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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40937/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge.

Ne consegue l'inammissibilità dell'odierno ricorso che deduce solo vizi motivazionali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge. Ne consegue l'inammissibilità dell'odierno ricorso che deduce solo vizi motivazionali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 40937/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris