Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:150
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0286 - IT
Avis juridique important
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61997B0286
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 6 luglio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso per carenza - Obbligo di agire - Assenza - Ricorso manifestamente infondato in diritto. - [OSCURATO:PERSONA]286/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02629
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni contro cui si può proporre ricorso - Omissione di una risposta all'autore di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza - Assenza in caso di messa in mora prematura
(Trattato CE, art. 175)
[OSCURATO:PERSONA] ricorso per carenza esperibile ai sensi dell'art. 175 del Trattato è subordinato all'esistenza di un obbligo di agire a carico dell'istituzione interessata, in modo che l'asserita omissione sia in contrasto con il Trattato.
Quando alla [OSCURATO:PERSONA] viene presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 per violazione delle disposizioni degli artt. 85 e 86 del Trattato, essa è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante, al fine di decidere se debba avviare il procedimento per l'accertamento di infrazione o se debba respingere la denuncia o, infine, procedere alla sua archiviazione. Di conseguenza, è solo dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la possibiltà di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante che può sussistere un obbligo per essa di statuire sulla denuncia di cui trattasi.
Anche supponendo che, al momento della richiesta di agire, sussistesse un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di statuire su una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, la presentazione da parte del denunciante, in occasione della richiesta di agire e successivamente a quest'ultima, di nuovi elementi che potessero influenzare l'esame della denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] fa, in ogni caso, venir meno quest'eventuale obbligo di agire, in quanto quest'ultima non è ragionevolmente in grado di statuire su questa denuncia a causa della presentazione di questi nuovi elementi.