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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24073/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivo acquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute in regime non d’impresa in società nonquotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso diplusvalenza, mediante imposta sostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], e due società di capitali) costituivanola società [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allaCalzedonia s.p.a.;in data 21 luglio 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistaval’immobile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;in data 14 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dai soci dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. il 100% del capitale sociale, alle condizionigià indicate nel contratto preliminare del 12 luglio 2011, al prezzo di €9.800.000,00.Numero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026Inoltre, dalle indagini finanziarie espletate emergevanomovimentazioni non giustificate in entrata per euro 12.300,00 sui contiriconducibili al contribuente, il quale per l’anno 2011 dichiaravasoltanto un reddito di euro 11.618,00 nonostante l’ingente operazionecommerciale compiuta nello stesso anno di imposta.Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., il contribuente rivalutava leproprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previstedal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 dellal. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolatosulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non inregime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutivadel 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis.della legge n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, conpagamento dell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivanodel trattamento più favorevole previsto per la cessione di quote socialiex d.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivantidalla cessione di immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917.2.

L’Agenzia delle Entrate in data 23/12/2016 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.

TK7013504678 per l’anno diimposta 2011, ritenendo configurabile un’ipotesi di abuso del diritto exart. 10-bis. legge 212/2000 in relazione alla cessione dellepartecipazioni sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e riqualificandol’operazione come cessione immobiliare, così recuperando a tassazionele maggiori imposte derivanti plusvalenze generate e precisamenteeuro 168.368,00 a titolo di IRPEF, euro 6.924,00 a titolo di addizionaleNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026regionale, euro 3.602,00 a titolo di addizionale comunale, euro161.004,60 per sanzioni.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.1451/6/2018 accoglieva il ricorso del contribuente non avendol’Agenzia delle Entrate fornito la prova dell’elusione fiscale.4. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado del Lazio, con lasentenza impugnata, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entratequanto al rilievo principale relativo alla plusvalenza immobiliare e loaccoglieva quanto al rilievo basato sulle movimentazioni del contocorrente.

L’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate, in uno alla complessità della materia trattata, conducevaalla compensazione delle spese di giudizio,5.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.6.

Il contribuente ha depositato controricorso.7.

Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere laCommissione Tributaria Regionale escluso il rilievo dell’Ufficio sullabase di una valutazione atomistica e parziale degli elementi evidenziati,negando rilievo all’elemento temporale, che ha caratterizzatol’operazione commerciale conclusa nell’arco di pochi mesi, ravvisandoerroneamente uno scopo extrafiscale nella costituzione della società,individuato nella realizzazione di un ricavo attraverso la valorizzazionedell’immobile acquistato e valutando l’operatività successiva dellaNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026società [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento ad alcuni servizi aggiuntivi resi allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ma non la sostanziale cessazione dell’attivitàdopo la conclusione dell’operazione commerciale di via del Corso n.403.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

Secondo l’orientamento della Corte “al fine di valutare lacorretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente allamodifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorreverificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti dellagravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offertiin giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che lascorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispettodei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una verae propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anchein esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.,Sez.

U., 7/4/2014, n. 8054; Cass. sez. 1, 13/10/2005, n. 19894)”.E’ riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di meritosia il ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla leggeper valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ma talegiudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i criteri giuridici in temadi formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singolielementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumererilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894del 2005, Cass. ord. n. 3303/2021, Cass. ord. 7/5/2026, n. 13192).1.3. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenzaimpugnata ha descritto in maniera puntuale la prospettazione delleparti illustrando, in particolare, gli elementi posti dall’Agenzia delleNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026Entrate a fondamento dell’accertamento e, con particolare riferimentoal rilievo di cui all’art. 10-bis. legge 212/2000, ha ritenuto che nonfosse presente alcuno degli elementi costitutivi dell’abuso del diritto,evidenziando la libera scelta del contribuente tra i diversi regimiopzionali offerti dal legislatore e tra operazioni comportanti undifferente carico fiscale.In particolare, ha esposto che la scissione societaria e la cessionedi quote con riqualificazione delle stesse è ammessa, come esplicitatoanche nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/2016; haescluso che il tempo di compimento delle operazioni in rapidasequenza, nell’arco di cinque mesi circa, possa essere consideratoelemento integrante la condotta abusiva censurata, proprio in ragionedella peculiarità del regime fiscale previsto dal d.l. 7072011; ha rilevatoche il contribuente ha fornito la prova del finanziamento dell’operazionein parte dai soci ed in parte attraverso l’apertura di una linea di creditopresso la Cassa di Risparmio di Firenze; ha considerato, in sensocontrario alla ricostruzione in termini abusivi della vicenda, lanecessaria costituzione della società al fine di partecipare al bando digara pubblicato nell’anno 2010 per la dismissione del portafogliimmobiliare del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; ha evidenziato che l’operazioneaveva una motivazione di carattere economico risultando coerentesotto il profilo giuridico, trattandosi di cessione di partecipazioni e nondi cessione di un cespite, conforme a logiche reddituali, ove lo scopoera proprio la realizzazione di un ricavo attraverso la valorizzazionedell’immobile acquistato al fine di metterlo a reddito o di cederlo ad unaltro soggetto giuridico; ha rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA] è tuttoraoperativa e che il vantaggio fiscale non può essere considerato indebitoin quanto corrispondente alla volontà espressa dal legislatore con il d.l.70/2011; infine, ha esposto che il contribuente ha documentato valideragioni economiche extrafiscali, tra le quali la necessità di costituire laNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026società [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere la delibera di autorizzazione ad una lineadi credito da parte dell’istituto bancario che ha reso materialmentepossibile l’acquisto dell’immobile, per compiere una serie di attivitàsuccessive finalizzate ad ottenere il nulla osta da parte dellaSovraintendenza per effettuare i lavori sull’immobile, il cambio didestinazione d’uso, l’autorizzazione ad effettuare lavori di variazionedella distribuzione interna e lo spostamento, a sue spese, di un chioscodi bevande, situato proprio dinanzi all’ingresso del locale, tuttecondizioni necessarie per il perfezionamento dell’acquisto; ed ancoraha rilevato che la data di vendita delle quote della società allaCalzedonia S.p.A. è avvenuta dopo cinque mesi dall’acquisto e che alladata della proposizione del ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] risultava ancora1.4.

Da quanto esposto si evince come la censura articolatadall’Agenzia delle Entrate non si confronti con la decisione impugnata,che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non haconsiderato atomisticamente i vari elementi che connotano la vicenda,ma ha esaminato la vicenda nel suo divenire, osservandone lo sviluppologico e cronologico, individuando i presupposti giuridici che hannocondotto alla costituzione della società ed esponendo le ragionieconomiche sottese all’operazione, anche di carattere extrafiscale,come innanzi precisate, ritenendo palese il vantaggio fiscale che perònon qualificava come indebito in quanto corrispondente alla volontàespressa dal legislatore con il d.l. 70/2011.L’Agenzia ricorrente, nel rimarcare alcuni elementi e cioè che i socidella società [OSCURATO:SOCIETA]. o erano soci o familiari di soci della Rackishs.r.l., che i tempi tra la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., ilsubentro nel contratto di acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la stipuladel contratto preliminare di cessione delle quote alla società CalzedoniaS.p.A. erano stati ravvicinati (circa un mese) e che l’intera operazioneNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026era stata finanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha in sostanza ripropostoall’attenzione della Corte, per un nuovo esame di merito, alcuni degliprofili critici emersi o prospettati nella vicenda in esame, chiedendonel’evidenziazione nel senso della loro rilevanza dirimente rispetto a tuttauna serie di elementi, atti, documenti e comportamenti, che laCommissione ha individuato, analizzato, esaminato ecomplessivamente valutato secondo la sequenza logico temporaleevidenziata, ricavandone un giudizio negativo rispetto allaprospettazione dell’Ufficio.E’ sicuramente devoluta al giudice di merito l’esclusiva valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzioni; tale giudizio, dicui si è dato innanzi conto, così come compiuto, non ha violato in alcunmodo, ai fini della censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, sottoil profilo della coerenza, della logicità, della sintesi e dellapreponderanza degli elementi esaminati a fondamento della decisioneassunta sulla base di elementi probatori precisamente indicati.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole all’Amministrazione2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992, per avere laCommissione Tributaria Regionale reso affermazioni apodittiche e, conparticolare riguardo al dato temporale evidenziato, per averlo ritenutoirrilevante in virtù di una affermazione statica e vuota senza dar contoNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026della coincidenza degli interessi personali che hanno caratterizzatol’intera operazione.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione è apparente e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n.1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass.,Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).

In particolare, si è rilevato che èapparente la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa efondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n.3819).

Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026incomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sededi legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.19573/2025, Cass. 26206/2025, Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053).2.3.

Nel caso di specie, per quanto argomentato nell’ambito delprimo motivo di ricorso, laddove si è riportato il percorso logicogiuridico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], il vizio dimotivazione apparente non sussiste, poiché nella sentenza impugnatavengono dettagliatamente ricostruite le posizioni processuali delle partie, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in tema di abuso deldiritto, viene analizzata la complessa operazione commerciale che hainteressato i contribuenti e ritenuta insussistente l’ipotesi contestatadall’Agenzia ed illegittima la pretesa impositiva sulla base deglielementi valorizzati e delle ragioni giustificative puntualmente esposte.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame difatti decisivi ed in particolare del fatto che l’intera operazione è statafinanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente finale, che lasocietà che ha partecipato al bando del [OSCURATO:PERSONA] per ladismissione del patrimonio immobiliare era la [OSCURATO:SOCIETA]., e non laCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. costituita soltanto successivamente, chequest’ultima società una volta conclusa l’operazione non ha svolto altreoperazioni commerciali.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Con precipuo riferimento alla censura di cui all’art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., questa Corte ha precisato che il novellato art.360 num. 5 c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza odagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussionetra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia statoNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigmal'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza nondia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, daparte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove nonaventi natura legale (Cass., Sez. 5, 25/11/2025, n. 30837).3.3.

Nel caso in esame i fatti evidenziati dalla ricorrente sono statiinvece esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] che li hadiversamente apprezzati.

Ed infatti, quanto al finanziamentodell’operazione, la Commissione ha esposto che essa è stata sostenutaeconomicamente in parte dei soci ed in parte attraverso l’apertura diuna linea di credito presso la Cassa di Risparmio di Firenze; quanto allamancata partecipazione al contratto di acquisto da parte della societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]., risulta che quest’ultima è subentrata nelcontratto dopo la nomina ai sensi dell’art. 1401 c.c. da parte dellaRachish s.r.l. e che, quindi, deve essere comunque considerata comeparte ab initio; quanto, alla inoperatività della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione ha invece affermato che, dopol’acquisto dell’immobile di via del Corso n. 403, la società ha compiutoaltre attività strumentali e connesse all’operazione commerciale e cheal momento della proposizione del ricorso risultava ancora attiva.Gli elementi evidenziati dalla ricorrente sono stati dunqueesaminati nell’ambito della valutazione complessiva della Commissioneche ha compiuto una loro sintesi secondo la sua insindacabilevalutazione di merito.A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha illustrato compiutamentela decisività dei fatti segnalati.Ed infatti, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato il sindacatoesterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere di parte ricorrente di indicareNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026con puntualità non soltanto il fatto omesso oggetto di discussione trale parti, ma anche la sua rilevanza e la sua decisività, nel senso che seesaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia(Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005), fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.sez. un. 7/4/2014 n. 8053).Di tanto non vi è contezza alcuna nel motivo di ricorso propostodall’Agenzia delle Entrate, oltre a doversi considerare l’ulteriore profilodi inammissibilità ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c..4.

In definitiva, il ricorso è infondato, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come indispositivo.5.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La Corte P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità in favore del contribuente, spese che liquida in euro7.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre euro 200,00 peresborsi, 15% a titolo di rimborso spese generali, iva e cpa come perlegge.Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026Roberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivo acquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute in regime non d’impresa in società nonquotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso diplusvalenza, mediante imposta sostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], e due società di capitali) costituivanola società [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allaCalzedonia s.p.a.;in data 21 luglio 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistaval’immobile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;in data 14 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dai soci dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. il 100% del capitale sociale, alle condizionigià indicate nel contratto preliminare del 12 luglio 2011, al prezzo di €9.800.000,00.Numero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026Inoltre, dalle indagini finanziarie espletate emergevanomovimentazioni non giustificate in entrata per euro 12.300,00 sui contiriconducibili al contribuente, il quale per l’anno 2011 dichiaravasoltanto un reddito di euro 11.618,00 nonostante l’ingente operazionecommerciale compiuta nello stesso anno di imposta.Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., il contribuente rivalutava leproprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previstedal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 dellal. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolatosulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non inregime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutivadel 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis.della legge n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, conpagamento dell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivanodel trattamento più favorevole previsto per la cessione di quote socialiex d.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivantidalla cessione di immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917.2. L’Agenzia delle Entrate in data 23/12/2016 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n. TK7013504678 per l’anno diimposta 2011, ritenendo configurabile un’ipotesi di abuso del diritto exart. 10-bis. legge 212/2000 in relazione alla cessione dellepartecipazioni sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e riqualificandol’operazione come cessione immobiliare, così recuperando a tassazionele maggiori imposte derivanti plusvalenze generate e precisamenteeuro 168.368,00 a titolo di IRPEF, euro 6.924,00 a titolo di addizionaleNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026regionale, euro 3.602,00 a titolo di addizionale comunale, euro161.004,60 per sanzioni.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.1451/6/2018 accoglieva il ricorso del contribuente non avendol’Agenzia delle Entrate fornito la prova dell’elusione fiscale.4. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado del Lazio, con lasentenza impugnata, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entratequanto al rilievo principale relativo alla plusvalenza immobiliare e loaccoglieva quanto al rilievo basato sulle movimentazioni del contocorrente. L’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate, in uno alla complessità della materia trattata, conducevaalla compensazione delle spese di giudizio,5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.6. Il contribuente ha depositato controricorso.7. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere laCommissione Tributaria Regionale escluso il rilievo dell’Ufficio sullabase di una valutazione atomistica e parziale degli elementi evidenziati,negando rilievo all’elemento temporale, che ha caratterizzatol’operazione commerciale conclusa nell’arco di pochi mesi, ravvisandoerroneamente uno scopo extrafiscale nella costituzione della società,individuato nella realizzazione di un ricavo attraverso la valorizzazionedell’immobile acquistato e valutando l’operatività successiva dellaNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026società [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento ad alcuni servizi aggiuntivi resi allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ma non la sostanziale cessazione dell’attivitàdopo la conclusione dell’operazione commerciale di via del Corso n.403.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Secondo l’orientamento della Corte “al fine di valutare lacorretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente allamodifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorreverificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti dellagravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offertiin giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che lascorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispettodei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una verae propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anchein esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.,Sez. U., 7/4/2014, n. 8054; Cass. sez. 1, 13/10/2005, n. 19894)”.E’ riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di meritosia il ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla leggeper valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ma talegiudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i criteri giuridici in temadi formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singolielementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumererilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894del 2005, Cass. ord. n. 3303/2021, Cass. ord. 7/5/2026, n. 13192).1.3. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenzaimpugnata ha descritto in maniera puntuale la prospettazione delleparti illustrando, in particolare, gli elementi posti dall’Agenzia delleNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026Entrate a fondamento dell’accertamento e, con particolare riferimentoal rilievo di cui all’art. 10-bis. legge 212/2000, ha ritenuto che nonfosse presente alcuno degli elementi costitutivi dell’abuso del diritto,evidenziando la libera scelta del contribuente tra i diversi regimiopzionali offerti dal legislatore e tra operazioni comportanti undifferente carico fiscale.In particolare, ha esposto che la scissione societaria e la cessionedi quote con riqualificazione delle stesse è ammessa, come esplicitatoanche nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/2016; haescluso che il tempo di compimento delle operazioni in rapidasequenza, nell’arco di cinque mesi circa, possa essere consideratoelemento integrante la condotta abusiva censurata, proprio in ragionedella peculiarità del regime fiscale previsto dal d.l. 7072011; ha rilevatoche il contribuente ha fornito la prova del finanziamento dell’operazionein parte dai soci ed in parte attraverso l’apertura di una linea di creditopresso la Cassa di Risparmio di Firenze; ha considerato, in sensocontrario alla ricostruzione in termini abusivi della vicenda, lanecessaria costituzione della società al fine di partecipare al bando digara pubblicato nell’anno 2010 per la dismissione del portafogliimmobiliare del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; ha evidenziato che l’operazioneaveva una motivazione di carattere economico risultando coerentesotto il profilo giuridico, trattandosi di cessione di partecipazioni e nondi cessione di un cespite, conforme a logiche reddituali, ove lo scopoera proprio la realizzazione di un ricavo attraverso la valorizzazionedell’immobile acquistato al fine di metterlo a reddito o di cederlo ad unaltro soggetto giuridico; ha rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA] è tuttoraoperativa e che il vantaggio fiscale non può essere considerato indebitoin quanto corrispondente alla volontà espressa dal legislatore con il d.l.70/2011; infine, ha esposto che il contribuente ha documentato valideragioni economiche extrafiscali, tra le quali la necessità di costituire laNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026società [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere la delibera di autorizzazione ad una lineadi credito da parte dell’istituto bancario che ha reso materialmentepossibile l’acquisto dell’immobile, per compiere una serie di attivitàsuccessive finalizzate ad ottenere il nulla osta da parte dellaSovraintendenza per effettuare i lavori sull’immobile, il cambio didestinazione d’uso, l’autorizzazione ad effettuare lavori di variazionedella distribuzione interna e lo spostamento, a sue spese, di un chioscodi bevande, situato proprio dinanzi all’ingresso del locale, tuttecondizioni necessarie per il perfezionamento dell’acquisto; ed ancoraha rilevato che la data di vendita delle quote della società allaCalzedonia S.p.A. è avvenuta dopo cinque mesi dall’acquisto e che alladata della proposizione del ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] risultava ancora1.4. Da quanto esposto si evince come la censura articolatadall’Agenzia delle Entrate non si confronti con la decisione impugnata,che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non haconsiderato atomisticamente i vari elementi che connotano la vicenda,ma ha esaminato la vicenda nel suo divenire, osservandone lo sviluppologico e cronologico, individuando i presupposti giuridici che hannocondotto alla costituzione della società ed esponendo le ragionieconomiche sottese all’operazione, anche di carattere extrafiscale,come innanzi precisate, ritenendo palese il vantaggio fiscale che perònon qualificava come indebito in quanto corrispondente alla volontàespressa dal legislatore con il d.l. 70/2011.L’Agenzia ricorrente, nel rimarcare alcuni elementi e cioè che i socidella società [OSCURATO:SOCIETA]. o erano soci o familiari di soci della Rackishs.r.l., che i tempi tra la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., ilsubentro nel contratto di acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la stipuladel contratto preliminare di cessione delle quote alla società CalzedoniaS.p.A. erano stati ravvicinati (circa un mese) e che l’intera operazioneNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026era stata finanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha in sostanza ripropostoall’attenzione della Corte, per un nuovo esame di merito, alcuni degliprofili critici emersi o prospettati nella vicenda in esame, chiedendonel’evidenziazione nel senso della loro rilevanza dirimente rispetto a tuttauna serie di elementi, atti, documenti e comportamenti, che laCommissione ha individuato, analizzato, esaminato ecomplessivamente valutato secondo la sequenza logico temporaleevidenziata, ricavandone un giudizio negativo rispetto allaprospettazione dell’Ufficio.E’ sicuramente devoluta al giudice di merito l’esclusiva valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzioni; tale giudizio, dicui si è dato innanzi conto, così come compiuto, non ha violato in alcunmodo, ai fini della censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, sottoil profilo della coerenza, della logicità, della sintesi e dellapreponderanza degli elementi esaminati a fondamento della decisioneassunta sulla base di elementi probatori precisamente indicati.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole all’Amministrazione2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992, per avere laCommissione Tributaria Regionale reso affermazioni apodittiche e, conparticolare riguardo al dato temporale evidenziato, per averlo ritenutoirrilevante in virtù di una affermazione statica e vuota senza dar contoNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026della coincidenza degli interessi personali che hanno caratterizzatol’intera operazione.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione è apparente e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n.1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass.,Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). In particolare, si è rilevato che èapparente la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa efondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n.3819). Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026incomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sededi legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.19573/2025, Cass. 26206/2025, Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).2.3. Nel caso di specie, per quanto argomentato nell’ambito delprimo motivo di ricorso, laddove si è riportato il percorso logicogiuridico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], il vizio dimotivazione apparente non sussiste, poiché nella sentenza impugnatavengono dettagliatamente ricostruite le posizioni processuali delle partie, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in tema di abuso deldiritto, viene analizzata la complessa operazione commerciale che hainteressato i contribuenti e ritenuta insussistente l’ipotesi contestatadall’Agenzia ed illegittima la pretesa impositiva sulla base deglielementi valorizzati e delle ragioni giustificative puntualmente esposte.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame difatti decisivi ed in particolare del fatto che l’intera operazione è statafinanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente finale, che lasocietà che ha partecipato al bando del [OSCURATO:PERSONA] per ladismissione del patrimonio immobiliare era la [OSCURATO:SOCIETA]., e non laCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. costituita soltanto successivamente, chequest’ultima società una volta conclusa l’operazione non ha svolto altreoperazioni commerciali.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Con precipuo riferimento alla censura di cui all’art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., questa Corte ha precisato che il novellato art.360 num. 5 c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza odagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussionetra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia statoNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigmal'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza nondia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, daparte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove nonaventi natura legale (Cass., Sez. 5, 25/11/2025, n. 30837).3.3. Nel caso in esame i fatti evidenziati dalla ricorrente sono statiinvece esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] che li hadiversamente apprezzati. Ed infatti, quanto al finanziamentodell’operazione, la Commissione ha esposto che essa è stata sostenutaeconomicamente in parte dei soci ed in parte attraverso l’apertura diuna linea di credito presso la Cassa di Risparmio di Firenze; quanto allamancata partecipazione al contratto di acquisto da parte della societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]., risulta che quest’ultima è subentrata nelcontratto dopo la nomina ai sensi dell’art. 1401 c.c. da parte dellaRachish s.r.l. e che, quindi, deve essere comunque considerata comeparte ab initio; quanto, alla inoperatività della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione ha invece affermato che, dopol’acquisto dell’immobile di via del Corso n. 403, la società ha compiutoaltre attività strumentali e connesse all’operazione commerciale e cheal momento della proposizione del ricorso risultava ancora attiva.Gli elementi evidenziati dalla ricorrente sono stati dunqueesaminati nell’ambito della valutazione complessiva della Commissioneche ha compiuto una loro sintesi secondo la sua insindacabilevalutazione di merito.A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha illustrato compiutamentela decisività dei fatti segnalati.Ed infatti, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato il sindacatoesterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere di parte ricorrente di indicareNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026con puntualità non soltanto il fatto omesso oggetto di discussione trale parti, ma anche la sua rilevanza e la sua decisività, nel senso che seesaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia(Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005), fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.sez. un. 7/4/2014 n. 8053).Di tanto non vi è contezza alcuna nel motivo di ricorso propostodall’Agenzia delle Entrate, oltre a doversi considerare l’ulteriore profilodi inammissibilità ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c..4. In definitiva, il ricorso è infondato, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come indispositivo.5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La Corte P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità in favore del contribuente, spese che liquida in euro7.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre euro 200,00 peresborsi, 15% a titolo di rimborso spese generali, iva e cpa come perlegge.Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteNumero registro generale 10873/2020Numero sezionale 5311/2026Numero di raccolta generale 24073/2026Data pubblicazione 27/07/2026Roberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 24073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris