CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 056D931_ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 135 R.G. n. 44227/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato (non sussiste invero l'onere del giudice di appello di pronunciarsi sulla possibilità o meno di procedere all'applicazione di una sanzione sostitutiva, in assenza di una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto d'appello, con le conclusioni scritte formulate per l'udienza d'appello o nel corso dell'udienza di discussione in sede di appello cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/64/