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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 agosto 2017

Cassazione n. 16256/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7770/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 1219/2017 depositata il03/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ha proposto un ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Liguria con la quale è stato parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio avverso alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Imperia che aveva accolto il ricorso della Civitas srl annullando l'avviso da tre avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 recanti recuperi a tassazione fini iva relativamente ad un distacco di personale dal Comune di Ventimiglia all'odierna appellata.

Il ricorso è fondato su tre motivi.

Ha resistito la Civitas srl in liquidazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In corso di causa la Civitas srl in liquidazione ha comunicato, con atto depositato telematicamente in data 6.10.2023, di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria in oggetto secondo quanto stabilito dall'art. 1 commi 186 e segg. della l. n.197/2022, depositando in giudizio copia delle domande di definizione agevolata, presentate in data 30.9.2023, nonché copia delle ricevut e (F24) de i versament i , effettuat i in data 4.10.2023, degli importi dovuti come prima rata in relazione a ciascun anno di imposta oggetto dell’accertamento, e ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Stante anche il silenzio dell’Agenzia, che nulla ha osservato in merito, sussistono i presupposti di cui all’art.1 comma 198 l. cit. che giustificano l’estinzioneil giudizio.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7770/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1219/2017 depositata il03/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ha proposto un ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Liguria con la quale è stato parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio avverso alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Imperia che aveva accolto il ricorso della Civitas srl annullando l'avviso da tre avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 recanti recuperi a tassazione fini iva relativamente ad un distacco di personale dal Comune di Ventimiglia all'odierna appellata. Il ricorso è fondato su tre motivi. Ha resistito la Civitas srl in liquidazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In corso di causa la Civitas srl in liquidazione ha comunicato, con atto depositato telematicamente in data 6.10.2023, di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria in oggetto secondo quanto stabilito dall'art. 1 commi 186 e segg. della l. n.197/2022, depositando in giudizio copia delle domande di definizione agevolata, presentate in data 30.9.2023, nonché copia delle ricevut e (F24) de i versament i , effettuat i in data 4.10.2023, degli importi dovuti come prima rata in relazione a ciascun anno di imposta oggetto dell’accertamento, e ha chiesto l'estinzione del giudizio. Stante anche il silenzio dell’Agenzia, che nulla ha osservato in merito, sussistono i presupposti di cui all’art.1 comma 198 l. cit. che giustificano l’estinzioneil giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; spese