CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36822/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ESPOSITO Beniamino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/7/2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha integralmente confermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2014 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Viterbo- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione, per travisamento della prova e non corretta identificazione del fatto contestato (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte travisato sia la prova dichiarativa posta a fondamento della imputazione, che il fatto stesso, avendo identificato quali presupposti dell'usura contestata un rapporto obbligatorio non corrispondente alla realtà commerciale sottostante all'obbligazione contratta ed una qualifica dell'imputato, quale cessionario del credito sorto nei confronti di altro creditore; il che non corrisponde al vero, atteso che l'imputato era sin dall'origine il titolare del credito vantato nei confronti del denunziante, per avergli ceduto in conto vendita mezzi da movimento terra per un valore certo già concordato; la Corte non avrebbe inoltre tenuto conto della entità della clausola penale, che non può esser computata nell'alveo del patto usurario, costituendo autonoma statuizione risarcitoria conseguente all'inadempimento; 1.2. deduce ancora la difesa i medesimi vizi quanto alla fattispecie estorsiva (consumata e tentata) contestata al capo B, difettando di ragionevolezza l'ipotesi di una intimazione avanzata allorquando il pagamento dei ratei era sospeso in ragione di un esplicito accordo. Su entrambi i punti dedotti la Corte territoriale avrebbe offerto risposta motivazionale solo apparente e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti in unico contesto meritano trattazione unitaria in ragione della comune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito congruamente argomentata.1.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa è risultata assolutamente veridica (niente affatto animata da spirito di ritorsione o ripicca) e come tale autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. Nessuna efficacia decisiva assumono peraltro i ravvisati travisamenti della prova, fondando l'accertamento della responsabilità sulla chiara identificazione di un debito contratto in ragione dell'affidamento in conto vendita al denunziante di tre mezzi meccanici -atti al movimento terra- per un valore di vendita concordato di euro 60.000,00, somma più che raddoppiata, nel volgere di poco più di un anno, in ragione del valore degli interessi concordati per la restituzione rateale; mentre quanto ai contestati episodi estorsivi la Corte ha valorizzato (in forma consonante rispetto al giudice di primo grado) il chiaro narrato dell'offeso, confortato anche da riscontri dichiarativi estrinseci offerti da terzi. In tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto che la consistenza dell'elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne tra l'imputato ed il denunziante, nella perfetta conoscenza della reale entità del debito contratto dal secondo nei confronti del primo. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l'accordo illecito e sanzionabile l'ingiunzione al sollecito adempimento del debito usurario contratto. Come pure è stato autonomamente valutato il valore della clausola prevista per il ritardato adempimento della prestazione, al netto del cui ammontare la Corte ha stimato superato il tasso soglia degli interessi usurari. Del tutto irrilevante appare infine la circostanza relativa alla qualità di originario creditore o di cessionario del credito rivestita dall'imputato. Certo è che l'affidatario dei mezzi in conto vendita intese all'origine che il soggetto interessato alla alienazione fosse soggetto diverso dall'imputato, che solo dopo la mancata corresponsione del prezzo della vendita dei detti mezzi si palesò come creditore e impose la restituzione rateale della sorta capitale gravata dagli interessi usurari; somma complessiva cui si aggiunge l'entità della clausola penale prevista per il ritardato adempimento di alcune delle scadenze rateali. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio