CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo ricorso a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 15 ottobre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Noia il 19 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, Comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. I ricorsi, affidati ad un unico motivo con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990), sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis co'd. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con pronuncia de plano. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Da I Cenci [OSCURATO:PERSONA] C At,:lfi/4112E.