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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 20479/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleElisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. in data 25 febbraio 2026 laCorte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da PietroNicola Mazzagatti intesa ad ottenere la revisione della sentenza di condanna alla pena dianni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa emessa dalla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] in data 3 ottobre 2016 (irrevocabile dal giorno 8 novembre 2017) con laquale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di concorso in estorsioneaggravata (artt. 61 n.7, 110, 629 comma 2, in relazione all’art. 628, comma 1, n. 3, cod.pen.) ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]La richiesta di revisione della sentenza di condanna era, in sintesi, basata sullacircostanza che i fatti nella stessa enunciati non possono conciliarsi con quelli oggetto dellasentenza, emessa in data 28 novembre 2022, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] conla quale è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il coimputato CarmeloD’Amico, nei confronti del quale si è proceduto separatamente con le forme del giudizioabbreviato.2.

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori delMazzagatti, deducendo:2.1.

Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 634 e 127 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l’inammissibilità deplano della richiesta di revisione senza previa fissazione dell’udienza camerale conconseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 24, comma 2 e 111, comma 2, della Costituzione.Dopo avere ricostruito nel dettaglio le separate vicende processuali che hannoportato all’affermazione della penale responsabilità del Mazzagatti ed alla assoluzione perinsussistenza del fatto del coimputato D’Amico in relazione alla vicenda estorsiva de qua,deduce la difesa del ricorrente la violazione delle disposizioni normative sopra indicate,richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia ed aggiungendo che la Corte diappello di Catanzaro non si è limitata a rilevare ictu oculi un vizio formale o una palesecarenza dei presupposti indicati dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. ma ha svoltoun esame ed un successivo confronto tra le motivazioni poste a fondamento delle duesentenze, oltre che un’analisi giuridica del concetto di inconciliabilità tra giudicati, situazioniche richiedevano il rispetto del principio del contraddittorio.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, cod. proc. pen. e111, comma 6, Cost. per avere la Corte di appello ritenuto insussistenti le condizioni per larevisione nei casi di inconciliabilità di due decisioni di natura logica, nonostante nel caso dispecie l’inconciliabilità attenga alla ricostruzione del fatto storico.Aggiunge la difesa del ricorrente che, al di là del fatto che la diversa valutazione disulla sussistenza del fatto storico posto a fondamento del capo di imputazione, in ogni caso,la situazione in esame è ben più radicale rispetto ad un mero contrasto logico tra sentenze inpunto di semplice valutazione del fatto: la sentenza di assoluzione del coimputato D'Amiconon si è limitata a una diversa valutazione di attendibilità della persona offesa ma hacompiutamente ed analiticamente riqualificato l'intera vicenda storica prendendo inconsiderazione un panorama ricostruttivo ben più ampio che ha consentito di megliocontestualizzare la figura della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della vicenda delleturbative delle aste, profilo viceversa totalmente pretermesso nel procedimento a carico delMazzagatti, tale vicenda quindi consente di meglio inquadrare la posizione della dittaCO.GE.MAR quale impresa contigua alla mafia.Inoltre, la ricostruzione della vicenda operata nella seconda sentenza consentirebbeanche meglio di valutare il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ritenuto esponente mafioso di spiccoSalvatore [OSCURATO:PERSONA], rapporto che non può essere interpretato, come conclude la sentenza dicondanna del ricorrente, quale mero assoggettamento del primo al secondo.La sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione non solo avrebbe svolto unosbrigativo giudizio delle dichiarazioni testimoniali, al punto di ritenere, senza alcun ulterioreapprofondimento, inattendibili le dichiarazioni del D’Amico e valorizzare le dichiarazioniaccusatorie dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, ma soprattutto, come detto,non avrebbe collocato la vicenda complessiva nel più ampio panorama del sistema diturbativa delle aste che consente di meglio contestualizzare la figura del [OSCURATO:PERSONA] e dellaCO.GE.MAR.Chiede pertanto la difesa del ricorrente l’annullamento dell’ordinanza impugnata conogni ulteriore conseguenziale statuizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre, innanzitutto, procedere brevemente ad illustrare le ragioni a fondamentodel denunciato contrasto di giudicati ritenuto dalla difesa del Mazzagatti idoneo ad ottenerela revisione della sentenza di condanna del predetto.L’odierno ricorrente era stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di BarcellonaPozzo di Gotto per rispondere della vicenda estorsiva sopra indicata.Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delledichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], titolaredell'impresa [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva affermato di essere stato avvicinato, dopo che lapropria azienda era risultata aggiudicataria di un appalto nel Comune di [OSCURATO:PERSONA],da [OSCURATO:PERSONA]Amico, accompagnato dal Mazzagatti, i quali gli avevano chiesto il pagamentodel “pizzo” per assicurare la corretta esecuzione dei lavori.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] venivano valutate dal Tribunale alla stregua dei criteriapplicabili alla persona offesa e non all'imputato di reato connesso in quanto, nonostante vifossero alcuni procedimenti a carico del medesimo per fatti connessi, gli stessi erano stati ingran parte archiviati in epoca antecedente alla deposizione della persona offesa e l'unicoprocedimento per il quale non era stata inoltrata richiesta di archiviazione riguardava il reatodi associazione semplice finalizzata alla turbativa d'asta, rispetto al quale non erano emerseconnotazioni mafiose.Nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di appello di Messina disponeva larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e procedeva all'esame del [OSCURATO:PERSONA] nelle formedell'articolo 210 cod. proc. pen. ciò in quanto riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essereconsiderato come un mero teste ma doveva essere, al contrario, sentito con le cautele di cuialla menzionata disposizione di legge.All'esito del giudizio in appello la Corte territoriale pronunciava sentenza diassoluzione del Mazzagatti con la formula “per non avere commesso il fatto”.Sebbene, quindi, anche nel corso del giudizio di appello il [OSCURATO:PERSONA] avesseconfermato quanto aveva dichiarato in primo grado, l'assenza di elementi di riscontro alledichiarazioni dello stesso avevano fatto venir meno il substrato probatorio e per tale ragioneil Mazzagatti era stato assolto.Avverso tale decisione aveva fatto ricorso il Procuratore generale e la Corte diCassazione aveva annullato per vizi di motivazione la sentenza della Corte di appello diMessina.Il processo proseguiva quindi, in sede di rinvio, innanzi alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza sopra menzionata, riteneva l'attendibilità del Marchettae, per l'effetto, confermava la sentenza di condanna dello stesso pronunciata dal tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Parallelamente si svolgeva il procedimento nei confronti del coimputato CarmeloD'Amico che aveva, invece, scelto di essere sottoposto a giudizio nelle forme del ritoabbreviato.[OSCURATO:PERSONA]Amico veniva inizialmente ed a sua volta dichiarato colpevole del reato qui diinteresse dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.In sede di appello la Corte di appello di Messina, per contro, riteneva inattendibili ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quindi lo assolveva.La Corte di Cassazione, anche in questo caso a seguito di ricorso proposto dalProcuratore generale, annullava la sentenza della Corte di appello e rinviava per un nuovogiudizio innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Infine, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] assolveva il D'Amico con la formula“perché il fatto non sussiste”.Tali conclusioni, evidenzia la difesa del ricorrente, sono conseguite alla ritenuta nonnumerose imprecisioni e contraddizioni emerse nel racconto dello stesso.Elemento centrale – sottolinea ancora la difesa del ricorrente – sul quale si è fondatala pronuncia assolutoria è legato al fatto che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] era risultata legata al DiSalvo ed è emerso il coinvolgimento della stessa nel sistema delle turbative d'asta,situazione questa che non poteva non riverberarsi anche sulla valutazione di inattendibilitàdella predetta persona offesa allorquando ebbe a ricostruire i singoli episodi estorsivi.3.

Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda, innanzitutto l'odierno Collegio perdare risposta ai motivi di ricorso che, alla luce del disposto dell’art. 634, comma 1, cod. proc.pen. l’inammissibilità della richiesta di revisione, al di là della proposizione al di fuori dei casie modi previsti dalla legge può essere dichiarata nei casi di “manifesta infondatezza” e che«L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza,inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea atale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazioneconcernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anchenella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv.281422 – 01).Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è infatti quella della distinzionelogico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sullanon manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacitàdemolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria,che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto aprocedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della provanel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.266810).La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta implica la necessità diuna comparazione tra gli elementi di novità e quelli già acquisiti che deve ancorarsi allarealtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni diinconferenza o inaffidabilità del novum, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (in tal sensoSez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013,Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delledecisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri dellafase successiva).In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente èquello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti adimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutti glielementi debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; dettavalutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre lacapacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza neiconfronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivogiudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosiritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito,riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delleparti» (v.

Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).In sostanza, «In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondisull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ilcontrollo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanzaper manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenzache si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fattioggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" dellasentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia,che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017,Sciume’, Rv. 271821-01).Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio diinammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suofondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito delgiudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perchériservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazionidifensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6,n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477).La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nellaricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata ingiudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc.pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla paleseinidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole digiudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbeun'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso teneredel tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanzepretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attivitàgiurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittoriodelle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso).4.

Ritiene il Collegio che la Corte di appello, nel momento in cui ha ritenuto dipronunciare de plano ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ex art. 634 cod.proc. pen. non si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati spingendosi ad effettuarevalutazioni tipiche del giudizio di merito che andavano ben al di là della mera valutazione“ictu oculi” della manifesta infondatezza della richiesta stessa e che avrebbero, pertanto,richiesto la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.Quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso, ricordando che«L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza direvisione, adottata con procedura "de plano", vincola i giudici d'appello a dare corso algiudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen.,funzionalità del complessivo "iter" procedimentale. (Sez. 5, n. 4514 del 13/01/2026, DeSalvo, Rv. 289453-01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Catanzaro per l'ulteriore corso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleElisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. in data 25 febbraio 2026 laCorte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da PietroNicola Mazzagatti intesa ad ottenere la revisione della sentenza di condanna alla pena dianni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa emessa dalla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] in data 3 ottobre 2016 (irrevocabile dal giorno 8 novembre 2017) con laquale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di concorso in estorsioneaggravata (artt. 61 n.7, 110, 629 comma 2, in relazione all’art. 628, comma 1, n. 3, cod.pen.) ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]La richiesta di revisione della sentenza di condanna era, in sintesi, basata sullacircostanza che i fatti nella stessa enunciati non possono conciliarsi con quelli oggetto dellasentenza, emessa in data 28 novembre 2022, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] conla quale è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il coimputato CarmeloD’Amico, nei confronti del quale si è proceduto separatamente con le forme del giudizioabbreviato.2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori delMazzagatti, deducendo:2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 634 e 127 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l’inammissibilità deplano della richiesta di revisione senza previa fissazione dell’udienza camerale conconseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 24, comma 2 e 111, comma 2, della Costituzione.Dopo avere ricostruito nel dettaglio le separate vicende processuali che hannoportato all’affermazione della penale responsabilità del Mazzagatti ed alla assoluzione perinsussistenza del fatto del coimputato D’Amico in relazione alla vicenda estorsiva de qua,deduce la difesa del ricorrente la violazione delle disposizioni normative sopra indicate,richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia ed aggiungendo che la Corte diappello di Catanzaro non si è limitata a rilevare ictu oculi un vizio formale o una palesecarenza dei presupposti indicati dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. ma ha svoltoun esame ed un successivo confronto tra le motivazioni poste a fondamento delle duesentenze, oltre che un’analisi giuridica del concetto di inconciliabilità tra giudicati, situazioniche richiedevano il rispetto del principio del contraddittorio.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, cod. proc. pen. e111, comma 6, Cost. per avere la Corte di appello ritenuto insussistenti le condizioni per larevisione nei casi di inconciliabilità di due decisioni di natura logica, nonostante nel caso dispecie l’inconciliabilità attenga alla ricostruzione del fatto storico.Aggiunge la difesa del ricorrente che, al di là del fatto che la diversa valutazione disulla sussistenza del fatto storico posto a fondamento del capo di imputazione, in ogni caso,la situazione in esame è ben più radicale rispetto ad un mero contrasto logico tra sentenze inpunto di semplice valutazione del fatto: la sentenza di assoluzione del coimputato D'Amiconon si è limitata a una diversa valutazione di attendibilità della persona offesa ma hacompiutamente ed analiticamente riqualificato l'intera vicenda storica prendendo inconsiderazione un panorama ricostruttivo ben più ampio che ha consentito di megliocontestualizzare la figura della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della vicenda delleturbative delle aste, profilo viceversa totalmente pretermesso nel procedimento a carico delMazzagatti, tale vicenda quindi consente di meglio inquadrare la posizione della dittaCO.GE.MAR quale impresa contigua alla mafia.Inoltre, la ricostruzione della vicenda operata nella seconda sentenza consentirebbeanche meglio di valutare il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ritenuto esponente mafioso di spiccoSalvatore [OSCURATO:PERSONA], rapporto che non può essere interpretato, come conclude la sentenza dicondanna del ricorrente, quale mero assoggettamento del primo al secondo.La sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione non solo avrebbe svolto unosbrigativo giudizio delle dichiarazioni testimoniali, al punto di ritenere, senza alcun ulterioreapprofondimento, inattendibili le dichiarazioni del D’Amico e valorizzare le dichiarazioniaccusatorie dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, ma soprattutto, come detto,non avrebbe collocato la vicenda complessiva nel più ampio panorama del sistema diturbativa delle aste che consente di meglio contestualizzare la figura del [OSCURATO:PERSONA] e dellaCO.GE.MAR.Chiede pertanto la difesa del ricorrente l’annullamento dell’ordinanza impugnata conogni ulteriore conseguenziale statuizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre, innanzitutto, procedere brevemente ad illustrare le ragioni a fondamentodel denunciato contrasto di giudicati ritenuto dalla difesa del Mazzagatti idoneo ad ottenerela revisione della sentenza di condanna del predetto.L’odierno ricorrente era stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di BarcellonaPozzo di Gotto per rispondere della vicenda estorsiva sopra indicata.Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delledichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], titolaredell'impresa [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva affermato di essere stato avvicinato, dopo che lapropria azienda era risultata aggiudicataria di un appalto nel Comune di [OSCURATO:PERSONA],da [OSCURATO:PERSONA]Amico, accompagnato dal Mazzagatti, i quali gli avevano chiesto il pagamentodel “pizzo” per assicurare la corretta esecuzione dei lavori.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] venivano valutate dal Tribunale alla stregua dei criteriapplicabili alla persona offesa e non all'imputato di reato connesso in quanto, nonostante vifossero alcuni procedimenti a carico del medesimo per fatti connessi, gli stessi erano stati ingran parte archiviati in epoca antecedente alla deposizione della persona offesa e l'unicoprocedimento per il quale non era stata inoltrata richiesta di archiviazione riguardava il reatodi associazione semplice finalizzata alla turbativa d'asta, rispetto al quale non erano emerseconnotazioni mafiose.Nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di appello di Messina disponeva larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e procedeva all'esame del [OSCURATO:PERSONA] nelle formedell'articolo 210 cod. proc. pen. ciò in quanto riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essereconsiderato come un mero teste ma doveva essere, al contrario, sentito con le cautele di cuialla menzionata disposizione di legge.All'esito del giudizio in appello la Corte territoriale pronunciava sentenza diassoluzione del Mazzagatti con la formula “per non avere commesso il fatto”.Sebbene, quindi, anche nel corso del giudizio di appello il [OSCURATO:PERSONA] avesseconfermato quanto aveva dichiarato in primo grado, l'assenza di elementi di riscontro alledichiarazioni dello stesso avevano fatto venir meno il substrato probatorio e per tale ragioneil Mazzagatti era stato assolto.Avverso tale decisione aveva fatto ricorso il Procuratore generale e la Corte diCassazione aveva annullato per vizi di motivazione la sentenza della Corte di appello diMessina.Il processo proseguiva quindi, in sede di rinvio, innanzi alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza sopra menzionata, riteneva l'attendibilità del Marchettae, per l'effetto, confermava la sentenza di condanna dello stesso pronunciata dal tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Parallelamente si svolgeva il procedimento nei confronti del coimputato CarmeloD'Amico che aveva, invece, scelto di essere sottoposto a giudizio nelle forme del ritoabbreviato.[OSCURATO:PERSONA]Amico veniva inizialmente ed a sua volta dichiarato colpevole del reato qui diinteresse dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.In sede di appello la Corte di appello di Messina, per contro, riteneva inattendibili ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quindi lo assolveva.La Corte di Cassazione, anche in questo caso a seguito di ricorso proposto dalProcuratore generale, annullava la sentenza della Corte di appello e rinviava per un nuovogiudizio innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Infine, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] assolveva il D'Amico con la formula“perché il fatto non sussiste”.Tali conclusioni, evidenzia la difesa del ricorrente, sono conseguite alla ritenuta nonnumerose imprecisioni e contraddizioni emerse nel racconto dello stesso.Elemento centrale – sottolinea ancora la difesa del ricorrente – sul quale si è fondatala pronuncia assolutoria è legato al fatto che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] era risultata legata al DiSalvo ed è emerso il coinvolgimento della stessa nel sistema delle turbative d'asta,situazione questa che non poteva non riverberarsi anche sulla valutazione di inattendibilitàdella predetta persona offesa allorquando ebbe a ricostruire i singoli episodi estorsivi.3. Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda, innanzitutto l'odierno Collegio perdare risposta ai motivi di ricorso che, alla luce del disposto dell’art. 634, comma 1, cod. proc.pen. l’inammissibilità della richiesta di revisione, al di là della proposizione al di fuori dei casie modi previsti dalla legge può essere dichiarata nei casi di “manifesta infondatezza” e che«L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza,inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea atale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazioneconcernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anchenella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv.281422 – 01).Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è infatti quella della distinzionelogico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sullanon manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacitàdemolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria,che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto aprocedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della provanel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.266810).La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta implica la necessità diuna comparazione tra gli elementi di novità e quelli già acquisiti che deve ancorarsi allarealtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni diinconferenza o inaffidabilità del novum, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (in tal sensoSez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013,Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delledecisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri dellafase successiva).In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente èquello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti adimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutti glielementi debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; dettavalutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre lacapacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza neiconfronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivogiudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosiritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito,riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delleparti» (v. Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).In sostanza, «In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondisull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ilcontrollo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanzaper manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenzache si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fattioggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" dellasentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia,che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017,Sciume’, Rv. 271821-01).Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio diinammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suofondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito delgiudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perchériservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazionidifensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6,n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477).La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nellaricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata ingiudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc.pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla paleseinidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole digiudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbeun'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso teneredel tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanzepretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attivitàgiurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittoriodelle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso).4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, nel momento in cui ha ritenuto dipronunciare de plano ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ex art. 634 cod.proc. pen. non si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati spingendosi ad effettuarevalutazioni tipiche del giudizio di merito che andavano ben al di là della mera valutazione“ictu oculi” della manifesta infondatezza della richiesta stessa e che avrebbero, pertanto,richiesto la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.Quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso, ricordando che«L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza direvisione, adottata con procedura "de plano", vincola i giudici d'appello a dare corso algiudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen.,funzionalità del complessivo "iter" procedimentale. (Sez. 5, n. 4514 del 13/01/2026, DeSalvo, Rv. 289453-01). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Catanzaro per l'ulteriore corso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris