CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24816/2019proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore ; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIA n. 699/2019 , depositata in data 1 4 febbraio 201 9 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 1 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società importatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. , nella qualità di rappresentante indiretto, aveva effettuato, nel corso dell'anno 2012, presso la Dogana di Milano 3, una importazione con bolletta IM/Z n. 1097/P del 4 luglio 2012, che era stata oggetto di verifica doganale.Dall'esame della bolletta era emerso che al valore imponibile dichiarato in dogana non erastato addizionato, nella percentuale specifica stabilita dal contratto art. 7 punto (b), il corrispettivo relativo al diritto di licenza. Con processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva proced uto alla revisione dell'accertamento per la dichiarazione di importazione definitiva sottoposta a controllo documentale, confermandone l'origine, la quantità e la qualità ma non il valore, che veniva rideterminato quale base imponibile su cui calcolare i diritti di confine dovuti, ciò in recupero di imposta per complessivi euro 3.541,74, di cui euro 363,03 a titolo di dazio,euro 2.805,53 a titolo di iva ed euro 373,18 per interessi. Di seguito, erano stati notificati alla [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante indiretto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e alla stessa società, l'avviso di rettifica dell'accertamento, unitamente alprovvedimento di irrogazione di sanzioni collegate al tributo. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 7144/03/16,depositata il 19 settembre 2016, avev a accolto il ricorso , con compensazione delle spese di lite. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rigettato l'appello, ritenendo che, nel caso in esame, non fossestata fornita la prova in merito al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fossea conoscenza dell'eventuale obbligo di pagamento di royalties da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,non emergendo alcun ruolo o contatto tra il doganalista ed il produttore dei beni e/o il licenziatario; che, in presenza di regolare e completa documentazione fornita dall'importatore, lo spedizioniere doganale non poteva che fare legittimo affidamento su quanto indicato dall'importatore sulla documentazione; che era del tutto assente la prova che il dichiarante era o comunqueavrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza dell'erroneità dei dati riportati nella dichiarazione effettuata. 4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, in particolare sull'assenza di prova circa la responsabilità dello spedizioniere doganale con riguardo alla pretesa tributaria e alla corresponsione delle sanzioni, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. L'Ufficio, dopo avere precisato che, a seguito della riscrittura del testo degli artt. 342 e 434 del codice di rito con il decreto legge n. 83 del 2012, nell'atto di appello alla parte volitiva doveva affiancarsi una parte argomentativa, che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute era una diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, ha affermato che anche il merito delle osservazioni del Collegio giudicante appariva fortemente opinabile, allorquando, senza compiere alcuna distinzione tra pretesa tributaria inerente l’avviso di accertamento e il c orrelato atto sanzionatorio, ma limitandosi ad operare un generico richiamo all'art. 201 CDC, aveva ritenuto che non fosse stata fornita prova alcuna in merito al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. potesse essere a conoscenza dell'eventuale obbligo di pagamento di royalties da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa.. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di merito e, anche di recente, dalla Corte di cassazione, lo spedizioniere doganale, rappresentante indiretto dell'importatore era responsabile solidale delle sanzioni e delle maggiori imposte dovute dall'importatore, a nulla rilevando, in fattispecie di royalties imponibili stante il controllo dell'esportatore e dell'importatore da parte del licenziante, che egli non avesse partecipato alla relazione di controllo e dovendo, piuttosto, in quanto professionista, esercitare la sua diligenza sino al punto di verificare, al momento di accettare l'incarico e sino alla conclusione di questo, sia i prodotti, peraltro evidentemente recanti un marchio non del paese di produzione ed esportazione, sia se tale relazione di controllo vi fosse al fine di rendere una corretta dichiarazione doganale. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Per quanto qui strettamente rileva giova richiamare che, a mente dell'art. 201, paragrafi 1 e 2, del C odice doganale comunitario, l'obbligazione doganale all'importazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione. L'obbligazione grava sul dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, sul soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione in dogana. Inoltre, ove la dichiarazione sia redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali (par. 3). 1.3L'obbligazione doganale ex art. 201, citato, presuppone, dunque, la presentazione della dichiarazione ed è integrata dall'accettazione di essa con riferimento a merci introdotte regolarmente nel territorio doganale comunitario. Inoltre, mette conto osservare che, ai sensi dell'art. 199 del reg. CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (cd. D.A.C., recante norme di applicazione del codice doganale comunitario), la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l'autenticità dei documenti acclusi e l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti il vincolo delle merci al regime considerato. 1.4Si tratta di conclusioni, che come affermato da questa Corte (nella sentenza n. 1848 del 28 gennaio 2020), poggiano sia sulla giurisprudenza unionale anche se con specifico riferimento all'art. 202 (cfr. tra le tante, Corte di Giustizia, 25 gennaio 2017, in causa C- 679/15, Ultra-Brag AG (punti 20 ss., in particolare 27 e 28); 17 novembre 2011, in causa C454/10, Jestel; 2 aprile 2009, in causa C- 459/07, [OSCURATO:PERSONA]; 15 settembre 2005, in causa C-140/04, [OSCURATO:PERSONA] 7 Agencies NV; 3 marzo 2005, in causa C-195/03, [OSCURATO:PERSONA]; 23 settembre 2004, in causa C-414/02, [OSCURATO:PERSONA]), sia sulla giurisprudenza interna di legittimità che, in fattispecie attinente all'applicazione dell'art. 201, e con riferimento al disposto dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, ha stabilito il principio secondo cui «quando l'errore dell'Amministrazione sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore - in particolare sull'origine della merce [ma lo stesso è a dirsi, sul valore della stessa, come nel caso qui vagliato] - tale buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo» (cfr. Cass., 18 gennaio 2018, n. 1142; Cass., 6 luglio 2016, n. 13770). 1.5Più di recente, questa Corte ha affermato che «lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio risponde, ai sensi dell'artt. 12del decreto legislativo n. 374 del 1990 e degli artt. 201 e 202 del Regolamento CEE n. 2913/92, in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all'operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli, e dunque consapevole dell'irregolarità dell'introduzione delle merci nel territorio della Comunità (Cass., 23 aprile 2010, n. 9773); che, in particolare, la dichiarazione resa dal rappresentante indiretto, in qualità di dichiarante, regge la responsabilità dello spedizioniere per effetto della mera dichiarazione a termini dell'art. 201, commi 2 e 3, del Reg. n. 2913/92 (Cass., 26 febbraio 2019, n. 5560); che, in ogni caso, la responsabilità dello spedizioniere quale dichiarante in dogana fonda essa stessa la qualità di soggetto responsabile a norma dell'art. 201, par. 3 Reg. (CEE) n. 2913/92 (Cass., 27 marzo 2013, n. 7720), gravando sul rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata -sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali» ( c fr . Cass., 8 febbraio 2019, n. 3739), in motivazione). 1.6Infine, con specifico riferimento alla valenza della buona fede, va precisato che, nel caso in cui l'autorità doganale abbia allegato e dimostrato l'irregolarità delle certificazioni presentate, procedendo al recupero «a posteriori» dell'imposta, spetta al dichiarante dimostrare l'esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall'art. 220 del codice doganale comunitario (Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913), ossia che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle autorità competenti, che tale errore sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni normative riguardanti la sua dichiarazione in dogana (Cass., 2 ottobre 2020, n. 21069; Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5560). 1.7 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non ha correttamente applicato i principi suesposti; la fattispecie in esame, invero, è riconducibile nel paradigma normativo dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, in quanto caratterizzata dalla presentazione in dogana, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante indiretto, della dichiarazione contenente un dato (il valore doganale) tale da determinare la mancata parziale riscossione dei dazi dovuti per legge con riferimento alle merci effettivamente importate;il rappresentante indiretto, ex art. 201, par. 3, in quanto da considerarsi autore della dichiarazione in forza degli artt. 4 e 5 del Codice doganale comunitario, è debitore della relativa obbligazione doganale, anche con riferimento alla mancata riscossione parziale dei dazi attribuibile all'indicazione, nella dichiarazione da lui presentata, di un minore prezzo dei beni il cui reale valore di transazione avrebbe dovuto accertare, dovendosi fare riferimento ad un operatore accorto e alla esigibile diligenza qualificata, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione, ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito. Va, perciò , ribadito il principio di diritto , peraltro statuito in una controversia vertente tra le medesime parti, che «In tema di tributi doganali, lo spedizioniere che presenta merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell'ammissione alla procedura semplificata di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990, risponde, ai sensi degli artt. 201 e 202 del regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), solidalmente col soggetto per conto del quale ha presentato la merce, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all'operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto in grado di valutare, anche per la propria preparazione professionale, la veridicità dei documenti trasmessigli e, quindi, consapevole dell'irregolarità dell'introduzione delle merci nel territorio della Comunità».(Cass., 4 giugno 2019, n. 15207, citata anche dalla difesa erariale, e successivamente, Cass.,28 giugno 2019, n. 17496 e Cass., 27 aprile 2021, n. 11029). 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la