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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 18531/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024Data pubblicazione 08/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 30708/2021 R G proposto da* * domiciliazione telematicasellitti emilioantonio@ordineavvocatiasti eu dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende ricorrentecontro* DI * * [OSCURATO:PERSONA] domiciliazione telematicamommasophiestornello@pec ordineavvocatitorino it rappresentatae difesa dall avvocato * * * controricorrentenonché contro* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024* * S P A domiciliazione telematicaData pubblicazione 08/07/2024v gatti@pec studiolegalegatti com rappresentata e difesadall avvocato * * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 1102/2021depositata il 08/10/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *Rilevato che* * in proprio e unitamente a * *quale genitore dei minori * * ed * * nonchédi * * rispettivamente figlio e nipoti di ** deceduta il 30 agosto 2015 a causa caduta dal balconeper suicidio o malore della stanza posta al secondo piano della* di * della Città di Asti dov era alloggiata convenivano ingiudizio quest ultima per ottenere il risarcimento dei danni darescissione del rapporto parentale indicati come derivatidall omissione di misure adeguate di minimizzazionedell esposizione della stessa a pericoli e segnatamente per avercollocato una paziente disturbata mentalmente in un piano rialzatocon balcone agevolmente accessibile e scavalcabile in violazionedei principi cautelarisi costituiva la * di * della Città di Asti chiamando inmanleva * * s p a che anch essa resistevail Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermatadalla Corte di appello secondo cui in particolarea neppure parte attrice aveva conclusivamente assunto chela caduta mortale fosse stata dovuta a suicidio e non a unmalore2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024b muovendo dall ipotesi del suicidio la responsabilitàData pubblicazione 08/07/2024ipotizzabile a carico della struttura recettiva sanitariaavrebbe potuto essere solo aquiliana non essendoconfigurabile alcun obbligo di protezione derivante dalcontratto in favore dei parenti attori “iure proprio”c non erano stati comunque dimostrati i profili del nessocausale e della colpa in quanto secondo le risultanzedella consulenza tecnica d ufficio la paziente semprecollaborativa seppure affetta da sintomatologiadementigena poteva essere trasferita come accadutodopo un mese dal suo arrivo e i controlli cui era statasottoposta al reparto per soggetti autosufficienti nonessendo emersa una modificazione psicopatologica delcompenso riguardante il disturbo dell umore néun evidenza di ideazioni o desideri anticonservativi e nonerano risultati altri elementi nel senso di possibilimodificazioni comportamentalid in specie non si erano palesati in data successiva altrasferimento segnali di allarme come dimostratodall esito dei due colloqui psicologici intercorsi con ilpersonale medico il 28 aprile 2015 e il 6 giugno 2015nonché dalla visita psichiatrica tempestivamente effettuatail 20 marzo 2015 solo tre giorni dopo la sistemazionedella paziente nel nuovo reparto tenendo conto alcontempo della risalenza all anno 2009 dell ultimotentativo di suicidioe in altri termini non essendovi stato alcun deterioramentodel quadro clinico degenerativo tale da rendere opportunauna diversa collocazione della paziente dovevaconcludersi nel senso che il decesso era riferibile in tesi aun comportamento impulsivo imprevedibile e noncontrastabile dai sanitari3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024f la consulenza esitata dall accertamento tecnico preventivoData pubblicazione 08/07/2024promossa dal germano * * che avevaconcluso diversamente non era un nuovo mezzo di provarispetto alla perizia officiosa svolta in prime curesuscettibile d introduzione in appello perché sopravvenutoe quindi non esibito per causa non imputabile era stataprodotta a fini meramente rivalutativi non poteva dirsisuperare la consulenza d ufficio svolta tra tutte le partiparzialmente diverse del giudizio in esame e dalla stessaconsulenza tecnica svolta in sede di procedimento penaleconcluso con archiviazione fermo restando che comedetto non poteva neppure dirsi provato il suicidiog la deduzione ex art 2051 cod civ era estranea a quellasvolta nell originaria domanda di omessa sorveglianzadella paziente mutuandola dalla fattispecie di cui all art2047 cod civ fermo anche in questo caso rimanendoche infatti non si discuteva di un ipotesi di responsabilitàcustodiale riferibile alla pericolosità del balcone in séinsussistenteavverso questa sentenza ha proposto ricorso * *basato su sei motivi corredati da memoriaresistono con distinti controricorsi la * di * dellaCittà di Asti e * * s p ala * di * della Città di Asti ha depositato memoriacon costituzione di nuovo difensoreRilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 112 132 n 4 cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsieffettivamente sui motivi di appello proposti afferenti inparticolare alla repentina dimissione in assenza di adeguatadiagnosi alla mancanza di documentazione medica sullo stato di4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024salute psicofisica della paziente oltre alla diagnosi d ingresso diData pubblicazione 08/07/2024sindrome psicotica eccezion fatta per la labile traccia di duecolloqui psicologici e una risalente visita psichiatrica alla deduzioneper cui un ospite psicotica da oltre un decennio con reiteratiricoveri psichiatrici e gesti inconsulti anche recenti rendevaprevedibile l evento senza che potesse ostare un compenso deidisturbi psicotici e dell umore affermato dal perito d ufficioapoditticamente alla mancanza di spiegazione in ordine appuntoall asserito compenso privo di ogni documentazione specialistica asupporto alla mancanza di motivazione sulla deduzione relativaalla carenza di presidi strutturali di sicurezza quanto al balconedella stanza che la * avrebbe dovuto cautelativamentepredisporre alla complessiva carenza di motivazione dellasentenza di primo grado svolta per mera relazione alla consulenzad ufficiocon il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che laconsulenza medico legale svolta in sede penale utilizzataintegrativamente in chiave probatoria ex art 116 cod proc civaveva semplicemente rilevato la mancanza di cartella clinica lapaziente non aveva visto approntare alcun piano di assistenzaindividuale * o personalizzato con unità valutative aspecializzazione geriatrica * previsti dalle delibere della* regionale del * non essendo infatti plausibile che lapaziente avesse conquistato un autosufficienza in appena un mesedi degenza quale trascorso fino al decesso avvenuto in una stanzaa piano rialzato con balcone facilmente scavalcabile e ovviaprevedibilità del rischio per una paziente sola e con la storia clinicain questionecon il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte di5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che dal 17Data pubblicazione 08/07/2024febbraio 2015 data d ingresso nella * al decesso del 30 agosto2015 le annotazioni mediche erano state scarsissime e la pazienteera stata a colloquio solo due volte non vi era un modulo * masolo una scheda di decorso psicologico in cui erano stati riportati idue colloqui mentre la visita psichiatrica del 20 marzo 2015 avevasegnalato un «compenso sintomatologico» e non della «patologiapsicotica e dementigena» laddove nella memoria assertiva diprecisazione in prime cure si erano evocate le linee guida fatteproprie dalla raccomandazione del 2008 del Ministero della salutesulla «prevenzione del suicidio in ospedale» in cui si sottolineaval esigenza di anamnesi in particolare per i pazienti psichiatricipercorso clinico assistenziale e messa in atto di dispositivi disicurezza volti proprio a impedire gesti di suicidio al pari di quantoriportato dalle linee guida di medicina generale sulle analogheprevenzioni parimenti allegate in memoria integrativacon il quarto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che sin dallacitazione si era allegato il contributo causale delladisorganizzazione della * per omesso approntamento dellemisure adeguate alla minimizzazione della esposizione a pericolitema ripreso nella memoria di precisazione in cui si era richiamatol art 2051 cod civ tanto più stringente avendo riguardo a unpaziente con disturbi psichicicon il quinto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 345 cod proc civ poiché la Corte di appelloavrebbe negato il valore di prova o elemento di prova allaconsulenza esitata dall accertamento tecnico preventivo prodotta inseconde cure perché formata tra le medesime parti convenute esulle stesse questioni successivamente alla decisione di primo6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024grado e utile quanto meno a supportare la decisione di rinnovoData pubblicazione 08/07/2024delle operazioni peritalicon il sesto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che il peritod ufficio aveva rassegnato conclusioni non plausibili esostanzialmente apodittiche senza supporto di valutazionispecialistiche facendo riferimento alla compilazione parziale di“scale test” che invece non erano stati affatto formati finendo nelcomplesso a esaminare la vicenda senza raffronti documentali eneppure ispettivi “in loco” per vagliare la totale assenza di barriereprotettive nel balcone dal quale cadde la pazienteConsiderato chepreliminarmente si deve dare atto che il 29 aprile 2024 èstata depositata rinuncia al ricorso di * *è stato affermato che nel giudizio di cassazione il ricorrentepuò rinunciare al ricorso ai sensi dell art 390 cod proc civ fino aquando non sia cominciata la relazione all udienza o sino alla datadell adunanza camerale o finché non gli siano state notificate leconclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all art380 ter cod proc civ in caso di rinuncia tardiva l atto benchéinvalido esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenzad interesse del ricorrente alla decisione con conseguentesopravvenuta inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] U[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28182nel caso scrutinato dall arresto appena richiamato la rinunciaera giunta a ridosso e poco prima della data dell adunanzacamerale sebbene successivamente alla notificazione delleconclusioni del Procuratore Generale profilo quindi decisivo inconformità a [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 24897nella fattispecie in questa sede in scrutinio invece la rinunciaè pervenuta dopo la camera di consiglio fissata con l adunanza7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024camerale sicché il processo decisorio non ha potuto né puòData pubblicazione 08/07/2024tenerne ultroneo conto rimanendo estraneo al materialeprocessuale al conclusivo vaglio il quale ultimo non può dipendereda una tale iniziativa processuale di parte successiva al momento incui la sequenza procedimentale lo ha fissatonel merito cassatorio vale ciò che segueil primo motivo è infondatosi evince dalla stessa formulazione del ricorso che la Corteterritoriale si è pronunciata sulle domande svolte con motivazionepienamente riconoscibile quand anche non condivisa in particolarestatuendo chea non vi era stata prova che si fosse trattato di suicidioragione decisoria neppure specificatamente impugnata senon diffusamente sollecitando un nuovo apprezzamentopresuntivo dell incarto processuale evidentementeestraneo alla presente sede di legittimità a pag 2 delricorso in cui si scrive che «la * rilevava che almomento del decesso la vittima alloggiava da sola alpiano secondo … all accesso in stanza notavano che laporta del balcone era aperta sul balcone due sedie postevicino al parapetto rilevavano che non vi era ”alcunbiglietto con cui la donna giustificasse il compimento delgesto anticonservativo posto in essere“ docc 9 e 10 didiffusamente per scontato il gesto stessoh qualificata la domanda senza specifica censura a titoloextracontrattuale ex art 2043 cod civ trattandosi dipretesa risarcitoria di terzi non parti del contratto tra *e assistita quali i congiunti che reclamavano il ristoro peril pregiudizio al rapporto parentale non vi era stata provadella sussistenza del nesso causale né della colpa poichécome visto nell esposizione dei fatti processuali dalla8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024consulenza tecnica d ufficio era risultato che la pazienteData pubblicazione 08/07/2024reiteratamente collaborativa seppure affetta dasintomatologia dementigena poteva essere trasferitacom era accaduto dopo un mese dal suo arrivo e iriscontrati controlli cui era stata sottoposta al reparto persoggetti autosufficienti non essendo emersa unamodificazione psicopatologica del compenso del disturbodell umore né un evidenza di ideazioni o desiderianticonservativi né diversi elementi che deponessero nelsenso di plausibili modificazioni comportamentaliil quinto motivo da esaminare prioritariamente rispetto aglialtri per ragioni logiche è in parte inammissibile in parteinfondatola Corte territoriale – pur errando nell indicare comedocumento non utilizzabile per tardività la relazionedell accertamento tecnico preventivo formata successivamente alladecisione di prime cure Cass 11/03/2022 n 7977 e pursottolineando la correlata diversità di parti che però nonimpedisce il generale e libero apprezzamento della stessa qualeelemento di prova Cass 24/03/2023 n 8496 – ha in buonasostanza voluto innanzi tutto intendere che l accertamento inparola non poteva indurre di per sé a rinnovare un mezzoistruttorio esperito nel giudizio in prime cure aggirando il legittimodiniego di omologa rinnovazione della perizia officiosail Collegio ha inoltre aggiunto che comunque le conclusionidell A T P dunque complessivamente apprezzate non potevanoavere la stessa ovvero prevalente incidenza sul proprioconvincimento rispetto sia alla consulenza svolta in sede penalesia alla consulenza svolta in primo grado restando in ogni casodirimente la mancanza di prova sul fatto che si fosse trattato disuicidio e non ad esempio di un malore9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024come anticipato tale ultimo profilo non risulta oggetto diNumero di raccolta generale 18531/2024specifica e ammissibile censura Data pubblicazione 08/07/2024ad ogni modo le risultanze dell A T P reiteranosostanzialmente l impostazione della difesa ricorrente risolvendosipertanto il loro apprezzamento in un inammissibile tentativo dirilettura istruttoriai residui motivi da esaminare congiuntamente perconnessione sono inammissibiliin primo luogo la deduzione di omesso esame è inibita dalladoppia decisione conforme dei giudici di meritociò ai sensi dell art 348 ter quinto comma cod proc civapplicabile “ratione temporis” peraltro al contempo reintrodotto dald lgs n 149 del 2022 come previsto dall art 360 quarto commacod proc civné parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto postea base delle due decisioni di merito sono state diverse Cass22/12/2016 n 26774 Cass 28/02/2023 n 5947in secondo luogo tutte le deduzioni si traducono comeevidente nella richiesta di nuovo esame e apprezzamento dellerisultanze probatorie laddove si ripete la Corte di merito haescluso che vi fosse prova del suicidio affermato ragionatamenteche vi erano state una visita psichiatrica – con la quale si eraquale non potrebbe logicamente incidere la differenza con unadefinizione di compenso patologico – e due colloqui psicologici atestimonianza di un vaglio medico specialistico che avevanoplausibilmente legittimato lo spostamento della paziente in unreparto per autosufficienti e come tale diversamente attrezzato sulpiano logistico a dimostrazione di un anzi adempiuto obbligo disorveglianza per quanto in concreto necessario ed esigibile senzache fossero emersi elementi di evoluzione clinica opposta tenuta10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024altresì in conto la distanza temporale significativa dal tentativo diData pubblicazione 08/07/2024gesto autolesionistico del 2009peraltro è parimenti chiaro che la deduzione dell art 2051cod civ non avrebbe potuto ritenersi svolta per la sola menzionedella disorganizzazione della * o per quella della rubricadell articolo laddove il complesso della domanda è statointerpretato più che plausibilmente dal giudice di merito in terminidi violazione della dovuta sorveglianza anche per il tramite dipresidi custodiali reali che però non tramutano la ragione di quellapretesa cfr Cass 29/05/2023 n 15012 pag 6e va ribadito che la rilevazione e l interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di meritosicché quando il predetto giudice abbia svolto una specificamotivazione ricostruttiva sul punto dimostrando come la questionesia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione l errore puòconcreto della volontà della parte Cass 22/09/2023 n 27181conf “parte qua” sempre molto di recente già Cass22/05/2023 n 13920 cfr in punto di applicabilità dei criteri diermeneutica negoziale Cass 26/05/2021 n 14432 pag 9infine anche per ciò che concerne le repliche di parte allaconsulenza d ufficio va detto che sono riservate al giudice delmerito l interpretazione e la valutazione del materiale probatorio ilcontrollo dell attendibilità e della concludenza delle prove la sceltatra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento sicché risulta insindacabilein sede di legittimità il peso probatorio di alcune prove rispettoad altre in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenutoa un giudizio logicamente motivato Cass 8/08/2019 n 21187in coerenza il giudice di merito è quindi libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso né gli èNumero di raccolta generale 18531/2024richiesto di dar conto nella motivazione dell esame di * ptutbeb licalezio ne 08/07/2024allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisiteal processo essendo sufficiente che egli esponga in manieraconcisa purché logicamente compiuta gli elementi in fatto e indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenuteidonee a confortarla dovendo reputarsi implicitamente disattesi inquesto quadro tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che seppurenon espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l “iter” argomentativo svolto Cass 29/12/2020 n29730in questo senso ferma l inammissibilità della censura ex art360 n 5 cod proc civ il giudice di merito che motivatamente asua volta replichi nel complesso alle obiezioni rivolte all elaboratoperitale officioso conserva intatto il suo potere di attribuirelogicamente un peso differente ai complessivi elementi offertidall istruttoria senza dover necessariamente rispondere alle stessecritiche con dettagli non necessari a rendere palese l “iter” logicoseguìtospese secondo soccombenza con distrazione di quelleliquidate in favore della * di * della Città di Asti in favoredel difensore di quest ultimava disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e deglioriginari attori nonché delle altre persone in esso menzionateCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024Data pubblicazione 08/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 30708/2021 R G proposto da* * domiciliazione telematicasellitti emilioantonio@ordineavvocatiasti eu dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende ricorrentecontro* DI * * [OSCURATO:PERSONA] domiciliazione telematicamommasophiestornello@pec ordineavvocatitorino it rappresentatae difesa dall avvocato * * * controricorrentenonché contro* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024* * S P A domiciliazione telematicaData pubblicazione 08/07/2024v gatti@pec studiolegalegatti com rappresentata e difesadall avvocato * * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 1102/2021depositata il 08/10/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *Rilevato che* * in proprio e unitamente a * *quale genitore dei minori * * ed * * nonchédi * * rispettivamente figlio e nipoti di ** deceduta il 30 agosto 2015 a causa caduta dal balconeper suicidio o malore della stanza posta al secondo piano della* di * della Città di Asti dov era alloggiata convenivano ingiudizio quest ultima per ottenere il risarcimento dei danni darescissione del rapporto parentale indicati come derivatidall omissione di misure adeguate di minimizzazionedell esposizione della stessa a pericoli e segnatamente per avercollocato una paziente disturbata mentalmente in un piano rialzatocon balcone agevolmente accessibile e scavalcabile in violazionedei principi cautelarisi costituiva la * di * della Città di Asti chiamando inmanleva * * s p a che anch essa resistevail Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermatadalla Corte di appello secondo cui in particolarea neppure parte attrice aveva conclusivamente assunto chela caduta mortale fosse stata dovuta a suicidio e non a unmalore2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024b muovendo dall ipotesi del suicidio la responsabilitàData pubblicazione 08/07/2024ipotizzabile a carico della struttura recettiva sanitariaavrebbe potuto essere solo aquiliana non essendoconfigurabile alcun obbligo di protezione derivante dalcontratto in favore dei parenti attori “iure proprio”c non erano stati comunque dimostrati i profili del nessocausale e della colpa in quanto secondo le risultanzedella consulenza tecnica d ufficio la paziente semprecollaborativa seppure affetta da sintomatologiadementigena poteva essere trasferita come accadutodopo un mese dal suo arrivo e i controlli cui era statasottoposta al reparto per soggetti autosufficienti nonessendo emersa una modificazione psicopatologica delcompenso riguardante il disturbo dell umore néun evidenza di ideazioni o desideri anticonservativi e nonerano risultati altri elementi nel senso di possibilimodificazioni comportamentalid in specie non si erano palesati in data successiva altrasferimento segnali di allarme come dimostratodall esito dei due colloqui psicologici intercorsi con ilpersonale medico il 28 aprile 2015 e il 6 giugno 2015nonché dalla visita psichiatrica tempestivamente effettuatail 20 marzo 2015 solo tre giorni dopo la sistemazionedella paziente nel nuovo reparto tenendo conto alcontempo della risalenza all anno 2009 dell ultimotentativo di suicidioe in altri termini non essendovi stato alcun deterioramentodel quadro clinico degenerativo tale da rendere opportunauna diversa collocazione della paziente dovevaconcludersi nel senso che il decesso era riferibile in tesi aun comportamento impulsivo imprevedibile e noncontrastabile dai sanitari3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024f la consulenza esitata dall accertamento tecnico preventivoData pubblicazione 08/07/2024promossa dal germano * * che avevaconcluso diversamente non era un nuovo mezzo di provarispetto alla perizia officiosa svolta in prime curesuscettibile d introduzione in appello perché sopravvenutoe quindi non esibito per causa non imputabile era stataprodotta a fini meramente rivalutativi non poteva dirsisuperare la consulenza d ufficio svolta tra tutte le partiparzialmente diverse del giudizio in esame e dalla stessaconsulenza tecnica svolta in sede di procedimento penaleconcluso con archiviazione fermo restando che comedetto non poteva neppure dirsi provato il suicidiog la deduzione ex art 2051 cod civ era estranea a quellasvolta nell originaria domanda di omessa sorveglianzadella paziente mutuandola dalla fattispecie di cui all art2047 cod civ fermo anche in questo caso rimanendoche infatti non si discuteva di un ipotesi di responsabilitàcustodiale riferibile alla pericolosità del balcone in séinsussistenteavverso questa sentenza ha proposto ricorso * *basato su sei motivi corredati da memoriaresistono con distinti controricorsi la * di * dellaCittà di Asti e * * s p ala * di * della Città di Asti ha depositato memoriacon costituzione di nuovo difensoreRilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 112 132 n 4 cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsieffettivamente sui motivi di appello proposti afferenti inparticolare alla repentina dimissione in assenza di adeguatadiagnosi alla mancanza di documentazione medica sullo stato di4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024salute psicofisica della paziente oltre alla diagnosi d ingresso diData pubblicazione 08/07/2024sindrome psicotica eccezion fatta per la labile traccia di duecolloqui psicologici e una risalente visita psichiatrica alla deduzioneper cui un ospite psicotica da oltre un decennio con reiteratiricoveri psichiatrici e gesti inconsulti anche recenti rendevaprevedibile l evento senza che potesse ostare un compenso deidisturbi psicotici e dell umore affermato dal perito d ufficioapoditticamente alla mancanza di spiegazione in ordine appuntoall asserito compenso privo di ogni documentazione specialistica asupporto alla mancanza di motivazione sulla deduzione relativaalla carenza di presidi strutturali di sicurezza quanto al balconedella stanza che la * avrebbe dovuto cautelativamentepredisporre alla complessiva carenza di motivazione dellasentenza di primo grado svolta per mera relazione alla consulenzad ufficiocon il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che laconsulenza medico legale svolta in sede penale utilizzataintegrativamente in chiave probatoria ex art 116 cod proc civaveva semplicemente rilevato la mancanza di cartella clinica lapaziente non aveva visto approntare alcun piano di assistenzaindividuale * o personalizzato con unità valutative aspecializzazione geriatrica * previsti dalle delibere della* regionale del * non essendo infatti plausibile che lapaziente avesse conquistato un autosufficienza in appena un mesedi degenza quale trascorso fino al decesso avvenuto in una stanzaa piano rialzato con balcone facilmente scavalcabile e ovviaprevedibilità del rischio per una paziente sola e con la storia clinicain questionecon il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte di5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che dal 17Data pubblicazione 08/07/2024febbraio 2015 data d ingresso nella * al decesso del 30 agosto2015 le annotazioni mediche erano state scarsissime e la pazienteera stata a colloquio solo due volte non vi era un modulo * masolo una scheda di decorso psicologico in cui erano stati riportati idue colloqui mentre la visita psichiatrica del 20 marzo 2015 avevasegnalato un «compenso sintomatologico» e non della «patologiapsicotica e dementigena» laddove nella memoria assertiva diprecisazione in prime cure si erano evocate le linee guida fatteproprie dalla raccomandazione del 2008 del Ministero della salutesulla «prevenzione del suicidio in ospedale» in cui si sottolineaval esigenza di anamnesi in particolare per i pazienti psichiatricipercorso clinico assistenziale e messa in atto di dispositivi disicurezza volti proprio a impedire gesti di suicidio al pari di quantoriportato dalle linee guida di medicina generale sulle analogheprevenzioni parimenti allegate in memoria integrativacon il quarto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che sin dallacitazione si era allegato il contributo causale delladisorganizzazione della * per omesso approntamento dellemisure adeguate alla minimizzazione della esposizione a pericolitema ripreso nella memoria di precisazione in cui si era richiamatol art 2051 cod civ tanto più stringente avendo riguardo a unpaziente con disturbi psichicicon il quinto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 345 cod proc civ poiché la Corte di appelloavrebbe negato il valore di prova o elemento di prova allaconsulenza esitata dall accertamento tecnico preventivo prodotta inseconde cure perché formata tra le medesime parti convenute esulle stesse questioni successivamente alla decisione di primo6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024grado e utile quanto meno a supportare la decisione di rinnovoData pubblicazione 08/07/2024delle operazioni peritalicon il sesto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che il peritod ufficio aveva rassegnato conclusioni non plausibili esostanzialmente apodittiche senza supporto di valutazionispecialistiche facendo riferimento alla compilazione parziale di“scale test” che invece non erano stati affatto formati finendo nelcomplesso a esaminare la vicenda senza raffronti documentali eneppure ispettivi “in loco” per vagliare la totale assenza di barriereprotettive nel balcone dal quale cadde la pazienteConsiderato chepreliminarmente si deve dare atto che il 29 aprile 2024 èstata depositata rinuncia al ricorso di * *è stato affermato che nel giudizio di cassazione il ricorrentepuò rinunciare al ricorso ai sensi dell art 390 cod proc civ fino aquando non sia cominciata la relazione all udienza o sino alla datadell adunanza camerale o finché non gli siano state notificate leconclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all art380 ter cod proc civ in caso di rinuncia tardiva l atto benchéinvalido esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenzad interesse del ricorrente alla decisione con conseguentesopravvenuta inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] U[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28182nel caso scrutinato dall arresto appena richiamato la rinunciaera giunta a ridosso e poco prima della data dell adunanzacamerale sebbene successivamente alla notificazione delleconclusioni del Procuratore Generale profilo quindi decisivo inconformità a [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 24897nella fattispecie in questa sede in scrutinio invece la rinunciaè pervenuta dopo la camera di consiglio fissata con l adunanza7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024camerale sicché il processo decisorio non ha potuto né puòData pubblicazione 08/07/2024tenerne ultroneo conto rimanendo estraneo al materialeprocessuale al conclusivo vaglio il quale ultimo non può dipendereda una tale iniziativa processuale di parte successiva al momento incui la sequenza procedimentale lo ha fissatonel merito cassatorio vale ciò che segueil primo motivo è infondatosi evince dalla stessa formulazione del ricorso che la Corteterritoriale si è pronunciata sulle domande svolte con motivazionepienamente riconoscibile quand anche non condivisa in particolarestatuendo chea non vi era stata prova che si fosse trattato di suicidioragione decisoria neppure specificatamente impugnata senon diffusamente sollecitando un nuovo apprezzamentopresuntivo dell incarto processuale evidentementeestraneo alla presente sede di legittimità a pag 2 delricorso in cui si scrive che «la * rilevava che almomento del decesso la vittima alloggiava da sola alpiano secondo … all accesso in stanza notavano che laporta del balcone era aperta sul balcone due sedie postevicino al parapetto rilevavano che non vi era ”alcunbiglietto con cui la donna giustificasse il compimento delgesto anticonservativo posto in essere“ docc 9 e 10 didiffusamente per scontato il gesto stessoh qualificata la domanda senza specifica censura a titoloextracontrattuale ex art 2043 cod civ trattandosi dipretesa risarcitoria di terzi non parti del contratto tra *e assistita quali i congiunti che reclamavano il ristoro peril pregiudizio al rapporto parentale non vi era stata provadella sussistenza del nesso causale né della colpa poichécome visto nell esposizione dei fatti processuali dalla8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024consulenza tecnica d ufficio era risultato che la pazienteData pubblicazione 08/07/2024reiteratamente collaborativa seppure affetta dasintomatologia dementigena poteva essere trasferitacom era accaduto dopo un mese dal suo arrivo e iriscontrati controlli cui era stata sottoposta al reparto persoggetti autosufficienti non essendo emersa unamodificazione psicopatologica del compenso del disturbodell umore né un evidenza di ideazioni o desiderianticonservativi né diversi elementi che deponessero nelsenso di plausibili modificazioni comportamentaliil quinto motivo da esaminare prioritariamente rispetto aglialtri per ragioni logiche è in parte inammissibile in parteinfondatola Corte territoriale – pur errando nell indicare comedocumento non utilizzabile per tardività la relazionedell accertamento tecnico preventivo formata successivamente alladecisione di prime cure Cass 11/03/2022 n 7977 e pursottolineando la correlata diversità di parti che però nonimpedisce il generale e libero apprezzamento della stessa qualeelemento di prova Cass 24/03/2023 n 8496 – ha in buonasostanza voluto innanzi tutto intendere che l accertamento inparola non poteva indurre di per sé a rinnovare un mezzoistruttorio esperito nel giudizio in prime cure aggirando il legittimodiniego di omologa rinnovazione della perizia officiosail Collegio ha inoltre aggiunto che comunque le conclusionidell A T P dunque complessivamente apprezzate non potevanoavere la stessa ovvero prevalente incidenza sul proprioconvincimento rispetto sia alla consulenza svolta in sede penalesia alla consulenza svolta in primo grado restando in ogni casodirimente la mancanza di prova sul fatto che si fosse trattato disuicidio e non ad esempio di un malore9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024come anticipato tale ultimo profilo non risulta oggetto diNumero di raccolta generale 18531/2024specifica e ammissibile censura Data pubblicazione 08/07/2024ad ogni modo le risultanze dell A T P reiteranosostanzialmente l impostazione della difesa ricorrente risolvendosipertanto il loro apprezzamento in un inammissibile tentativo dirilettura istruttoriai residui motivi da esaminare congiuntamente perconnessione sono inammissibiliin primo luogo la deduzione di omesso esame è inibita dalladoppia decisione conforme dei giudici di meritociò ai sensi dell art 348 ter quinto comma cod proc civapplicabile “ratione temporis” peraltro al contempo reintrodotto dald lgs n 149 del 2022 come previsto dall art 360 quarto commacod proc civné parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto postea base delle due decisioni di merito sono state diverse Cass22/12/2016 n 26774 Cass 28/02/2023 n 5947in secondo luogo tutte le deduzioni si traducono comeevidente nella richiesta di nuovo esame e apprezzamento dellerisultanze probatorie laddove si ripete la Corte di merito haescluso che vi fosse prova del suicidio affermato ragionatamenteche vi erano state una visita psichiatrica – con la quale si eraquale non potrebbe logicamente incidere la differenza con unadefinizione di compenso patologico – e due colloqui psicologici atestimonianza di un vaglio medico specialistico che avevanoplausibilmente legittimato lo spostamento della paziente in unreparto per autosufficienti e come tale diversamente attrezzato sulpiano logistico a dimostrazione di un anzi adempiuto obbligo disorveglianza per quanto in concreto necessario ed esigibile senzache fossero emersi elementi di evoluzione clinica opposta tenuta10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024altresì in conto la distanza temporale significativa dal tentativo diData pubblicazione 08/07/2024gesto autolesionistico del 2009peraltro è parimenti chiaro che la deduzione dell art 2051cod civ non avrebbe potuto ritenersi svolta per la sola menzionedella disorganizzazione della * o per quella della rubricadell articolo laddove il complesso della domanda è statointerpretato più che plausibilmente dal giudice di merito in terminidi violazione della dovuta sorveglianza anche per il tramite dipresidi custodiali reali che però non tramutano la ragione di quellapretesa cfr Cass 29/05/2023 n 15012 pag 6e va ribadito che la rilevazione e l interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di meritosicché quando il predetto giudice abbia svolto una specificamotivazione ricostruttiva sul punto dimostrando come la questionesia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione l errore puòconcreto della volontà della parte Cass 22/09/2023 n 27181conf “parte qua” sempre molto di recente già Cass22/05/2023 n 13920 cfr in punto di applicabilità dei criteri diermeneutica negoziale Cass 26/05/2021 n 14432 pag 9infine anche per ciò che concerne le repliche di parte allaconsulenza d ufficio va detto che sono riservate al giudice delmerito l interpretazione e la valutazione del materiale probatorio ilcontrollo dell attendibilità e della concludenza delle prove la sceltatra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento sicché risulta insindacabilein sede di legittimità il peso probatorio di alcune prove rispettoad altre in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenutoa un giudizio logicamente motivato Cass 8/08/2019 n 21187in coerenza il giudice di merito è quindi libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso né gli èNumero di raccolta generale 18531/2024richiesto di dar conto nella motivazione dell esame di * ptutbeb licalezio ne 08/07/2024allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisiteal processo essendo sufficiente che egli esponga in manieraconcisa purché logicamente compiuta gli elementi in fatto e indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenuteidonee a confortarla dovendo reputarsi implicitamente disattesi inquesto quadro tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che seppurenon espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l “iter” argomentativo svolto Cass 29/12/2020 n29730in questo senso ferma l inammissibilità della censura ex art360 n 5 cod proc civ il giudice di merito che motivatamente asua volta replichi nel complesso alle obiezioni rivolte all elaboratoperitale officioso conserva intatto il suo potere di attribuirelogicamente un peso differente ai complessivi elementi offertidall istruttoria senza dover necessariamente rispondere alle stessecritiche con dettagli non necessari a rendere palese l “iter” logicoseguìtospese secondo soccombenza con distrazione di quelleliquidate in favore della * di * della Città di Asti in favoredel difensore di quest ultimava disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e deglioriginari attori nonché delle altre persone in esso menzionate P Q MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese processuali liquidate in euro 2 500 00 infavore della società * e in euro 3 500 00 in favore della* di * della Città di Asti oltre per entrambi i soggettiprocessuali 200 00 euro per esborsi 15% di spese forfettarie e12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024accessori legali * distratte per la * di * della Città diNumero di raccolta generale 18531/2024Asti in favore dell avvocato * * * rpnubebllilcoaz io ne 08/07/2024* dei dati come in motivazioneAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento al competente ufficio di merito da parte ricorrente sedovuto e nella misura dovuta dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13P Q MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese processuali liquidate in euro 2 500 00 infavore della società * e in euro 3 500 00 in favore della* di * della Città di Asti oltre per entrambi i soggettiprocessuali 200 00 euro per esborsi 15% di spese forfettarie e12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024accessori legali * distratte per la * di * della Città diNumero di raccolta generale 18531/2024Asti in favore dell avvocato * * * rpnubebllilcoaz io ne 08/07/2024* dei dati come in motivazioneAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento al competente ufficio di merito da parte ricorrente sedovuto e nella misura dovuta dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024Data pubblicazione 08/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 30708/2021 R G proposto da* * domiciliazione telematicasellitti emilioantonio@ordineavvocatiasti eu dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende ricorrentecontro* DI * * [OSCURATO:PERSONA] domiciliazione telematicamommasophiestornello@pec ordineavvocatitorino it rappresentatae difesa dall avvocato * * * controricorrentenonché contro* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024* * S P A domiciliazione telematicaData pubblicazione 08/07/2024v gatti@pec studiolegalegatti com rappresentata e difesadall avvocato * * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 1102/2021depositata il 08/10/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *Rilevato che* * in proprio e unitamente a * *quale genitore dei minori * * ed * * nonchédi * * rispettivamente figlio e nipoti di ** deceduta il 30 agosto 2015 a causa caduta dal balconeper suicidio o malore della stanza posta al secondo piano della* di * della Città di Asti dov era alloggiata convenivano ingiudizio quest ultima per ottenere il risarcimento dei danni darescissione del rapporto parentale indicati come derivatidall omissione di misure adeguate di minimizzazionedell esposizione della stessa a pericoli e segnatamente per avercollocato una paziente disturbata mentalmente in un piano rialzatocon balcone agevolmente accessibile e scavalcabile in violazionedei principi cautelarisi costituiva la * di * della Città di Asti chiamando inmanleva * * s p a che anch essa resistevail Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermatadalla Corte di appello secondo cui in particolarea neppure parte attrice aveva conclusivamente assunto chela caduta mortale fosse stata dovuta a suicidio e non a unmalore2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024b muovendo dall ipotesi del suicidio la responsabilitàData pubblicazione 08/07/2024ipotizzabile a carico della struttura recettiva sanitariaavrebbe potuto essere solo aquiliana non essendoconfigurabile alcun obbligo di protezione derivante dalcontratto in favore dei parenti attori “iure proprio”c non erano stati comunque dimostrati i profili del nessocausale e della colpa in quanto secondo le risultanzedella consulenza tecnica d ufficio la paziente semprecollaborativa seppure affetta da sintomatologiadementigena poteva essere trasferita come accadutodopo un mese dal suo arrivo e i controlli cui era statasottoposta al reparto per soggetti autosufficienti nonessendo emersa una modificazione psicopatologica delcompenso riguardante il disturbo dell umore néun evidenza di ideazioni o desideri anticonservativi e nonerano risultati altri elementi nel senso di possibilimodificazioni comportamentalid in specie non si erano palesati in data successiva altrasferimento segnali di allarme come dimostratodall esito dei due colloqui psicologici intercorsi con ilpersonale medico il 28 aprile 2015 e il 6 giugno 2015nonché dalla visita psichiatrica tempestivamente effettuatail 20 marzo 2015 solo tre giorni dopo la sistemazionedella paziente nel nuovo reparto tenendo conto alcontempo della risalenza all anno 2009 dell ultimotentativo di suicidioe in altri termini non essendovi stato alcun deterioramentodel quadro clinico degenerativo tale da rendere opportunauna diversa collocazione della paziente dovevaconcludersi nel senso che il decesso era riferibile in tesi aun comportamento impulsivo imprevedibile e noncontrastabile dai sanitari3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024f la consulenza esitata dall accertamento tecnico preventivoData pubblicazione 08/07/2024promossa dal germano * * che avevaconcluso diversamente non era un nuovo mezzo di provarispetto alla perizia officiosa svolta in prime curesuscettibile d introduzione in appello perché sopravvenutoe quindi non esibito per causa non imputabile era stataprodotta a fini meramente rivalutativi non poteva dirsisuperare la consulenza d ufficio svolta tra tutte le partiparzialmente diverse del giudizio in esame e dalla stessaconsulenza tecnica svolta in sede di procedimento penaleconcluso con archiviazione fermo restando che comedetto non poteva neppure dirsi provato il suicidiog la deduzione ex art 2051 cod civ era estranea a quellasvolta nell originaria domanda di omessa sorveglianzadella paziente mutuandola dalla fattispecie di cui all art2047 cod civ fermo anche in questo caso rimanendoche infatti non si discuteva di un ipotesi di responsabilitàcustodiale riferibile alla pericolosità del balcone in séinsussistenteavverso questa sentenza ha proposto ricorso * *basato su sei motivi corredati da memoriaresistono con distinti controricorsi la * di * dellaCittà di Asti e * * s p ala * di * della Città di Asti ha depositato memoriacon costituzione di nuovo difensoreRilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 112 132 n 4 cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsieffettivamente sui motivi di appello proposti afferenti inparticolare alla repentina dimissione in assenza di adeguatadiagnosi alla mancanza di documentazione medica sullo stato di4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024salute psicofisica della paziente oltre alla diagnosi d ingresso diData pubblicazione 08/07/2024sindrome psicotica eccezion fatta per la labile traccia di duecolloqui psicologici e una risalente visita psichiatrica alla deduzioneper cui un ospite psicotica da oltre un decennio con reiteratiricoveri psichiatrici e gesti inconsulti anche recenti rendevaprevedibile l evento senza che potesse ostare un compenso deidisturbi psicotici e dell umore affermato dal perito d ufficioapoditticamente alla mancanza di spiegazione in ordine appuntoall asserito compenso privo di ogni documentazione specialistica asupporto alla mancanza di motivazione sulla deduzione relativaalla carenza di presidi strutturali di sicurezza quanto al balconedella stanza che la * avrebbe dovuto cautelativamentepredisporre alla complessiva carenza di motivazione dellasentenza di primo grado svolta per mera relazione alla consulenzad ufficiocon il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che laconsulenza medico legale svolta in sede penale utilizzataintegrativamente in chiave probatoria ex art 116 cod proc civaveva semplicemente rilevato la mancanza di cartella clinica lapaziente non aveva visto approntare alcun piano di assistenzaindividuale * o personalizzato con unità valutative aspecializzazione geriatrica * previsti dalle delibere della* regionale del * non essendo infatti plausibile che lapaziente avesse conquistato un autosufficienza in appena un mesedi degenza quale trascorso fino al decesso avvenuto in una stanzaa piano rialzato con balcone facilmente scavalcabile e ovviaprevedibilità del rischio per una paziente sola e con la storia clinicain questionecon il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte di5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che dal 17Data pubblicazione 08/07/2024febbraio 2015 data d ingresso nella * al decesso del 30 agosto2015 le annotazioni mediche erano state scarsissime e la pazienteera stata a colloquio solo due volte non vi era un modulo * masolo una scheda di decorso psicologico in cui erano stati riportati idue colloqui mentre la visita psichiatrica del 20 marzo 2015 avevasegnalato un «compenso sintomatologico» e non della «patologiapsicotica e dementigena» laddove nella memoria assertiva diprecisazione in prime cure si erano evocate le linee guida fatteproprie dalla raccomandazione del 2008 del Ministero della salutesulla «prevenzione del suicidio in ospedale» in cui si sottolineaval esigenza di anamnesi in particolare per i pazienti psichiatricipercorso clinico assistenziale e messa in atto di dispositivi disicurezza volti proprio a impedire gesti di suicidio al pari di quantoriportato dalle linee guida di medicina generale sulle analogheprevenzioni parimenti allegate in memoria integrativacon il quarto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che sin dallacitazione si era allegato il contributo causale delladisorganizzazione della * per omesso approntamento dellemisure adeguate alla minimizzazione della esposizione a pericolitema ripreso nella memoria di precisazione in cui si era richiamatol art 2051 cod civ tanto più stringente avendo riguardo a unpaziente con disturbi psichicicon il quinto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 345 cod proc civ poiché la Corte di appelloavrebbe negato il valore di prova o elemento di prova allaconsulenza esitata dall accertamento tecnico preventivo prodotta inseconde cure perché formata tra le medesime parti convenute esulle stesse questioni successivamente alla decisione di primo6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024grado e utile quanto meno a supportare la decisione di rinnovoData pubblicazione 08/07/2024delle operazioni peritalicon il sesto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che il peritod ufficio aveva rassegnato conclusioni non plausibili esostanzialmente apodittiche senza supporto di valutazionispecialistiche facendo riferimento alla compilazione parziale di“scale test” che invece non erano stati affatto formati finendo nelcomplesso a esaminare la vicenda senza raffronti documentali eneppure ispettivi “in loco” per vagliare la totale assenza di barriereprotettive nel balcone dal quale cadde la pazienteConsiderato chepreliminarmente si deve dare atto che il 29 aprile 2024 èstata depositata rinuncia al ricorso di * *è stato affermato che nel giudizio di cassazione il ricorrentepuò rinunciare al ricorso ai sensi dell art 390 cod proc civ fino aquando non sia cominciata la relazione all udienza o sino alla datadell adunanza camerale o finché non gli siano state notificate leconclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all art380 ter cod proc civ in caso di rinuncia tardiva l atto benchéinvalido esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenzad interesse del ricorrente alla decisione con conseguentesopravvenuta inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] U[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28182nel caso scrutinato dall arresto appena richiamato la rinunciaera giunta a ridosso e poco prima della data dell adunanzacamerale sebbene successivamente alla notificazione delleconclusioni del Procuratore Generale profilo quindi decisivo inconformità a [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 24897nella fattispecie in questa sede in scrutinio invece la rinunciaè pervenuta dopo la camera di consiglio fissata con l adunanza7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024camerale sicché il processo decisorio non ha potuto né puòData pubblicazione 08/07/2024tenerne ultroneo conto rimanendo estraneo al materialeprocessuale al conclusivo vaglio il quale ultimo non può dipendereda una tale iniziativa processuale di parte successiva al momento incui la sequenza procedimentale lo ha fissatonel merito cassatorio vale ciò che segueil primo motivo è infondatosi evince dalla stessa formulazione del ricorso che la Corteterritoriale si è pronunciata sulle domande svolte con motivazionepienamente riconoscibile quand anche non condivisa in particolarestatuendo chea non vi era stata prova che si fosse trattato di suicidioragione decisoria neppure specificatamente impugnata senon diffusamente sollecitando un nuovo apprezzamentopresuntivo dell incarto processuale evidentementeestraneo alla presente sede di legittimità a pag 2 delricorso in cui si scrive che «la * rilevava che almomento del decesso la vittima alloggiava da sola alpiano secondo … all accesso in stanza notavano che laporta del balcone era aperta sul balcone due sedie postevicino al parapetto rilevavano che non vi era ”alcunbiglietto con cui la donna giustificasse il compimento delgesto anticonservativo posto in essere“ docc 9 e 10 didiffusamente per scontato il gesto stessoh qualificata la domanda senza specifica censura a titoloextracontrattuale ex art 2043 cod civ trattandosi dipretesa risarcitoria di terzi non parti del contratto tra *e assistita quali i congiunti che reclamavano il ristoro peril pregiudizio al rapporto parentale non vi era stata provadella sussistenza del nesso causale né della colpa poichécome visto nell esposizione dei fatti processuali dalla8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024consulenza tecnica d ufficio era risultato che la pazienteData pubblicazione 08/07/2024reiteratamente collaborativa seppure affetta dasintomatologia dementigena poteva essere trasferitacom era accaduto dopo un mese dal suo arrivo e iriscontrati controlli cui era stata sottoposta al reparto persoggetti autosufficienti non essendo emersa unamodificazione psicopatologica del compenso del disturbodell umore né un evidenza di ideazioni o desiderianticonservativi né diversi elementi che deponessero nelsenso di plausibili modificazioni comportamentaliil quinto motivo da esaminare prioritariamente rispetto aglialtri per ragioni logiche è in parte inammissibile in parteinfondatola Corte territoriale – pur errando nell indicare comedocumento non utilizzabile per tardività la relazionedell accertamento tecnico preventivo formata successivamente alladecisione di prime cure Cass 11/03/2022 n 7977 e pursottolineando la correlata diversità di parti che però nonimpedisce il generale e libero apprezzamento della stessa qualeelemento di prova Cass 24/03/2023 n 8496 – ha in buonasostanza voluto innanzi tutto intendere che l accertamento inparola non poteva indurre di per sé a rinnovare un mezzoistruttorio esperito nel giudizio in prime cure aggirando il legittimodiniego di omologa rinnovazione della perizia officiosail Collegio ha inoltre aggiunto che comunque le conclusionidell A T P dunque complessivamente apprezzate non potevanoavere la stessa ovvero prevalente incidenza sul proprioconvincimento rispetto sia alla consulenza svolta in sede penalesia alla consulenza svolta in primo grado restando in ogni casodirimente la mancanza di prova sul fatto che si fosse trattato disuicidio e non ad esempio di un malore9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024come anticipato tale ultimo profilo non risulta oggetto diNumero di raccolta generale 18531/2024specifica e ammissibile censura Data pubblicazione 08/07/2024ad ogni modo le risultanze dell A T P reiteranosostanzialmente l impostazione della difesa ricorrente risolvendosipertanto il loro apprezzamento in un inammissibile tentativo dirilettura istruttoriai residui motivi da esaminare congiuntamente perconnessione sono inammissibiliin primo luogo la deduzione di omesso esame è inibita dalladoppia decisione conforme dei giudici di meritociò ai sensi dell art 348 ter quinto comma cod proc civapplicabile “ratione temporis” peraltro al contempo reintrodotto dald lgs n 149 del 2022 come previsto dall art 360 quarto commacod proc civné parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto postea base delle due decisioni di merito sono state diverse Cass22/12/2016 n 26774 Cass 28/02/2023 n 5947in secondo luogo tutte le deduzioni si traducono comeevidente nella richiesta di nuovo esame e apprezzamento dellerisultanze probatorie laddove si ripete la Corte di merito haescluso che vi fosse prova del suicidio affermato ragionatamenteche vi erano state una visita psichiatrica – con la quale si eraquale non potrebbe logicamente incidere la differenza con unadefinizione di compenso patologico – e due colloqui psicologici atestimonianza di un vaglio medico specialistico che avevanoplausibilmente legittimato lo spostamento della paziente in unreparto per autosufficienti e come tale diversamente attrezzato sulpiano logistico a dimostrazione di un anzi adempiuto obbligo disorveglianza per quanto in concreto necessario ed esigibile senzache fossero emersi elementi di evoluzione clinica opposta tenuta10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024altresì in conto la distanza temporale significativa dal tentativo diData pubblicazione 08/07/2024gesto autolesionistico del 2009peraltro è parimenti chiaro che la deduzione dell art 2051cod civ non avrebbe potuto ritenersi svolta per la sola menzionedella disorganizzazione della * o per quella della rubricadell articolo laddove il complesso della domanda è statointerpretato più che plausibilmente dal giudice di merito in terminidi violazione della dovuta sorveglianza anche per il tramite dipresidi custodiali reali che però non tramutano la ragione di quellapretesa cfr Cass 29/05/2023 n 15012 pag 6e va ribadito che la rilevazione e l interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di meritosicché quando il predetto giudice abbia svolto una specificamotivazione ricostruttiva sul punto dimostrando come la questionesia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione l errore puòconcreto della volontà della parte Cass 22/09/2023 n 27181conf “parte qua” sempre molto di recente già Cass22/05/2023 n 13920 cfr in punto di applicabilità dei criteri diermeneutica negoziale Cass 26/05/2021 n 14432 pag 9infine anche per ciò che concerne le repliche di parte allaconsulenza d ufficio va detto che sono riservate al giudice delmerito l interpretazione e la valutazione del materiale probatorio ilcontrollo dell attendibilità e della concludenza delle prove la sceltatra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento sicché risulta insindacabilein sede di legittimità il peso probatorio di alcune prove rispettoad altre in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenutoa un giudizio logicamente motivato Cass 8/08/2019 n 21187in coerenza il giudice di merito è quindi libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso né gli èNumero di raccolta generale 18531/2024richiesto di dar conto nella motivazione dell esame di * ptutbeb licalezio ne 08/07/2024allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisiteal processo essendo sufficiente che egli esponga in manieraconcisa purché logicamente compiuta gli elementi in fatto e indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenuteidonee a confortarla dovendo reputarsi implicitamente disattesi inquesto quadro tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che seppurenon espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l “iter” argomentativo svolto Cass 29/12/2020 n29730in questo senso ferma l inammissibilità della censura ex art360 n 5 cod proc civ il giudice di merito che motivatamente asua volta replichi nel complesso alle obiezioni rivolte all elaboratoperitale officioso conserva intatto il suo potere di attribuirelogicamente un peso differente ai complessivi elementi offertidall istruttoria senza dover necessariamente rispondere alle stessecritiche con dettagli non necessari a rendere palese l “iter” logicoseguìtospese secondo soccombenza con distrazione di quelleliquidate in favore della * di * della Città di Asti in favoredel difensore di quest ultimava disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e deglioriginari attori nonché delle altre persone in esso menzionateCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024Data pubblicazione 08/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 30708/2021 R G proposto da* * domiciliazione telematicasellitti emilioantonio@ordineavvocatiasti eu dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende ricorrentecontro* DI * * [OSCURATO:PERSONA] domiciliazione telematicamommasophiestornello@pec ordineavvocatitorino it rappresentatae difesa dall avvocato * * * controricorrentenonché contro* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024* * S P A domiciliazione telematicaData pubblicazione 08/07/2024v gatti@pec studiolegalegatti com rappresentata e difesadall avvocato * * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 1102/2021depositata il 08/10/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *Rilevato che* * in proprio e unitamente a * *quale genitore dei minori * * ed * * nonchédi * * rispettivamente figlio e nipoti di ** deceduta il 30 agosto 2015 a causa caduta dal balconeper suicidio o malore della stanza posta al secondo piano della* di * della Città di Asti dov era alloggiata convenivano ingiudizio quest ultima per ottenere il risarcimento dei danni darescissione del rapporto parentale indicati come derivatidall omissione di misure adeguate di minimizzazionedell esposizione della stessa a pericoli e segnatamente per avercollocato una paziente disturbata mentalmente in un piano rialzatocon balcone agevolmente accessibile e scavalcabile in violazionedei principi cautelarisi costituiva la * di * della Città di Asti chiamando inmanleva * * s p a che anch essa resistevail Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermatadalla Corte di appello secondo cui in particolarea neppure parte attrice aveva conclusivamente assunto chela caduta mortale fosse stata dovuta a suicidio e non a unmalore2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024b muovendo dall ipotesi del suicidio la responsabilitàData pubblicazione 08/07/2024ipotizzabile a carico della struttura recettiva sanitariaavrebbe potuto essere solo aquiliana non essendoconfigurabile alcun obbligo di protezione derivante dalcontratto in favore dei parenti attori “iure proprio”c non erano stati comunque dimostrati i profili del nessocausale e della colpa in quanto secondo le risultanzedella consulenza tecnica d ufficio la paziente semprecollaborativa seppure affetta da sintomatologiadementigena poteva essere trasferita come accadutodopo un mese dal suo arrivo e i controlli cui era statasottoposta al reparto per soggetti autosufficienti nonessendo emersa una modificazione psicopatologica delcompenso riguardante il disturbo dell umore néun evidenza di ideazioni o desideri anticonservativi e nonerano risultati altri elementi nel senso di possibilimodificazioni comportamentalid in specie non si erano palesati in data successiva altrasferimento segnali di allarme come dimostratodall esito dei due colloqui psicologici intercorsi con ilpersonale medico il 28 aprile 2015 e il 6 giugno 2015nonché dalla visita psichiatrica tempestivamente effettuatail 20 marzo 2015 solo tre giorni dopo la sistemazionedella paziente nel nuovo reparto tenendo conto alcontempo della risalenza all anno 2009 dell ultimotentativo di suicidioe in altri termini non essendovi stato alcun deterioramentodel quadro clinico degenerativo tale da rendere opportunauna diversa collocazione della paziente dovevaconcludersi nel senso che il decesso era riferibile in tesi aun comportamento impulsivo imprevedibile e noncontrastabile dai sanitari3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024f la consulenza esitata dall accertamento tecnico preventivoData pubblicazione 08/07/2024promossa dal germano * * che avevaconcluso diversamente non era un nuovo mezzo di provarispetto alla perizia officiosa svolta in prime curesuscettibile d introduzione in appello perché sopravvenutoe quindi non esibito per causa non imputabile era stataprodotta a fini meramente rivalutativi non poteva dirsisuperare la consulenza d ufficio svolta tra tutte le partiparzialmente diverse del giudizio in esame e dalla stessaconsulenza tecnica svolta in sede di procedimento penaleconcluso con archiviazione fermo restando che comedetto non poteva neppure dirsi provato il suicidiog la deduzione ex art 2051 cod civ era estranea a quellasvolta nell originaria domanda di omessa sorveglianzadella paziente mutuandola dalla fattispecie di cui all art2047 cod civ fermo anche in questo caso rimanendoche infatti non si discuteva di un ipotesi di responsabilitàcustodiale riferibile alla pericolosità del balcone in séinsussistenteavverso questa sentenza ha proposto ricorso * *basato su sei motivi corredati da memoriaresistono con distinti controricorsi la * di * dellaCittà di Asti e * * s p ala * di * della Città di Asti ha depositato memoriacon costituzione di nuovo difensoreRilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 112 132 n 4 cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsieffettivamente sui motivi di appello proposti afferenti inparticolare alla repentina dimissione in assenza di adeguatadiagnosi alla mancanza di documentazione medica sullo stato di4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024salute psicofisica della paziente oltre alla diagnosi d ingresso diData pubblicazione 08/07/2024sindrome psicotica eccezion fatta per la labile traccia di duecolloqui psicologici e una risalente visita psichiatrica alla deduzioneper cui un ospite psicotica da oltre un decennio con reiteratiricoveri psichiatrici e gesti inconsulti anche recenti rendevaprevedibile l evento senza che potesse ostare un compenso deidisturbi psicotici e dell umore affermato dal perito d ufficioapoditticamente alla mancanza di spiegazione in ordine appuntoall asserito compenso privo di ogni documentazione specialistica asupporto alla mancanza di motivazione sulla deduzione relativaalla carenza di presidi strutturali di sicurezza quanto al balconedella stanza che la * avrebbe dovuto cautelativamentepredisporre alla complessiva carenza di motivazione dellasentenza di primo grado svolta per mera relazione alla consulenzad ufficiocon il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che laconsulenza medico legale svolta in sede penale utilizzataintegrativamente in chiave probatoria ex art 116 cod proc civaveva semplicemente rilevato la mancanza di cartella clinica lapaziente non aveva visto approntare alcun piano di assistenzaindividuale * o personalizzato con unità valutative aspecializzazione geriatrica * previsti dalle delibere della* regionale del * non essendo infatti plausibile che lapaziente avesse conquistato un autosufficienza in appena un mesedi degenza quale trascorso fino al decesso avvenuto in una stanzaa piano rialzato con balcone facilmente scavalcabile e ovviaprevedibilità del rischio per una paziente sola e con la storia clinicain questionecon il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte di5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che dal 17Data pubblicazione 08/07/2024febbraio 2015 data d ingresso nella * al decesso del 30 agosto2015 le annotazioni mediche erano state scarsissime e la pazienteera stata a colloquio solo due volte non vi era un modulo * masolo una scheda di decorso psicologico in cui erano stati riportati idue colloqui mentre la visita psichiatrica del 20 marzo 2015 avevasegnalato un «compenso sintomatologico» e non della «patologiapsicotica e dementigena» laddove nella memoria assertiva diprecisazione in prime cure si erano evocate le linee guida fatteproprie dalla raccomandazione del 2008 del Ministero della salutesulla «prevenzione del suicidio in ospedale» in cui si sottolineaval esigenza di anamnesi in particolare per i pazienti psichiatricipercorso clinico assistenziale e messa in atto di dispositivi disicurezza volti proprio a impedire gesti di suicidio al pari di quantoriportato dalle linee guida di medicina generale sulle analogheprevenzioni parimenti allegate in memoria integrativacon il quarto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che sin dallacitazione si era allegato il contributo causale delladisorganizzazione della * per omesso approntamento dellemisure adeguate alla minimizzazione della esposizione a pericolitema ripreso nella memoria di precisazione in cui si era richiamatol art 2051 cod civ tanto più stringente avendo riguardo a unpaziente con disturbi psichicicon il quinto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 345 cod proc civ poiché la Corte di appelloavrebbe negato il valore di prova o elemento di prova allaconsulenza esitata dall accertamento tecnico preventivo prodotta inseconde cure perché formata tra le medesime parti convenute esulle stesse questioni successivamente alla decisione di primo6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024grado e utile quanto meno a supportare la decisione di rinnovoData pubblicazione 08/07/2024delle operazioni peritalicon il sesto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 360 n 5 cod proc civ poiché la Corte diappello avrebbe omesso di esaminare e considerare che il peritod ufficio aveva rassegnato conclusioni non plausibili esostanzialmente apodittiche senza supporto di valutazionispecialistiche facendo riferimento alla compilazione parziale di“scale test” che invece non erano stati affatto formati finendo nelcomplesso a esaminare la vicenda senza raffronti documentali eneppure ispettivi “in loco” per vagliare la totale assenza di barriereprotettive nel balcone dal quale cadde la pazienteConsiderato chepreliminarmente si deve dare atto che il 29 aprile 2024 èstata depositata rinuncia al ricorso di * *è stato affermato che nel giudizio di cassazione il ricorrentepuò rinunciare al ricorso ai sensi dell art 390 cod proc civ fino aquando non sia cominciata la relazione all udienza o sino alla datadell adunanza camerale o finché non gli siano state notificate leconclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all art380 ter cod proc civ in caso di rinuncia tardiva l atto benchéinvalido esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenzad interesse del ricorrente alla decisione con conseguentesopravvenuta inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] U[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28182nel caso scrutinato dall arresto appena richiamato la rinunciaera giunta a ridosso e poco prima della data dell adunanzacamerale sebbene successivamente alla notificazione delleconclusioni del Procuratore Generale profilo quindi decisivo inconformità a [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 24897nella fattispecie in questa sede in scrutinio invece la rinunciaè pervenuta dopo la camera di consiglio fissata con l adunanza7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024camerale sicché il processo decisorio non ha potuto né puòData pubblicazione 08/07/2024tenerne ultroneo conto rimanendo estraneo al materialeprocessuale al conclusivo vaglio il quale ultimo non può dipendereda una tale iniziativa processuale di parte successiva al momento incui la sequenza procedimentale lo ha fissatonel merito cassatorio vale ciò che segueil primo motivo è infondatosi evince dalla stessa formulazione del ricorso che la Corteterritoriale si è pronunciata sulle domande svolte con motivazionepienamente riconoscibile quand anche non condivisa in particolarestatuendo chea non vi era stata prova che si fosse trattato di suicidioragione decisoria neppure specificatamente impugnata senon diffusamente sollecitando un nuovo apprezzamentopresuntivo dell incarto processuale evidentementeestraneo alla presente sede di legittimità a pag 2 delricorso in cui si scrive che «la * rilevava che almomento del decesso la vittima alloggiava da sola alpiano secondo … all accesso in stanza notavano che laporta del balcone era aperta sul balcone due sedie postevicino al parapetto rilevavano che non vi era ”alcunbiglietto con cui la donna giustificasse il compimento delgesto anticonservativo posto in essere“ docc 9 e 10 didiffusamente per scontato il gesto stessoh qualificata la domanda senza specifica censura a titoloextracontrattuale ex art 2043 cod civ trattandosi dipretesa risarcitoria di terzi non parti del contratto tra *e assistita quali i congiunti che reclamavano il ristoro peril pregiudizio al rapporto parentale non vi era stata provadella sussistenza del nesso causale né della colpa poichécome visto nell esposizione dei fatti processuali dalla8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024consulenza tecnica d ufficio era risultato che la pazienteData pubblicazione 08/07/2024reiteratamente collaborativa seppure affetta dasintomatologia dementigena poteva essere trasferitacom era accaduto dopo un mese dal suo arrivo e iriscontrati controlli cui era stata sottoposta al reparto persoggetti autosufficienti non essendo emersa unamodificazione psicopatologica del compenso del disturbodell umore né un evidenza di ideazioni o desiderianticonservativi né diversi elementi che deponessero nelsenso di plausibili modificazioni comportamentaliil quinto motivo da esaminare prioritariamente rispetto aglialtri per ragioni logiche è in parte inammissibile in parteinfondatola Corte territoriale – pur errando nell indicare comedocumento non utilizzabile per tardività la relazionedell accertamento tecnico preventivo formata successivamente alladecisione di prime cure Cass 11/03/2022 n 7977 e pursottolineando la correlata diversità di parti che però nonimpedisce il generale e libero apprezzamento della stessa qualeelemento di prova Cass 24/03/2023 n 8496 – ha in buonasostanza voluto innanzi tutto intendere che l accertamento inparola non poteva indurre di per sé a rinnovare un mezzoistruttorio esperito nel giudizio in prime cure aggirando il legittimodiniego di omologa rinnovazione della perizia officiosail Collegio ha inoltre aggiunto che comunque le conclusionidell A T P dunque complessivamente apprezzate non potevanoavere la stessa ovvero prevalente incidenza sul proprioconvincimento rispetto sia alla consulenza svolta in sede penalesia alla consulenza svolta in primo grado restando in ogni casodirimente la mancanza di prova sul fatto che si fosse trattato disuicidio e non ad esempio di un malore9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024come anticipato tale ultimo profilo non risulta oggetto diNumero di raccolta generale 18531/2024specifica e ammissibile censura Data pubblicazione 08/07/2024ad ogni modo le risultanze dell A T P reiteranosostanzialmente l impostazione della difesa ricorrente risolvendosipertanto il loro apprezzamento in un inammissibile tentativo dirilettura istruttoriai residui motivi da esaminare congiuntamente perconnessione sono inammissibiliin primo luogo la deduzione di omesso esame è inibita dalladoppia decisione conforme dei giudici di meritociò ai sensi dell art 348 ter quinto comma cod proc civapplicabile “ratione temporis” peraltro al contempo reintrodotto dald lgs n 149 del 2022 come previsto dall art 360 quarto commacod proc civné parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto postea base delle due decisioni di merito sono state diverse Cass22/12/2016 n 26774 Cass 28/02/2023 n 5947in secondo luogo tutte le deduzioni si traducono comeevidente nella richiesta di nuovo esame e apprezzamento dellerisultanze probatorie laddove si ripete la Corte di merito haescluso che vi fosse prova del suicidio affermato ragionatamenteche vi erano state una visita psichiatrica – con la quale si eraquale non potrebbe logicamente incidere la differenza con unadefinizione di compenso patologico – e due colloqui psicologici atestimonianza di un vaglio medico specialistico che avevanoplausibilmente legittimato lo spostamento della paziente in unreparto per autosufficienti e come tale diversamente attrezzato sulpiano logistico a dimostrazione di un anzi adempiuto obbligo disorveglianza per quanto in concreto necessario ed esigibile senzache fossero emersi elementi di evoluzione clinica opposta tenuta10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024Numero di raccolta generale 18531/2024altresì in conto la distanza temporale significativa dal tentativo diData pubblicazione 08/07/2024gesto autolesionistico del 2009peraltro è parimenti chiaro che la deduzione dell art 2051cod civ non avrebbe potuto ritenersi svolta per la sola menzionedella disorganizzazione della * o per quella della rubricadell articolo laddove il complesso della domanda è statointerpretato più che plausibilmente dal giudice di merito in terminidi violazione della dovuta sorveglianza anche per il tramite dipresidi custodiali reali che però non tramutano la ragione di quellapretesa cfr Cass 29/05/2023 n 15012 pag 6e va ribadito che la rilevazione e l interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di meritosicché quando il predetto giudice abbia svolto una specificamotivazione ricostruttiva sul punto dimostrando come la questionesia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione l errore puòconcreto della volontà della parte Cass 22/09/2023 n 27181conf “parte qua” sempre molto di recente già Cass22/05/2023 n 13920 cfr in punto di applicabilità dei criteri diermeneutica negoziale Cass 26/05/2021 n 14432 pag 9infine anche per ciò che concerne le repliche di parte allaconsulenza d ufficio va detto che sono riservate al giudice delmerito l interpretazione e la valutazione del materiale probatorio ilcontrollo dell attendibilità e della concludenza delle prove la sceltatra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento sicché risulta insindacabilein sede di legittimità il peso probatorio di alcune prove rispettoad altre in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenutoa un giudizio logicamente motivato Cass 8/08/2019 n 21187in coerenza il giudice di merito è quindi libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso né gli èNumero di raccolta generale 18531/2024richiesto di dar conto nella motivazione dell esame di * ptutbeb licalezio ne 08/07/2024allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisiteal processo essendo sufficiente che egli esponga in manieraconcisa purché logicamente compiuta gli elementi in fatto e indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenuteidonee a confortarla dovendo reputarsi implicitamente disattesi inquesto quadro tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che seppurenon espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l “iter” argomentativo svolto Cass 29/12/2020 n29730in questo senso ferma l inammissibilità della censura ex art360 n 5 cod proc civ il giudice di merito che motivatamente asua volta replichi nel complesso alle obiezioni rivolte all elaboratoperitale officioso conserva intatto il suo potere di attribuirelogicamente un peso differente ai complessivi elementi offertidall istruttoria senza dover necessariamente rispondere alle stessecritiche con dettagli non necessari a rendere palese l “iter” logicoseguìtospese secondo soccombenza con distrazione di quelleliquidate in favore della * di * della Città di Asti in favoredel difensore di quest ultimava disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e deglioriginari attori nonché delle altre persone in esso menzionate P Q MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese processuali liquidate in euro 2 500 00 infavore della società * e in euro 3 500 00 in favore della* di * della Città di Asti oltre per entrambi i soggettiprocessuali 200 00 euro per esborsi 15% di spese forfettarie e12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024accessori legali * distratte per la * di * della Città diNumero di raccolta generale 18531/2024Asti in favore dell avvocato * * * rpnubebllilcoaz io ne 08/07/2024* dei dati come in motivazioneAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento al competente ufficio di merito da parte ricorrente sedovuto e nella misura dovuta dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13P Q MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese processuali liquidate in euro 2 500 00 infavore della società * e in euro 3 500 00 in favore della* di * della Città di Asti oltre per entrambi i soggettiprocessuali 200 00 euro per esborsi 15% di spese forfettarie e12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 30708/2021Numero sezionale 992/2024accessori legali * distratte per la * di * della Città diNumero di raccolta generale 18531/2024Asti in favore dell avvocato * * * rpnubebllilcoaz io ne 08/07/2024* dei dati come in motivazioneAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento al competente ufficio di merito da parte ricorrente sedovuto e nella misura dovuta dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13
Sentenza Cassazione n. 18531/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris