CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08403/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 257/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20444/2022Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 8403/2026Data pubb li cazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Forlì decretoingiuntivo per il pagamento delle ultime quattro mensilità e delTFR, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche qualeaccomandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., società cessata di cuiera stato dipendente, provvedimento avverso il quale l’odiernaricorrente proponeva opposizione parzialmente accolta dalTribunale di primo grado, con sentenza che, per quanto inquesta sede rileva, veniva confermata in appello.In particolare, il giudice di prime cure accoglieva l’eccezionedi prescrizione dei crediti per le mensilità, laddove ritenevainfondata l’eccezione di compensazione del TFR con il pretesocontrocredito del datore di lavoro per l’inadempimento dellavoratore consistito nell’essersi assentato, per un mese l’annoa titolo di ferie non spettanti, in virtù di un accordocompensativo asseritamente intervenuto tra le parti.2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 268/2022,confermava la statuizione del giudice di primo grado, nonravvisando la sussistenza del dedotto accordo compensativo.3. Avverso la sentenza di appello la datrice di lavoroproponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, avversoi quali non ha resistito il lavoratore, che è rimasto contumace.4. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di ocnsiglio, si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..Motivi della decisione1. I due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente.Numero registro generale 20444/2022Numero sezionale 543/2026Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dNeulml’earor dti. r accolta generale 8403/2026Data pubblicazione 03/04/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e degli artt. 1252, 1460, 2041,2043 e 2697 c.c. censurando la sentenza di appello per avereescluso l’inadempimento del lavoratore e ritenuto non provatol’accordo compensativo intervenuto tra le parti, ritenendo dicontro provata la sussistenza di un accordo di tolleranza daparte del datore di lavoro a fronte delle assenze del lavoratore;con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c. per omessa, apparente o contraddittoriamotivazione.La ricorrente innanzitutto censura la sentenza d’appello peravere la Corte territoriale ritenuto non provata la sussistenzadell’accordo compensativo per inammissibilità della provaarticolata, con ciò integrando la motivazione della sentenza diprimo grado, pur richiamata ai sensi dell’art. 118 c.p.c., che nonsi era pronunciata sulle ragioni del rigetto delle istanzeistruttorie.Ha poi evidenziato la parte che la compensazione volontariadi cui all’art. 1252 c.c. può essere conclusa in forma libera,anche al di fuori degli ordinari presupposti di legge, per cui lastessa non era tenuta a fornirne prova scritta di tale accordo.Di contro la Corte territoriale aveva inferito l’insussistenzadi un inadempimento del lavoratore dalle buste paga e dallamancanza di contestazioni disciplinari mosse dal datore dilavoro al dipendente a fronte delle prolungate assenze, cosìsovvertendo i principi in materia di riparto degli oneri probatori,un accordo comportante la rinuncia del datore di lavoro areagire all’inadempimento.Numero registro generale 20444/2022Numero sezionale 543/2026La sentenza d’appello, dunque, non solo non aveva riNtuemneuro tdoi r accolta generale 8403/2026Data pubblicazione 03/04/2026provata la sussistenza del dedotto accordo compensativo, maaveva inammissibilmente ritenuto provata l’esistenza di unaccordo di tolleranza da parte datoriale a frontedell’inadempimento del dipendente.Sul piano del vizio motivazionale, la ricorrente ha poilamentato l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale inmerito alla non spettanza del TFR per i periodi di assenza e ferienon spettanti.2. Le censure sono infondate.Va innanzitutto rilevato che la mancata ammissionedella prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimitàper violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudicedi merito ha dichiarato espressamente di non dover osservarela regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla basedi prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando hadisatteso il principio della libera valutazione delle prove inassenza di una deroga normativamente prevista o ha valutatosecondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad undiverso regime (cfr. Cass. n. 9731/2025).Tanto premesso, essendo incensurabile la statuizione dellaCorte d’appello in merito alla inammissibilità della provaarticolata, in quanto vertente su capi generici e valutativi, restafondata la statuizione della stessa in ordine all’insussistenza deldedotto accordo compensativo tra le parti per difetto di prova.Quanto al richiamo, nella sentenza d’appello, del passaggiodella sentenza di primo grado in cui si faceva riferimento allerisultanze delle buste paga, dimostrative della scelta datorialedi considerare in servizio il dipendente e di retribuirlo anche neiNumero registro generale 20444/2022Numero sezionale 543/2026periodi di assenza, e alla mancanza di procedimenti discNipumlienroa dri ir accolta generale 8403/2026Data pubblicazione 03/04/2026a suo carico, è evidente che, nell’impianto motivazionale dellasentenza di secondo grado, si tratta di ulteriori ragioni atte aconfutare, in chiave rafforzativa, l’esistenza di siffatto accordo,che incombeva su parte datoriale dimostrare.Pertanto, non ricorre alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.,censurabile in cassazione solo nel caso in cui il giudice abbiane era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni, atteso che nel caso di specie l’onere probatorio circal’esistenza di un siffatto accordo compensativo risultacorrettamente addossato alla parte datoriale dei giudici dimerito.Neppure si apprezza un vizio di nullità della sentenza, percarenza della motivazione ex art. 132 c.p.c., in ordine alsecondo motivo di appello con cui era stata denunciatal’erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenutospettante il TFR anche per i periodi di assenza dal lavoro.Trattasi invero di motivo intimamente connesso alprecedente e al pari dello stesso infondato, atteso che se siffattiperiodi erano da considerare a tutti gli effetti periodi lavorativi,tant’è che gli stessi risultavano regolarmente retribuiti daldatore di lavoro, non vi sarebbe stata ragione per noncomputarli nel calcolo delle voci indirette della retribuzione, tracui il TFR, senza necessità di una specifica motivazione alriguardo.3. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.4. Nulla per spese attesa la contumacia.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 20444/2022titolo di contributo unificato pari a quello previsto dovuto per ilN umero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 8403/2026ricorso principale, ove dovuto.Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MRigetta il ricorso. Nulla per spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]