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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17183/2022

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ORDINANZA sul ricorso 3777/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n.147/2013 della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- avverso il decreto n. 784/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] (per brevità, “Rai”) ha chiesto l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl (per brevità, “Einstein”) dei crediti derivanti da due contratti d’appalto (stipulati in data 17 gennaio 2007 e 20 maggio 2010), aventi ad oggetto la realizzazione della prima, seconda e terza serie della soap opera “Agrodolce”, che assumeva inadempiuti, nonostante diffide ad adempiere indirizzate alla Einstein e dichiarazione di recesso dal contratto. 2.- Rigettata l’istanza dal giudice delegato, la Rai ha proposto opposizione che è stata rigettata dal Tribunale, con decreto del 2 gennaio 2017, sul presupposto che il contratto si fosse risolto per inadempimento reciproco delle parti e che la diffida ad adempiere con contestuale declaratoria di risoluzione non avesse prodotto gli effetti voluti. 3.- La RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e a una memoria, resistiti dal [OSCURATO:PERSONA] n. 147/2013 [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione formulata da Einstein di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia integrale del decreto impugnato (che l’eccipiente assume formato da dieci pagine), per essere quella depositata mancante della pagina 9.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 L’eccezione è infondata, avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato il ricorso (notificato il 31 gennaio 2017) il 15 febbraio 2017 unitamente alla copia integrale e ufficiale del decreto, formato da nove e non dieci pagine, non risultando il deposito successivo di una pagina ulteriore (è significativo che la controricorrente non abbia depositato né trascritto il contenuto della pagina asseritamente mancante), tanto più che il proposto ricorso per errore materiale è stato respinto dal Tribunale. 2.- Con il primo motivo la Rai ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione, ex art. 132 n.4 c.p.c., imputando al Tribunale di non avere motivato sul rigetto della propria domanda (proposta in aggiunta a quella restitutoria) relativa a voci di natura risarcitoria (correlate agli inadempimenti contestati a Einstein), come sarebbe dimostrato anche dalla brusca interruzione della motivazione a pagina 8 del decreto, cui segue la parte finale di una frase completamente diversa e verosimilmente del dispositivo del decreto stesso. 2.1.- Il motivo è infondato, avendo il Tribunale espresso una motivazione comprensibile e riferibile anche alla domanda risarcitoria, non rilevando l’eventuale insufficienza della stessa, alla luce del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., né risultando la motivazione inficiata radicalmente dalla segnalata interruzione del discorso motivazionale a pagina 8. 3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c. e nullità del decreto impugnato, per avere il provvedimento impugnato disconosciuto, in sostanza, l’effetto risolutivo connesso all’infruttuoso decorso del termine stabilito nella diffida ad adempiere intimata dalla Rai a Enstein. 3.1.- Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie né censura specificamente la ratio decidendi con la quale il Tribunale ha individuato la causa della risoluzione del contratto negli inadempimenti reciproci F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 delle parti, con conseguente inefficacia della diffida ad adempiere e Data pubblicazione 26/05/2022 astrattezza della questione sollevata.

L’esito decisorio, inoltre, è conforme a diritto, alla luce del principio secondo cui dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente perché, per il principio inadimplenti non est adimplendum, sancito dall’art. 1460 c.c., l’inadempimento del diffidente priva di giuridica rilevanza quello del diffidato.

Ed infatti, anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, il giudice è tenuto a valutare – come è avvenuto nella specie – la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 4275 del 1994, n. 9314 del 2007, n. 21237 del 2012, n. 18696 del 2014). 4.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1264, 1372, 1454, 1455 e 1460 c.c., per avere il Tribunale erroneamente valutato gli inadempimenti della Rai, in comparazione con quelli della controparte, omettendo di considerare che il contratto subordinava il pagamento delle fatture alla prestazione della fideiussione da parte di Einstein e che, in ogni caso, la Rai non poteva più essere considerata debitrice a seguito della cessione del credito di Einstein alla BNL. 4.1.- Il motivo è inammissibile, essendo diretto a sollecitare impropriamente la rivisitazione di apprezzamenti di fatto circa l’esistenza in concreto e la portata degli inadempimenti contrattuali delle parti, dei quali i giudici di merito hanno dato conto con una motivazione che, non potendo ritenersi al di sotto del minimo costituzionale, è incensurabile in sede di legittimità, anche con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 riferimento alla comparazione dei reciproci inadempimenti delle parti che il Tribunale ha implicitamente ritenuto di equivalente gravità.

La questione della cessione del credito è inammissibile, risultando poco comprensibile, priva di specificità quanto a rilevanza decisoria e nuova, non essendo trattata nel provvedimento impugnato. 5.- Con il quarto motivo la Rai lamenta la nullità del decreto impugnato, per violazione degli artt. 1362 e 2963, comma 3, c.c., nella parte in cui ha qualificato il proprio recesso relativamente alla produzione della terza serie dell’opera televisiva – esercitato mediante lettera raccomandata spedita il 1 agosto 2011 e ricevuta il 4 agosto 2011 dalla Einstein – come tardivo rispetto al termine del 31 luglio indicato nell’art. 10 del contratto, e quindi inefficace, senza tuttavia considerare che il suddetto termine si riferiva alla comunicazione (cioè alla spedizione) e non alla ricezione della raccomandata e che, essendo la raccomandata stata spedita in data 1 agosto 2011 (poiché il 31 luglio cadeva di domenica), l’atto di recesso era tempestivo ed efficace. 5.1.- Il motivo è inammissibile sia perché volto a sollecitare impropriamente una diversa interpretazione della clausola contrattuale concernente la “comunicazione” del recesso rispetto a quella espressa dal Tribunale (nel senso che la Rai avrebbe dovuto «far pervenire ad [OSCURATO:PERSONA] [la lettera raccomandata] entro e non oltre il…»), sia perché non si confronta con la ratio decidendi che ha ravvisato nel grave inadempimento della Rai consistente nel mancato pagamento delle fatture (oltre che negli inadempimenti della Einstein anche per il mancato rilascio della fideiussione) la causa della risoluzione del contratto, con l’effetto che la doglianza illustrata nel motivo risulta priva di specificità e decisività. 6.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 P.Q.M.

Data pubblicazione 26/05/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 25.200,00 -di cui € 200,00 per esborsi- oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3777/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n.147/2013 della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- avverso il decreto n. 784/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] (per brevità, “Rai”) ha chiesto l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl (per brevità, “Einstein”) dei crediti derivanti da due contratti d’appalto (stipulati in data 17 gennaio 2007 e 20 maggio 2010), aventi ad oggetto la realizzazione della prima, seconda e terza serie della soap opera “Agrodolce”, che assumeva inadempiuti, nonostante diffide ad adempiere indirizzate alla Einstein e dichiarazione di recesso dal contratto. 2.- Rigettata l’istanza dal giudice delegato, la Rai ha proposto opposizione che è stata rigettata dal Tribunale, con decreto del 2 gennaio 2017, sul presupposto che il contratto si fosse risolto per inadempimento reciproco delle parti e che la diffida ad adempiere con contestuale declaratoria di risoluzione non avesse prodotto gli effetti voluti. 3.- La RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e a una memoria, resistiti dal [OSCURATO:PERSONA] n. 147/2013 [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione formulata da Einstein di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia integrale del decreto impugnato (che l’eccipiente assume formato da dieci pagine), per essere quella depositata mancante della pagina 9.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 L’eccezione è infondata, avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato il ricorso (notificato il 31 gennaio 2017) il 15 febbraio 2017 unitamente alla copia integrale e ufficiale del decreto, formato da nove e non dieci pagine, non risultando il deposito successivo di una pagina ulteriore (è significativo che la controricorrente non abbia depositato né trascritto il contenuto della pagina asseritamente mancante), tanto più che il proposto ricorso per errore materiale è stato respinto dal Tribunale. 2.- Con il primo motivo la Rai ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione, ex art. 132 n.4 c.p.c., imputando al Tribunale di non avere motivato sul rigetto della propria domanda (proposta in aggiunta a quella restitutoria) relativa a voci di natura risarcitoria (correlate agli inadempimenti contestati a Einstein), come sarebbe dimostrato anche dalla brusca interruzione della motivazione a pagina 8 del decreto, cui segue la parte finale di una frase completamente diversa e verosimilmente del dispositivo del decreto stesso. 2.1.- Il motivo è infondato, avendo il Tribunale espresso una motivazione comprensibile e riferibile anche alla domanda risarcitoria, non rilevando l’eventuale insufficienza della stessa, alla luce del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., né risultando la motivazione inficiata radicalmente dalla segnalata interruzione del discorso motivazionale a pagina 8. 3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c. e nullità del decreto impugnato, per avere il provvedimento impugnato disconosciuto, in sostanza, l’effetto risolutivo connesso all’infruttuoso decorso del termine stabilito nella diffida ad adempiere intimata dalla Rai a Enstein. 3.1.- Il motivo è inammissibile. Esso non coglie né censura specificamente la ratio decidendi con la quale il Tribunale ha individuato la causa della risoluzione del contratto negli inadempimenti reciproci F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 delle parti, con conseguente inefficacia della diffida ad adempiere e Data pubblicazione 26/05/2022 astrattezza della questione sollevata. L’esito decisorio, inoltre, è conforme a diritto, alla luce del principio secondo cui dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente perché, per il principio inadimplenti non est adimplendum, sancito dall’art. 1460 c.c., l’inadempimento del diffidente priva di giuridica rilevanza quello del diffidato. Ed infatti, anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, il giudice è tenuto a valutare – come è avvenuto nella specie – la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 4275 del 1994, n. 9314 del 2007, n. 21237 del 2012, n. 18696 del 2014). 4.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1264, 1372, 1454, 1455 e 1460 c.c., per avere il Tribunale erroneamente valutato gli inadempimenti della Rai, in comparazione con quelli della controparte, omettendo di considerare che il contratto subordinava il pagamento delle fatture alla prestazione della fideiussione da parte di Einstein e che, in ogni caso, la Rai non poteva più essere considerata debitrice a seguito della cessione del credito di Einstein alla BNL. 4.1.- Il motivo è inammissibile, essendo diretto a sollecitare impropriamente la rivisitazione di apprezzamenti di fatto circa l’esistenza in concreto e la portata degli inadempimenti contrattuali delle parti, dei quali i giudici di merito hanno dato conto con una motivazione che, non potendo ritenersi al di sotto del minimo costituzionale, è incensurabile in sede di legittimità, anche con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 riferimento alla comparazione dei reciproci inadempimenti delle parti che il Tribunale ha implicitamente ritenuto di equivalente gravità. La questione della cessione del credito è inammissibile, risultando poco comprensibile, priva di specificità quanto a rilevanza decisoria e nuova, non essendo trattata nel provvedimento impugnato. 5.- Con il quarto motivo la Rai lamenta la nullità del decreto impugnato, per violazione degli artt. 1362 e 2963, comma 3, c.c., nella parte in cui ha qualificato il proprio recesso relativamente alla produzione della terza serie dell’opera televisiva – esercitato mediante lettera raccomandata spedita il 1 agosto 2011 e ricevuta il 4 agosto 2011 dalla Einstein – come tardivo rispetto al termine del 31 luglio indicato nell’art. 10 del contratto, e quindi inefficace, senza tuttavia considerare che il suddetto termine si riferiva alla comunicazione (cioè alla spedizione) e non alla ricezione della raccomandata e che, essendo la raccomandata stata spedita in data 1 agosto 2011 (poiché il 31 luglio cadeva di domenica), l’atto di recesso era tempestivo ed efficace. 5.1.- Il motivo è inammissibile sia perché volto a sollecitare impropriamente una diversa interpretazione della clausola contrattuale concernente la “comunicazione” del recesso rispetto a quella espressa dal Tribunale (nel senso che la Rai avrebbe dovuto «far pervenire ad [OSCURATO:PERSONA] [la lettera raccomandata] entro e non oltre il…»), sia perché non si confronta con la ratio decidendi che ha ravvisato nel grave inadempimento della Rai consistente nel mancato pagamento delle fatture (oltre che negli inadempimenti della Einstein anche per il mancato rilascio della fideiussione) la causa della risoluzione del contratto, con l’effetto che la doglianza illustrata nel motivo risulta priva di specificità e decisività. 6.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 3777/2017 Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 17183/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 26/05/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 25.200,00 -di cui € 200,00 per esborsi- oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura
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