CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20260/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZAdel [OSCURATO:PERSONA] n. 59/2022 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello innanzi al Tribunale di Como avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Como con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, proposto nei confronti di tre avvisi bonari ricevuti dal Comune di Como, relativi a n. 65 verbali elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Como con cui gli era stato ingiunto l'immediato pagamento delle sanzioni ivi indicate, per violazioni dell'art. 7, commi 1-14 del Codice della Strada (circolazione non autorizzata in zona a traffico limitato). Esponeva la ricorrente che nulla aveva statuito il giudice di prime cure sull'istanza di rimessione in termini da lei avanzata; aggiungeva che il Giudice di Pace aveva irragionevolmente omesso di istruire la causa mancando di pronunciarsi sulle istanze istruttorie avanzate. 2. Con la sentenza in epigrafe, i l Tribunale di Como rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,condannando la ricorrente a rifondere le spese processuali in favore del Comune di Como. A sostegno della sua decisione, osservava il Tribunale che: - la notifica all'appellante della maggior parte delle sanzioni amministrative era avvenuta in data antecedente allo scatenarsi della emergenza epidemiologica, mentre per quanto riguarda quelle notificate nellasua piena vigenza, era intervenuta la scelta legislativa di sospendere tutti i termini,processuali e non (D.L. n . 18/2020); - inoltre, l'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza dovuta a causa a lei non imputabile, non potendo così qualificarsi le allegazioni della parte sull'impossibilità di proporre l'opposizione, legate all'impossibilità di presidiare i locali commerciali durante il periodo emergenziale per verificare l'eventuale arrivo di notifiche e comunicazioni urgenti, ovvero l’intervenuto lutto che aveva colpito l’amministratore delegato. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.affidandolo a tre motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell'adunanza. Resisteva il Comune di Como depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod . proc . civ . - mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto in modo assolutamente illogico e contraddittorio che l'istanza di remissione in termini svolta dall'odierna ricorrente sin dal primo grado andasse rigettata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe fornito idonee ragioni a sostegno della richiesta. Il ricorrente eccepiva la chiusura dell'attività commerciale di ristorazione a causa del c.d. periodo Covid, oltre alla motivazione rappresentata dal grave lutto che aveva colpito il rappresentante legale della società, la cui moglie decedeva proprio durante detto periodo di pandemia, con la conseguenza che le notifiche delle multe oggetto del presente giudizio - benché virtualmente ricevute nella casella p.e.c. - non sono state poi effettiv amente lette dalla Galileo food. 1.1. Il motivo è inammissibile: il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di remissione in termini, poiché ha condannato l’odierna ricorrente sulla base addirittura di una pluralità di rationes decidendi, come riportato in parte narrativa (v. sentenza p. 4, 2°, 3° e 4° capoverso; p. 5, 1° capoverso).Rilevata la notifica della maggior parte dei verbali in data anteriore all’emergenza epidemiologica; accertato che i restanti non erano stati impugnati neanche avvalendosi del periodo di sospensione disposto dalla legislazione di emergenza; constatata l’insussistenza di una causa non imputabile tale da consentire la rimessione in termini, il giudice di seconde cure hadecretato la tardività dell’opposizione. Non sussiste dunque, l’asserita violazione dell’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. -mancata assunzione e conseguente esame delle prove dedotte in giudizio, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., per aver ritenuto l'omessa assunzione delle prove come questione assorbita dal primo motivo di appello. In tesi, il mancato esperimento della fase istruttoria ha comportato il mancato accertamento di un errorecommesso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Como che non ha corretto il libretto di circolazione del veicolo refrigerato di proprietà della Galileo food (utilizzato per il trasporto di merce deteriorabile per il suo ristorante) inserendovi le modalità di accesso consentite da un'ordinanza dirigenziale del 22 gennaio 2016 con la quale si indicavano fasce orarie maggiorate di accesso alla ZTL a vantaggio di veicoli che trasportano merce a temperatura controllata e riforniscono i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. 2.1. Il motivo è infondato. Esclusa la rimessione in termini dell’opponente, per le ragioni riportate supra, 1.1., il Tribunale ha statuito nel senso della tardività dell’opposizione: tutt’altro che «inopinatamente»(così il ricorso, p. 18, 3° rigo) , dunque, il giudice di seconde cure non è entrato nel merito dell’opposizione. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 185-biscod. proc. civ. - omessa condanna di controparte che a differenza della ricorrente, non ha accettato la proposta conciliativa del giudice d'appello e sul punto non vi è nemmeno cenno nella sentenza di secondo grado, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è infondato. L'art. 91, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., nel testonovellato dalla legge n. 69/2009, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. Nel caso che ci occupa, in séguito alla declaratoria di tardività dell’opposizione, il Comune di Como risulta vittorioso per l’intero ammontare della pretesa (€. 11.704,70) , superiore alla proposta conciliativa delgiudice di seconde cure (€. 7.500,00). Non trova, dunque, applicazione la disposizione citata, nésussiste, pertanto,alcuna violazione di legge. 4. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm