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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 31997/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente ritenuto le dichiarazioni della persona offesa lineari, chiare ed attendibili a fronte di una inverosimile prospettiva difensiva e valorizzato a conforto anche il verbale di arresto), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (Sez.

Unite n. 41461/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano in particolare le pagine 6- 7 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente ricondotto la condotta illecita contestata all'interno della fattispecie di rapina per la violenza esercitata dall'imputato nei confronti della persona offesa, al fine di impossessarsi dell'oggetto del reato), dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 09/07/2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA];',31TATA [OSCURATO:PERSONA] Il nte Sezione VII Penale — [OSCURATO:PERSONA]Auria L da • mperiali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente ritenuto le dichiarazioni della persona offesa lineari, chiare ed attendibili a fronte di una inverosimile prospettiva difensiva e valorizzato a conforto anche il verbale di arresto), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (Sez. Unite n. 41461/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano in particolare le pagine 6- 7 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente ricondotto la condotta illecita contestata all'interno della fattispecie di rapina per la violenza esercitata dall'imputato nei confronti della persona offesa, al fine di impossessarsi dell'oggetto del reato), dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA];',31TATA [OSCURATO:PERSONA] Il nte Sezione VII Penale — [OSCURATO:PERSONA]Auria L da • mperiali
Sentenza Cassazione n. 31997/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris