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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1991

Cassazione n. 40534/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05I0ZID) nato 11 17/07/1991 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19915/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto è manifestamente infondato; ritenuto che la Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento in merito alla predetta attenuante dando atto di avere recepito le ragioni dell'annullamento, valorizzando con motivazione adeguata gli assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini della conferma della pena irrogata dal primo Giudice e per giustificare il diniego della attenuante introdotta dalla sentenza della Corte Cost. n. 86 del 2024 in ragione non già dei precedenti penali, ma della obiettiva gravità del fatto, desunta sia dal concorso di persone, dalle modalità della condotta oltre che dal valore del telefono; ritenuto che la memoria del 31 ottobre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della fondatezza delle doglianze non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05I0ZID) nato 11 17/07/1991 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19915/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto è manifestamente infondato; ritenuto che la Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento in merito alla predetta attenuante dando atto di avere recepito le ragioni dell'annullamento, valorizzando con motivazione adeguata gli assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini della conferma della pena irrogata dal primo Giudice e per giustificare il diniego della attenuante introdotta dalla sentenza della Corte Cost. n. 86 del 2024 in ragione non già dei precedenti penali, ma della obiettiva gravità del fatto, desunta sia dal concorso di persone, dalle modalità della condotta oltre che dal valore del telefono; ritenuto che la memoria del 31 ottobre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della fondatezza delle doglianze non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40534/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris