CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 11921/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8682/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 256/2023 depositata il 09/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza 9 marzo 2023 pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova nelle cause riunite n. 3917/2017 R.G., n. 3917- 1/2017 R.G., n. 4120/2017 R.G. e n. 4228/2017 R.G. relative ad un contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto la locazione di un capannone ad uso produttivo sito nel [OSCURATO:PERSONA] di Varazze, che [OSCURATO:PERSONA] deteneva in leasing. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa; successivamente depositava nel fascicolo telematico, in uno alla costituzione di nuovo difensore, atto di rinuncia, che veniva accettata dalla società resistente, la quale a sua volta depositava telematicamente atto di accettazione della rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso , accettato dalla controricorrente. 8. Il giudizio di cassazione deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia. Attesa l’accettazione della rinunzia da parte della controricorrente, non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione (cfr. art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione