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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22355/2026

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o a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Hafsi iasem ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30 settembre 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala di condanna in ordine al reato di cui all'art. 116 Cod.

Strada, ha revocato la sanzione amministrativa.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedótto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e in particolare alla sussistenza della prova che Hafsi fosse alla guida dell'auto, è inammissibile .

La Corte ha rilevato che gli operanti lo avevano riconosciuto con certezza come il conducente del motociclo che poi si era dileguato nel traffico, il 22 e il 23 agosto 2022.

Il ricorrente contesta l'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e sollecita un sindacato inammissibile.

Sono, infatti, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Hafsi iasem ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30 settembre 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala di condanna in ordine al reato di cui all'art. 116 Cod. Strada, ha revocato la sanzione amministrativa. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedótto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e in particolare alla sussistenza della prova che Hafsi fosse alla guida dell'auto, è inammissibile . La Corte ha rilevato che gli operanti lo avevano riconosciuto con certezza come il conducente del motociclo che poi si era dileguato nel traffico, il 22 e il 23 agosto 2022. Il ricorrente contesta l'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e sollecita un sindacato inammissibile. Sono, infatti, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.M
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