CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 4285/2019 depositata il 20/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Paolo – che, quale soggetto fiscalmente residente in Italia,aveva lavorato in Congo negli anni 2009 e 2010 quale dipendente dell'ENINumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026distaccato presso consociata estera – era attinto da cartella di pagamenton. 07320170001441844 emessa ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600 del1973 per l’a.i. 2012 mediante la quale – come da sentenza in epigrafe –“l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l’a.i.2008 in quanto aveva disconosciuto la detrazione delle imposte pagate inCongo, per avere la parte omesso la presentazione della dichiarazione deiredditi in Italia nell'anno 2010”.2. La CTP di Caserta, adita impugnatoriamente dal contribuente,giusta sentenza n. 2452 del 27 aprile-21 maggio 2018, accoglieva ilricorso,- premettendo che “dagli atti di causa emerge che il contribuenteaveva compilato nel modello 730/2013 il quadro G4 – crediti di impostaper i redditi prodotti all’estero – inserendo nelle colonne il reddito dalavoro dipendente corrisposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. per lavori in Congo ecertificato dallo stesso sostituto d’imposta nei modelli CUD relativi aglianni 2009 e 2010. All’uopo il ricorrente ha prodotto il Certificato delleimposte pagate nel 2009 e 2010, rilasciato il 25.04.2012 dal [OSCURATO:PERSONA] e del Portafoglio Pubblico della Repubblica del Congo”;- indi osservando che-- “la previsione della decadenza, già testualmente contenuta nelprevigente art. 15 [TUIR] e fissata al momento della dichiarazione deiredditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono statepagate a tutolo definitivo, non è rinvenibile nel nuovo testo normativo[dell’art. 165 TUIR] e pertanto, n virtù del noto brocardo ‘ubi lex voluit,dixit’, è da ritenere insussistente la decadenza invocata ed applicatadall’[OSCURATO:PERSONA], trovando viceversa applicazione il termine diprescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del c.c.”;- “quanto alla omessa dichiarazione relativa all'anno 2010, qualeostacolo […] alla detraibilità del credito d'imposta, va rilevato che ilNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorrente ha prodotto per l’anno d’imposta 2010 il CUD. Invero il CUD èun documento che i lavoratori dipendenti […] ed è esonerato dallapresentazione della dichiarazione dei redditi chi. nell'anno in cui sono statipercepiti i redditi, non ha avuto altri redditi oltre quelli da lavoro giàdichiarati nel CUD. Orbene nessuna prova è stata fornita dall'enteimpositore in ordine alla sussistenza dei presupposti radicanti l'obbligo incapo al ricorrente di presentazione della dichiarazione dei redditinell'anno2010”.3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR della Campania, con lasentenza in epigrafe,- ritenendo che l’art. 165, comma 4, TUIR, nel prevedere che “ladetrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodod'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferiscel'imposta estera […]’”, “fissa la regola a cui attenersi per il recupero dellatassazione sui redditi prodotti all'estero”;- indi osservando che “l'onere della dichiarazione dei redditi non puòessere supplito dal CUD, che è mera attestazione dei redditi percepitirilasciata dal datore di lavoro”.4. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi. Resisteval’Agenzia delle entrate con controricorso. Il Consigliere delegato proponevala definizione anticipata della controversia. Il contribuente instava per ladecisione, ulteriormente depositando ampia memoria telematica in vistadell’odierna udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex. art. 112 c.p.c.”.Numero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/20261.1. “La contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria neiconfronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], concerne il disconoscimento di crediti per imposteassolte all’estero e in Italia sul medesimo reddito nelle annualità 2009 e2010, in base alle seguenti motivazioni: - con riferimento all’anno 2009,per la (i) non corretta imputazione temporale; - con riferimento all’anno2010, per la (i) non corretta imputazione temporale e per (ii) l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi in Italia”. I giudici d’appello“hanno ritenuto non spettante il credito per entrambe le annualità (2009 e2010), rilevando erroneamente una omessa presentazione delladichiarazione dei redditi in Italia da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] anche perl’annualità 2009. Invero, l’omessa presentazione della dichiarazione èstata rilevata dall’Agenzia delle Entrate soltanto con riferimento all’anno2010, nulla eccependo in tal senso in relazione all’anno 2009”.1.2. Il motivo è manifestamente infondato.La CTG2, giammai, in alcun luogo della sentenza impugnata, rileva –differentemente da quanto dedotto nel motivo – “[alc]una omessapresentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte del Sig.delle sorti del motivo.Ad ogni modo, par d’uopo osservare altresì quanto segue.La CGT2, nella parte della sentenza impugnata dedicata allosvolgimento del processo, riassume la posizione difensiva delcontribuente, rilevando – senza contestazioni da parte di questi nel motivoe più in generale nel ricorso – come questi abbia dedotto “di averelavorato in Congo negli anni 2009 e 2010 quale dipendente dell'ENI […];di avere pertanto indicato nel modello 730 [per il] 2013 il credito per leimposte pagate sulla base dell'art. 165 TUIR [e] di non essere tenuto apresentare la dichiarazione dei redditi avendo percepito solo redditi daNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026lavoro dipendente”. Pertanto, i dati di fatto cristallizzati dal contribuente inappello e come tali devoluti alla CGT2, concernono:- la produzione del reddito negli aa.ii. 2009 e 2010;- l’esposizione del credito solo nel mod. 730/2013: “ergo” non anchenella dichiarazione relativa al 2009 (che il contribuente assumepresentata) ed in quella relativa al 2010 (in effetti neppure presentata).A fronte di ciò, la CGT2 non pronuncia oltre il perimetro motivazionaledella cartella di pagamento, la quale (cfr. p. 2 ric.) esordisce affermandoche “la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazionedei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono statepagate a titolo definitivo”. Pertanto, quando la CGT2, viepiù citandogiurisprudenza di legittimità, esprime l’essenzialità della dichiarazione, aifini dell’esercizio della detrazione, sulla base del tenore dell’art. 165,comma 4, tuir, ben lungi dal vulnerarli, rispetta i limiti del “themadisputandum”, e quindi “decidendum”, fissato nella motivazione dellacartella e coltivato in giudizio dall’Agenzia delle entrate.Ciò pertanto esclude finanche alla lettera che essa abbia pronunciatosolo sulla ragione dell’omessa dichiarazione dei redditi, relativa al 2010,estendendola anche al 2009, men che meno attribuendole, in specie perquest’ultimo anno, alcuna valenza di questione assorbente, cui in effetti –a differenza, di nuovo, di quanto sostenuto a p. 15 ric. – mai neppureaccenna.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 165 Tuirnonché dell’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973”.2.1. “Per il 2010 gli adempimenti dichiarativi previsti e richiesti dallanormativa italiana sono stati tutti rispettati dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base diquanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973”; “con riferimentoNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026all’annualità 2009, alcuna contestazione relativa all’omessa presentazionedei redditi è stata mossa da parte dell’Agenzia delle Entrate contro il Sig.2.2. Il motivo è infondato.2.2.1. La sentenza impugnata è ossequiosa del dettato normativo.Viene in rilievo l’art. 165 TUIR.Il comma 1 di questo recita:«Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodottiall'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sonoammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenzadella quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodottiall'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedentiperiodi d'imposta ammesse in diminuzione».A norma dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs.14 settembre 2015, n.147, il comma 1 si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazionesia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppieimposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito checoncorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia, comunque, le altreimposte o gli altri tributi esteri sul reddito; inoltre, nel caso in cuisussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di untributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente puòinoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e pergli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.Il comma 4 dell’art. 165 TUIR recita:«La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazionerelativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero alquale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che ilNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nelcaso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente siapplica quanto previsto dal comma 7».Il comma 7 recita:«Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il redditoestero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procedea nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior redditoestero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodod'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se ègià decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata allaquota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del redditoprodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia».Il comma 8 recita:«La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione delladichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nelladichiarazione presentata».Il combinato disposto dei commi 1, 4 e 7 comporta la necessità didistinguere, in relazione ad imposte assolte all’estero, il caso in cui ilpagamento a titolo definitivo sia avvenuto prima della presentazione delladichiarazione in Italia da quello in cui sia avvenuto dopo.Nel primo caso (in cui, a tenore degli atti di causa, rientra la fattispecieoggetto di giudizio), il contribuente, ai fini dell’esercizio del diritto alladetrazione, è onerato, non soltanto della presentazione della dichiarazionein sé e per sé, ma altresì, più specificamente, dell’indicazione in essa deiredditi prodotti all’estero.Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo sia avvenuto dopo lapresentazione della dichiarazione si applica il comma 7, talché deveprocedersi a nuova liquidazione e “la detrazione si opera dall'impostaNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella qualeè stata richiesta”.Nell’uno come nell’altro caso, la dichiarazione di cui si tratta è quella“relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'esteroal quale si riferisce l'imposta [ivi assolta]”.2.2.2. In buona sostanza, alla luce del complessivo quadro normativoemergente con chiarezza dal tenore letterale delle sopra riportatedisposizioni di legge, i redditi prodotti all’estero devono essere indicatinella dichiarazione relativa al “periodo d’imposta” cui appartengono e cui,altresì, parallelamente, “si riferisce l’imposta [ivi assolta]”: la qual cosaequivale a dire che il credito d’imposta ammesso in detrazione deve essereappostato in tale dichiarazione, fermo restando che – come ricorda anchela circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 5 marzo 2015 (par. 3.3., p.24) – è fatto salvo il “caso in cui il contribuente presenti la dichiarazionetardivamente, purché entro i novanta giorni successivi alla scadenzadell’ordinario termine. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, delD.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione presentata con ritardo nonsuperiore ai novanta giorni dalla scadenza dell’ordinario termine dipresentazione si considera valida, salva la sanzione applicabile per ilritardo”.Ciò è quanto in effetti stabilisce – con (logico) riferimento al caso incui il pagamento a titolo definitivo sia avvenuto prima della presentazionedella dichiarazione – il primo periodo del comma 4, laddove, come detto,recita che “la detrazione […] deve essere calcolata nella dichiarazionerelativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero”;ferma tale regola, la detrazione può eccezionalmente essere calcolata inuna dichiarazione successiva, tuttavia non “ad libitum”: può esserlo sulrigido presupposto che il pagamento a titolo definitivo sia avvenuto dopola presentazione della dichiarazione e può esserlo – secondo il comma 7 –Numero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026mediante cd. riliquidazione (“[…] si procede a nuova liquidazione […]”):nel qual caso, il minuendo su cui operare la detrazione è “l'imposta dovutaper il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale [ladetrazione] è stata richiesta”, con ulteriore limitazione qualora sia “giàdecorso il termine per l'accertamento”; ossia (specifica la circolare, “ivi”)“il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella primadichiarazione utile rispetto al momento in cui si renderà definitival’imposizione all’estero, fermo restando che la quota d’imposta italiana el’imposta netta dovuta, rilevanti ai fini del computo della detrazione,saranno quelle relative al periodo d’imposta in cui il reddito estero haconcorso alla formazione del reddito complessivo”.2.2.3. Nel descritto assetto normativo, la presentazione delladichiarazione e, oltre, l’indicazione in essa dei redditi prodotti all’estero equindi del credito d’imposta maturato si rivela essenziale, con valenzadunque sostanziale e non meramente formale, sia, “a monte”, al fine diindividuare la disciplina applicabile (quella del comma 4 ovvero quella delcomma 7), sia, in ogni caso, ai fini dell’emersione in sé del credito daportare in detrazione, tenuto conto che il credito d’imposta (per effetto delcomma 1) giammai può eccedere l’imposta netta dovuta nel periodo diappartenenza.2.2.4. Più particolarmente, nel caso in cui il pagamento a titolodefinitivo sia avvenuto prima della presentazione della dichiarazione, atermini del comma 4, la detrazione è “calcolata”, ossia “liquidata”, nelladichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito.In altri termini, la liquidazione in dichiarazione, e quindi “a fortiori” lapresentazione della dichiarazione stessa, costituisce presuppostonormativamente prescritto affinché possa beneficiarsi della detrazione,“sub specie” di credito d’imposta, senza che assuma rilevanza lacircostanza dell’assenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione,Numero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026nell’anno di riferimento, in capo al percettore di redditi prodotti all’estero:l’assenza, per ragioni contingenti legate al percettore, di siffatto obbligonon lo esime dalla presentazione della dichiarazione a misura che questianeli al riconoscimento della detrazione.Ed infatti il comma 8 dell’art. 165 tuir, chiudendo il cerchio, statuisceche “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione delladichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nelladichiarazione presentata”.2.2.5. L’esegesi testé proposta trova l’avallo della giurisprudenza,ancorché non massimata, di questa S.C. Infatti, Cass. n. 20666 del 2021ha già avuto modo di affermare (in motiv., p. 3) che«dal tenore della seconda ipotesi contenuta nel comma [8 dell’art. 165TUIR] - l'omessa indicazione di quel reddito nella dichiarazione presentata- ciò che viene valorizzato è che quella ricchezza, tassata all'estero, nonsia stata dichiarata, ancorché il contribuente abbia provveduto allapresentazione della dichiarazione. Dal che deve evincersi che l'intento delLegislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all'estero, èproprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione, sebbene,come meglio si chiarirà appresso, occorre distinguere l'ipotesi in cui siapossibile richiedere la detrazione nello stesso anno in cui le imposte esteresiano state pagate, da quello in cui ciò non si renda possibile perché ilpagamento dell'imposta all'estero sia divenuta definitiva in un periodosuccessivo. Non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato allapresentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione perla fruizione della detrazione. Egli "deve" dichiarare il reddito percepitoall'estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel casodel contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nelmomento in cui l'imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla suapresentazione quale condizione per la fruizione della detrazione. Il commaNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/20268 cit. dunque non crea un obbligo, in contrasto con la diversa previsionecontenuta nell'art. 1, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 inmerito alle ipotesi di esonero dalla dichiarazione, ma impone unacondizione.Analogamente, Cass. n. 23190 del 2023, richiamando Cass. n. 20666del 2021, osserva (in motiv., p. 3) che«la lettera dell’art. 165, comma 8, citato non sembra, peraltro, superabile,rivestendo la dichiarazione dei redditi, nella fattispecie in esame, ilprecipuo scopo di porre in evidenza l’importo oggetto del credito diimposta».In pur diverso ambito, Cass. n. 2581 del 2021 (in motiv., par. 13.1, p.23) rileva:«[…] i beni immobili situati all'estero [di cui si discuteva nel relativogiudizio], in tesi generale, sono tassati per l'ammontare netto soggetto aimposta sul reddito dello Stato estero e spetta credito d'imposta perimposte che, pagate all'estero (art. 165 TUIR; art. 23 Conv. Italia-Egitto;art. 23 Mod. OCSE), siano opportunamente documentate (Circ. AdE,12.6.2002, n. 50, §18). Tuttavia nulla può invocare la parte contribuentesia in caso di omessa documentazione della tassazione effettiva, sia incaso di omessa presentazione della dichiarazione (art. 165, comma 8,TUIR nuovo testo; art. 185, comma 4, TUIR vecchio testo; art. 15, comma4, TUIR previgente)».I superiori precedenti si pongono nel solco della giurisprudenzaformatasi nella vigenza dell’art. 15 TUIR “ante” riforma.Invero, in tale giurisprudenza, ricorre il principio di diritto (da ultimoenunciato da Cass. 20573 del 2019 “sub” Rv. 655732-01) secondo cui«l'art. 15 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "rationetemporis"), al fine di evitare la doppia imposizione, prevedeva che se allaNumero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026formazione del reddito concorrano redditi prodotti all'estero, le tasse ivipagate sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota diimposta italiana corrispondente, a condizione, però, che la detrazione siarichiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposteestere sono state pagate, con la conseguenza che, mancando talerichiesta, il contribuente non può, successivamente alla dichiarazione deiredditi, avanzare istanza di rimborso dell'imposta pagata all'estero e poinuovamente in Italia» (in senso conforme, in precedenza, Cass. n. 6108del 2011e Cass. n. 18371 del 2005).2.2.6. A questo punto occorre farsi carico di due puntualizzazioni.2.2.6.1. Non coglie nel segno l’osservazione, esposta dal contribuentein ricorso, secondo cui, mentre il previgente art. 15 TUIR parlava‘espressamente’ di decadenza, disponendo che “la detrazione deve essererichiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolodefinitivo”, tale sanzione è più riproposta dall’attuale art. 165 TUIR.È ben vero che quest’ultimo non contempla più la formula breve delladecadenza; tuttavia le conseguenze dell’inosservanza della richiesta indichiarazione sono del pari ‘espressamente’ indicate nel comma 8.2.2.6.2. Neppure coglie nel segno l’obiezione del contribuente secondocui la più recente giurisprudenza di legittimità “ha definitivamente ritenutoillegittime letture eccessivamente formalistiche del comma 8 incommento, che non può essere ‘ostativo’ alla fruizione del creditod’imposta ogni qualvolta, seppur in assenza di una dichiarazione‘presentata’, risulti cionondimeno provata l’effettiva imposizione all’estero(come nel caso di specie) e sia comunque assicurata la conoscenza, daparte dell’[OSCURATO:PERSONA], dei redditi e delle impostecorrisposte (sia in Italia che all’estero)” (p. 4 mem.).Numero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026Invero, l’esigenza di evitare “letture eccessivamente formalistiche delcomma 8 [dell’art. 165 TUIR]” è bensì affermata da questa S.C., tuttavianel caso – esulante nella specie – in cui la stretta osservanza delleprescrizioni interne esporrebbe l’Italia a responsabilità internazionale perinosservanza di espresse previsioni pattizie volte ad evitare fenomeni didoppia imposizione. Ne offre plastica evidenza, recentissimamente, Cass.n. 16699 del 2025, secondo cui,«in tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligoincondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come laConvenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entrodeterminati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata alfisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione delladichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, deiredditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165,comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117,comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986,non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie oporsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ovepiù favorevoli al contribuente».3. Tirando le somme di quanto detto sin qui, il contribuente, che hadichiaratamente esposto il credito d’imposta solo nel mod. 730/2013, nonfornisce, ancora dinanzi a questa S.C., la prova della presentazione delledichiarazioni relative alle annualità rettificate, con indicazione già in essedei redditi prodotti all'estero e quindi del “calcolo”, ossia della liquidazione,della detrazione.4. La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae a censure.In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenzialiex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.Numero registro generale 1189/2020Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 12908/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 3.600 (di cui euro 2.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 1.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma dieuro 600 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate, complessivamente, in euro 3.600, oltre spese prenotate adebito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 600 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente