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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06160/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza dei 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di ROMA, in data 31/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità oltre che l'illegittimità della qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere quella di tentata rapina impropria.

La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; e) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno dei ricorso) in misura tale da risuitarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attenclibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n, 13809 del 17/03/2015,0,, Rv, 262965). contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello confermava la responsabilità con motivazione accurata e persuasiva rilevando che le prove erano unicamente indicativa sia della sottrazione che dalla consumazione della violenza (pag. 6 della sentenza impugnata). non vi è inoltre alcuno spazio per la invocata riqualificazione.

Eé. stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione de! bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto.

Mentre, infatti, con riferimento ai furto, finché !a cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc.

Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.

Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata èmaterialmentea, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica.

In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. perì., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv, 253153), La motivazione offerta dalla Corte territoriale - in relazione ad entrambi i profili contestati - è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso nC)7/12/2021 Il„Consigliere Estensore AtN2RpgREC= e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza dei 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di ROMA, in data 31/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità oltre che l'illegittimità della qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere quella di tentata rapina impropria. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; e) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno dei ricorso) in misura tale da risuitarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attenclibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n, 13809 del 17/03/2015,0,, Rv, 262965). contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello confermava la responsabilità con motivazione accurata e persuasiva rilevando che le prove erano unicamente indicativa sia della sottrazione che dalla consumazione della violenza (pag. 6 della sentenza impugnata). non vi è inoltre alcuno spazio per la invocata riqualificazione. Eé. stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione de! bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento ai furto, finché !a cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata èmaterialmentea, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. perì., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv, 253153), La motivazione offerta dalla Corte territoriale - in relazione ad entrambi i profili contestati - è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso nC)7/12/2021 Il„Consigliere Estensore AtN2RpgREC= e [OSCURATO:PERSONA]
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