Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16560/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 10953/2022, depositata il 29/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n.

RJA01T100354, con il quale, per l’anno fiscale 2004, erastato accertato nei suoi confronti un maggior reddito per € 115.744,00, inrelazione all’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dall’eserciziodell’attività di agriturismo.Numero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/20262.

La CTP di Catania accolse il ricorso, con sentenza confermata insecondo grado (salvo che per il recupero relativo alle quote diammortamento) dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia,sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate avesse proceduto alladeterminazione induttiva dei ricavi in assenza dei presupposti di cui all’art.39 d.p.r. n. 600/1973, stante la regolare tenuta della contabilità.3.

La sentenza d’appello fu cassata con rinvio da questa Corte conordinanza n. 5189/2022, in ragione del fatto che la formale regolaritàdelle scritture contabili non preclude all’Amministrazione di procedere adaccertamento cd. analitico-induttivo, ove la contabilità risulticomplessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise econcordanti.4.

In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia accolse integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendoche l’Agenzia delle Entrate avesse correttamente determinato, in viainduttiva, i ricavi non contabilizzati, muovendo dalla quantità di“coprimacchia” e di federe utilizzate e applicando gli opportuni correttivi.5.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 39, comma 2,d.p.r. n. 600/1973 e 62-sexies d.l. n. 331/1993, per non avere “falcidiatoin via induttiva” i ricavi calcolati, in relazione al fatto che quattrodipendenti consumavano regolarmente i pasti nell’azienda agrituristica(così utilizzando parte delle federe e dei coprimacchia considerati) e che ilprezzo praticato a pasto era di € 18 (e non 25, come ritenuto dall’Ufficio).Il motivo è infondato.Occorre premettere che, alla stregua della consolidata giurisprudenza diquesta Corte, in tema di accertamento del reddito di impresa, anche inpresenza di scritture formalmente corrette, ove la contabilità possaNumero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026considerarsi complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso almetodo analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in viapresuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando lamedia aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite (nellaspecie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisioneimpugnata che, pur avendo ritenuto correttamente applicato il criteriodella media ponderata per quantificare i maggiori ricavi, aveva poi ridotto,senza un'adeguata motivazione, la percentuale di ricarico sulle venditestimata dall'ufficio) (Cass., n. 8923/2018; si vedano anche Cass., n.27552/2018; Cass., n. 32129/2018; nonché, in materia di IVA, Cass., n.35713/2022, alla cui stregua l'Amministrazione finanziaria, in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni).Con riguardo alle attività alberghiere o di ristorazione, la giurisprudenzaha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del reddito operatomediante la determinazione dei ricavi in base al consumo di tovaglioliutilizzati (Cass., n. 8822/2019; Cass., n. 20060/2014; Cass., n.13068/2011; Cass., n. 15808/2006; Cass., n. 9884/2002), di tovagliettedi carta (Cass., n. 4415/2019) o di acqua minerale (Cass., n.24782/2025).

Dalla sentenza impugnata risulta che l’Amministrazioneaveva computato una riduzione forfettaria dei ricavi pari al 10%, per tenerconto dell’autoconsumo, e preso a riferimento un prezzo unitario medioNumero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026dei pasti pari a € 25, “inferiore alla media semplice nonché alla mediaponderata rilevata dall’esame dei documenti fiscali”.

A fronte di talielementi, la censura del ricorrente esorbita dai limiti della violazione dilegge, mirando ad infirmare le valutazioni di merito compiute dalla CGT2sulla base della riproposizione delle contestazioni già veicolate nel giudiziodi merito, le quali però si mantengono su un piano di assoluta genericità,siccome non corredate dall’indicazione del modo e “luogo” processuale nelquale il contribuente ne avrebbe dimostrato i presupposti (vale a dire cheper i quattro dipendenti sarebbero stati utilizzati dodici federe ecoprimacchie al giorno e che il prezzo dei pasti era di soli € 18,00).2.

Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., lanullità della sentenza “per omessa insufficiente motivazione circa un fattocontroverso in estimazione, decisivo per il giudizio”, per avere ignorato lecircostanze - “evidenziate nel verbale di verifica e nei motivi di ricorsoproposti in prime cure” - relative al numero di federe e coprimacchiautilizzate per i pasti dei dipendenti.Il motivo è inammissibile.Va ribadito che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass., n. 7090/2022).

Dall’angolo visuale del n. 5dell’art. 360 c.p.c., è necessario dedurre un fatto storico considerato nellaNumero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice dimerito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio(Cass., n. 10525/2022).

In coerenza con tali principi, la giurisprudenza diquesta Corte ha pure puntualizzato che il ricorrente per cassazione nonpuò rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023).Nel caso di specie, a fronte di una motivazione coerente - ampiamenteintegrante il cd. minimo costituzionale -, la censura del ricorrente sitraduce nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie, intesa a valorizzare elementi probatori dei quali - come giàosservato in relazione al motivo precedente - non è neppure indicato inche modo erano stati veicolati in seno al giudizio di merito.3.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 39, comma 2,d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1998, per aver omessodi operare la decurtazione forfettaria dei costi dall’ammontare dei ricaviinduttivamente determinato.Numero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo è fondato, sulla base del principio di diritto per cui, in tema diaccertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, siaesso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi,forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato alcontribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondatosu presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacitàcontributiva (Cass., n. 16168/2025).

Il ricorrente ha dato conto di aversollevato la questione sin dall’originaria impugnazione dell’avviso diaccertamento, senza che il giudice di merito procedesse alla detrazioneomessa dall’avviso di accertamento.

In sede di rinvio la Corte di giustiziatributaria dovrà quindi rideterminare il reddito imponibile del contribuentericonoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi inrelazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell’ausilio diconsulenza tecnica d’ufficio.

