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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22907/2026

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ore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 456/2023,depositata il 9 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 9 maggio 2023,di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diNovara che aveva respinto la sua opposizione al decreto con cui le eraNumero registro generale 15317/2023Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 22907/2026Data pubblicazione 08/07/2026stato ingiunto di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro41.223,00, a titolo di rimborso di 14 buoni fruttiferi postali emessi neglianni 1987, 1988 e 1989 cointestati con la clausola pari facoltà dirimborso con la madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta, ealternativamente con le due sorelle;- la sentenza impugnata ha confermato la decisione del giudice di primecure osservando, in particolare, che in caso di decesso di uno deicointestatari del buono fruttifero postale munito di clausola di parifacoltà di rimborso, ogni altro cointestatario superstite ha diritto aconseguire il rimborso dell’intera somma portata dal documento, nontrovando applicazione la normativa in tema di libretti di risparmio che,viceversa, in ipotesi di questo tipo imporrebbe la necessaria quietanzadi tutti gli aventi diritto;- il ricorso è affidato a due motivi;- resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., peraver la sentenza impugnata regolato le spese processuali del grado diappello facendo applicazione del criterio della soccombenza pur inpresenza di orientamenti interpretativi da parte della giurisprudenza dilegittimità non univoci e, in quanto tali, idonei a giustificare lacompensazione delle spese;- con il secondo motivo censura la sentenza di appello per violazionedelle medesime norme di legge e in relazione alla medesima statuizionenella parte in cui ha omesso di attribuire rilevanza al fatto chel’eccezione dell’appellata di inammissibilità dell’appello era statadisattesa e che la domanda della appellata medesima di condanna alpagamento delle somme a titolo di maggiori interessi maturati inrelazione ai buoni che andavano a scadenza dopo il deposito del ricorsoNumero registro generale 15317/2023Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 22907/2026Data pubblicazione 08/07/2026monitorio era stata dichiarata inammissibile;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra leparti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato usodi tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condannaalle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità diuna compensazione, non può essere censurata in cassazione (cosìCass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass.22 dicembre 2005, n. 28492; Cass., Sez.

Un., 15 luglio 2005, n.14989);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 456/2023,depositata il 9 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 9 maggio 2023,di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diNovara che aveva respinto la sua opposizione al decreto con cui le eraNumero registro generale 15317/2023Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 22907/2026Data pubblicazione 08/07/2026stato ingiunto di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro41.223,00, a titolo di rimborso di 14 buoni fruttiferi postali emessi neglianni 1987, 1988 e 1989 cointestati con la clausola pari facoltà dirimborso con la madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta, ealternativamente con le due sorelle;- la sentenza impugnata ha confermato la decisione del giudice di primecure osservando, in particolare, che in caso di decesso di uno deicointestatari del buono fruttifero postale munito di clausola di parifacoltà di rimborso, ogni altro cointestatario superstite ha diritto aconseguire il rimborso dell’intera somma portata dal documento, nontrovando applicazione la normativa in tema di libretti di risparmio che,viceversa, in ipotesi di questo tipo imporrebbe la necessaria quietanzadi tutti gli aventi diritto;- il ricorso è affidato a due motivi;- resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., peraver la sentenza impugnata regolato le spese processuali del grado diappello facendo applicazione del criterio della soccombenza pur inpresenza di orientamenti interpretativi da parte della giurisprudenza dilegittimità non univoci e, in quanto tali, idonei a giustificare lacompensazione delle spese;- con il secondo motivo censura la sentenza di appello per violazionedelle medesime norme di legge e in relazione alla medesima statuizionenella parte in cui ha omesso di attribuire rilevanza al fatto chel’eccezione dell’appellata di inammissibilità dell’appello era statadisattesa e che la domanda della appellata medesima di condanna alpagamento delle somme a titolo di maggiori interessi maturati inrelazione ai buoni che andavano a scadenza dopo il deposito del ricorsoNumero registro generale 15317/2023Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 22907/2026Data pubblicazione 08/07/2026monitorio era stata dichiarata inammissibile;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra leparti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato usodi tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condannaalle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità diuna compensazione, non può essere censurata in cassazione (cosìCass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass.22 dicembre 2005, n. 28492; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n.14989);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il Presidente
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