta”.

Manda alla Cancelleria per le prescritte annota

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18921/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI , [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] F 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - Per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 25448/2023 depositata i l 30/08/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 25448/2023 depositata il 30.08.2023, che ha cassato il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 3686/2021, depositato il 26.10.2021; [OSCURATO:PERSONA]: - viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 25448 del 30.08.2023 di questa Corte , che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrenteche ne aveva fatto richiesta; - l’istanza di correzione proposta da ll’assistito, [OSCURATO:PERSONA] , è inammissibile perdifetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione ilsolo difensor e in proprio ( Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 -01) ; - tuttavia, l'inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce aquesta Corte di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868)e di disporne la correzioneai sensi dell’art. 391 bis comma 1 cpc. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile l’istanza; Disponedi ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 25448/2023 depositata il 30.082023 sia corre tta nel senso per cui, alla pagina 5 penultimo rigo dopo la parola “soccombenza” e a pag. 6 dopo le parole “euro 30,00 per esborsi” siano inserite le seguenti parole: “ con distrazione, per tutte le spese, in favore dell’avvocato antista ta rio [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta”. Manda alla Cancelleria per le prescritte annota
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