CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 4, ove ha evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosissimi precedenti, anche specifici, per i quali aveva dimostrato assoluta indifferenza agli effetti deterrenti delle rispettive condanne, e come con la commissione dei reati per cui si procede avesse manifestato un'accresciuta capacità criminale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]