P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 10953/2022, depositata il 29/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. RJA01T100354, con il quale, per l’anno fiscale 2004, erastato accertato nei suoi confronti un maggior reddito per € 115.744,00, inrelazione all’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dall’eserciziodell’attività di agriturismo.Numero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/20262. La CTP di Catania accolse il ricorso, con sentenza confermata insecondo grado (salvo che per il recupero relativo alle quote diammortamento) dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia,sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate avesse proceduto alladeterminazione induttiva dei ricavi in assenza dei presupposti di cui all’art.39 d.p.r. n. 600/1973, stante la regolare tenuta della contabilità.3. La sentenza d’appello fu cassata con rinvio da questa Corte conordinanza n. 5189/2022, in ragione del fatto che la formale regolaritàdelle scritture contabili non preclude all’Amministrazione di procedere adaccertamento cd. analitico-induttivo, ove la contabilità risulticomplessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise econcordanti.4. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia accolse integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendoche l’Agenzia delle Entrate avesse correttamente determinato, in viainduttiva, i ricavi non contabilizzati, muovendo dalla quantità di“coprimacchia” e di federe utilizzate e applicando gli opportuni correttivi.5. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 39, comma 2,d.p.r. n. 600/1973 e 62-sexies d.l. n. 331/1993, per non avere “falcidiatoin via induttiva” i ricavi calcolati, in relazione al fatto che quattrodipendenti consumavano regolarmente i pasti nell’azienda agrituristica(così utilizzando parte delle federe e dei coprimacchia considerati) e che ilprezzo praticato a pasto era di € 18 (e non 25, come ritenuto dall’Ufficio).Il motivo è infondato.Occorre premettere che, alla stregua della consolidata giurisprudenza diquesta Corte, in tema di accertamento del reddito di impresa, anche inpresenza di scritture formalmente corrette, ove la contabilità possaNumero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026considerarsi complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso almetodo analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in viapresuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando lamedia aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite (nellaspecie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisioneimpugnata che, pur avendo ritenuto correttamente applicato il criteriodella media ponderata per quantificare i maggiori ricavi, aveva poi ridotto,senza un'adeguata motivazione, la percentuale di ricarico sulle venditestimata dall'ufficio) (Cass., n. 8923/2018; si vedano anche Cass., n.27552/2018; Cass., n. 32129/2018; nonché, in materia di IVA, Cass., n.35713/2022, alla cui stregua l'Amministrazione finanziaria, in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni).Con riguardo alle attività alberghiere o di ristorazione, la giurisprudenzaha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del reddito operatomediante la determinazione dei ricavi in base al consumo di tovaglioliutilizzati (Cass., n. 8822/2019; Cass., n. 20060/2014; Cass., n.13068/2011; Cass., n. 15808/2006; Cass., n. 9884/2002), di tovagliettedi carta (Cass., n. 4415/2019) o di acqua minerale (Cass., n.24782/2025). Dalla sentenza impugnata risulta che l’Amministrazioneaveva computato una riduzione forfettaria dei ricavi pari al 10%, per tenerconto dell’autoconsumo, e preso a riferimento un prezzo unitario medioNumero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026dei pasti pari a € 25, “inferiore alla media semplice nonché alla mediaponderata rilevata dall’esame dei documenti fiscali”. A fronte di talielementi, la censura del ricorrente esorbita dai limiti della violazione dilegge, mirando ad infirmare le valutazioni di merito compiute dalla CGT2sulla base della riproposizione delle contestazioni già veicolate nel giudiziodi merito, le quali però si mantengono su un piano di assoluta genericità,siccome non corredate dall’indicazione del modo e “luogo” processuale nelquale il contribuente ne avrebbe dimostrato i presupposti (vale a dire cheper i quattro dipendenti sarebbero stati utilizzati dodici federe ecoprimacchie al giorno e che il prezzo dei pasti era di soli € 18,00).2. Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., lanullità della sentenza “per omessa insufficiente motivazione circa un fattocontroverso in estimazione, decisivo per il giudizio”, per avere ignorato lecircostanze - “evidenziate nel verbale di verifica e nei motivi di ricorsoproposti in prime cure” - relative al numero di federe e coprimacchiautilizzate per i pasti dei dipendenti.Il motivo è inammissibile.Va ribadito che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass., n. 7090/2022). Dall’angolo visuale del n. 5dell’art. 360 c.p.c., è necessario dedurre un fatto storico considerato nellaNumero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice dimerito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio(Cass., n. 10525/2022). In coerenza con tali principi, la giurisprudenza diquesta Corte ha pure puntualizzato che il ricorrente per cassazione nonpuò rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023).Nel caso di specie, a fronte di una motivazione coerente - ampiamenteintegrante il cd. minimo costituzionale -, la censura del ricorrente sitraduce nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie, intesa a valorizzare elementi probatori dei quali - come giàosservato in relazione al motivo precedente - non è neppure indicato inche modo erano stati veicolati in seno al giudizio di merito.3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 39, comma 2,d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1998, per aver omessodi operare la decurtazione forfettaria dei costi dall’ammontare dei ricaviinduttivamente determinato.Numero registro generale 14289/2024Numero sezionale 3373/2026Numero di raccolta generale 16560/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo è fondato, sulla base del principio di diritto per cui, in tema diaccertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, siaesso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi,forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato alcontribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondatosu presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacitàcontributiva (Cass., n. 16168/2025). Il ricorrente ha dato conto di aversollevato la questione sin dall’originaria impugnazione dell’avviso diaccertamento, senza che il giudice di merito procedesse alla detrazioneomessa dall’avviso di accertamento. In sede di rinvio la Corte di giustiziatributaria dovrà quindi rideterminare il reddito imponibile del contribuentericonoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi inrelazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell’ausilio diconsulenza tecnica d’ufficio. P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 16560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris