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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 23395/2022

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guente PU SENTENZA sul ricorso n. 28299 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pasubio, n. 2, presso lo studio legale Galella.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore.

INTIMATO avverso la sentenza n. 1297 dei 27.2/6.3.2018 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con verbale elevato il 30.9.2014 l' "ARPA Lazio" contestava alla "MAD" s.r.I., gestore sin dal 2003 dell'impianto di discarica sito alla località Cerreto del Comune di Roccasecca, l'illecito amministrativo di cui all'art. 29 decies del dec.

Igs. n. 152/2006.

2. Con ordinanza n. 110/2014 il Comune di Roccasecca, cui il verbale di contestazione era stato trasmesso, irrogava a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "MAD" s.r.I., all'esito della sua audizione e dell'esame delle controdeduzioni all'uopo formulate, con riferimento alla sola violazione di cui al punto 4-b) del verbale, ossia con riferimento alla violazione della normativa tecnica [OSCURATO:PERSONA] 13284:2003, "per [non] aver dotato i piani di campionamento da E1 a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due previsti", la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00.

3. Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "MAD" s.r.I., proponeva opposizione.

Instava per l'annullamento dell'ingiunzione.

4. Resisteva il Comune di Roccasecca.

5. Con sentenza n. 324 del 2.3.2016 il Tribunale di Cassino accoglieva l'opposizione solo e limitatamente all'importo della sanzione pecuniaria, rideterminata nella minor somma di euro 750,00; compensava le spese di lite.

6. La "MAD" s.r.l. proponeva appello.

Il Comune di Roccasecca non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

7. Con sentenza n. 1297 dei 27.2/6.3.2018 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame.

Evidenziava previamente la corte che il tribunale aveva dato atto che il provvedimento sanzionatorio traeva titolo da una serie di controlli eseguiti dall' "[OSCURATO:PERSONA]" presso l'impianto gestito dalla "MAD", a fronte, per un verso, della chiara enunciazione normativa, che non ammetteva deroghe con riferimento al numero - pari a due - dei bocchelli di accesso di cui l'impianto avrebbe dovuto esser dotato, in ragione, per altro verso, della fede privilegiata di cui, in parte qua, il verbale di accertamento era munito, fede privilegiata per nulla contestata dall'appellante.

Evidenziava altresì - la corte - che era da respingere l'eccezione di genericità della contestazione, siccome alla luce delle argomentazioni difensive all'uopo formulate l'appellante ne aveva compreso esattamente il senso e la portata.

Evidenziava, del resto, che la parola "non" che figurava prima della locuzione "aver dotato i piani di campionamento di un solo bocchello (...)", era frutto di un mero errore materiale di trascrizione ed ulteriormente che la società appellante aveva disconosciuto non già la mancanza di due bocchelli di accesso sui piani da E2 a E5, bensì che da quei cogeneratori vi fossero emissioni nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto.

Evidenziava inoltre che al cospetto di un addebito di natura tecnica - attinente alle regole di predisposizione di un impianto idonee a render possibile in qualsiasi condizione il monitoraggio delle emissioni in atmosfera - sarebbe stato onere dell'appellante allegare elementi di valutazione tali da rendere evidente l'erroneità della valutazione tecnica operata in sede amministrativa; e che ad un siffatto deficit di allegazione non poteva porsi rimedio mercé il ricorso all'ausilio di un c.t.u.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "MAD" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Comune di Roccasecca non ha svolto difese.

9. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottoressa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, ha rassegnato per iscritto le sue richieste ed ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo di ricorso e per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto degli altri motivi.

10. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; in subordine, ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte di merito ha ritenuto con motivazione del tutto inadeguata che non fosse generica e fosse inficiata da un mero errore materiale la contestazione dell'illecito ascrittole, contestazione, viceversa, di generica e contraddittoria formulazione, siccome la condotta addebitata è quella di aver osservato e non già di aver violato la prescrizione n. 4 dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale).

12. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto.

13. La valutazione circa la specificità della contestazione dell'illecito amministrativo e dunque circa la sua idoneità a consentire all'asserito responsabile la predisposizione di un'appropriata e mirata difesa, si risolve in un giudizio riservato al giudice del merito (cfr., seppur con riferimento al tema del licenziamento disciplinare, Cass. sez. lav. 30.5.2018, n. 13667, secondo cui la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l'apprezzamento di tale requisito - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata.

Si veda anche Cass. 28.7.2017, n. 18883, circa la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, ove si precisa che la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, qualora adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità).

14. Su tale scorta si reputa quanto segue.

Con riferimento alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. le surriferite motivazioni, in parte qua, dell'impugnato dictum non solo vanno esenti da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso", ma risultano immuni da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" suscettibile di acquisir rilevanza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In tal guisa non ha valenza alcuna la denuncia di motivazione incongrua ed inadeguata (cfr. ricorso, pag. 4).

Con riferimento alle previsioni del n. 3 e del n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. l'impugnato dictum va esente da qualsivoglia "error in iudicando aut in procedendo".

Del resto, la ricorrente (cfr. ricorso, pag. 7) si limita a prospettare che vi è stato omesso esame del motivo d'appello, omesso esame che evidentemente per nulla si configura.

Si limita a prospettare, tout court, genericamente, che non si è al cospetto di un errore materiale, siccome l'avverbio "non" "ricompare" nella memoria di costituzione in prime cure del Comune di Roccasecca.

Si limita a prospettare, sic et simpliciter, che la circostanza per cui abbia svolto in sede amministrativa attività difensiva, non esclude la genericità e perplessità della contestazione.

15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di un motivo d'appello.

Deduce che, contrariamente all'assunto della corte distrettuale, il verbale di contestazione fa fede fino a querela di falso unicamente con riferimento ai fatti compiuti dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza; che la fede privilegiata del verbale non implica la fondatezza della pretesa punitiva né esonera l'amministrazione dal provarne il buon fondamento.

16. Il secondo motivo del pari è privo di fondamento e va respinto.

17. La Corte d'Appello di Roma ha puntualizzato - lo si è premesso - che il tribunale aveva dato atto che il provvedimento sanzionatorio traeva ragione da una serie di controlli eseguiti dall' "[OSCURATO:PERSONA]" presso l'impianto gestito dalla "MAD" e dunque che il riscontro della dotazione dei piani di campionamento da El a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due previsti costituiva circostanza direttamente constatata dai verbalizzanti.

18. Su tale scorta si reputa quanto segue.

La corte di merito ha senz'altro esaminato il motivo d'appello.

In parte qua (ovvero con riferimento al riscontro della presenza di un solo bocchello di accesso) il verbale elevato il 30.9.2014 dall' "ARPA Lazio" è senza dubbio assistito da fede privilegiata e dà legittimamente contezza del fatto sostanziale cui si correla l'irrogata sanzione pecuniaria.

Del tutto ingiustificata è la prospettazione della "MAD" secondo cui il Comune non era esonerato dalla dimostrazione della fondatezza della pretesa punitiva.

La fede privilegiata del verbale in data 30.9.2014 è stata, in parte qua, ineccepibilmente affermata e in prime cure e in seconde cure, sicché non mette conto che l'appellante - qui ricorrente - avesse, contrariamente all'assunto della corte territoriale, censurato il primo dictum nella parte in cui era stata riconosciuta la fede privilegiata del verbale di contestazione.

A nulla rileva (contrariamente a quanto si prospetta anche in memoria: cfr. pagg. 3 - 4) che il procedimento sanzionatorio fosse stato quasi integralmente archiviato.

Non si configurano, quindi, "errores" né "in procedendo"né "in iudicando".

19. Si soggiunge che la corte distrettuale ha puntualizzato che la prova per testimoni articolata dall'appellante risultava inammissibile non solo in dipendenza dell'impossibilità di demandare ai testi valutazioni di ordine tecnico ; ma pur in considerazione della irrilevanza rispetto alle deduzioni difensive svolte dalla medesima "MAD".

Ineccepibilmente perciò (e contrariamente a quanto si prospetta anche in memoria: cfr. pag. 4) la corte territoriale ha disatteso l'istanza di prova orale.

20. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In subordine, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies del dec.

Igs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dei principi in tema di interpretazione degli atti amministrativi in relazione alla normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003.Premette che la questione della inderogabilità della normativa tecnica UNI- EN 13284-1:2003 - richiamata dalla determinazione regionale C2099/2010, recante l'autorizzazione integrata ambientale e la cui prescrizione n. 4 si è assunta violata - è pregiudiziale, siccome in assenza di inderogabilità nessun illecito è ipotizzabile a suo carico.

Premette che aveva formulato apposito motivo d'appello volto a censurare il carattere inderogabile della normativa tecnica.

Indi deduce che la Corte di Roma non si è pronunciata in ordine al motivo di gravame ovvero si è pronunciata con motivazione "apparente" ovvero, ancora, si pronunciata in violazione delle norme che presiedono all'interpretazione degli atti amministrativi.

Deduce segnatamente che la normativa tecnica, interpretata alla stregua del criterio letterale e del criterio della buona fede, "non richiede necessariamente la realizzazione di almeno due bocchelli di accesso" (così ricorso, pag. 11); che il punto 5.2 in ordine ai punti minimi di campionamento è derogabile; che è ammessa dal punto 5.3 la possibilità che in concreto l'impianto non presenti i requisiti per il piano di campionamento di cui al punto 5.2, ossia che abbia un solo bocchello di accesso, e che in tal caso è necessario che sia aumentato il numero dei punti di campionamento.

21. Il terzo motivo parimenti è privo di fondamento e va respinto.

22. La corte d'appello, contrariamente all'assunto della ricorrente, si è pronunciata in ordine al motivo d'appello veicolante la questione, dirimente, della inderogabilità della normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003.

E si è pronunciata con interpretazione adeguata, ossia per nulla "apparente", ed ineccepibile, ossia per nulla in spregio ai canoni ermeneutici codicistici (l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata - recte, al cospetto del novello n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., se non inficiata da "omesso esame"- e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli artt. 1362, 2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi: cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367).

23. Più esattamente la corte di merito si è pronunciata allorché ha reiterato, in tal modo appieno recependolo, il passaggio motivazionale del primo dictum, ovvero l'affermazione secondo cui "la chiarezza della norma non avrebbe ammesso deroghe (...) riguardo al numero di bocchelli di accesso (dovendo l'impianto essere dotato di n. 2 linee di campionamento)" (così sentenza d'appello, pag. 2).

In tal guisa la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Si tenga conto che tra le ipotesi di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della summenzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

24. A sostegno dell'addotta derogabilità della normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003, la ricorrente adduce che "la nota al punto 5.3 della norma tecnica [OSCURATO:PERSONA] 13284-1:2003 precisa: <Quando i requisiti per il piano di campionamento (vedere 5.2) non possono essere soddisfatti, può essere possibile migliorare il campionamento rappresentativo aumentando il numero dei punti di campionamento al di sopra di quelli specificati nei prospetti 1 e 2>" (così ricorso, pag. 13).

Nondimeno, in tal maniera, la "MAD" si limita a prospettare un mero argomento a supporto dell'asserita maggiore plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.

Di guisa che soccorre l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; cosicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

25. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 6, 110 co., del dec.

Igs. n. 150/2011.

Deduce che la corte territoriale ha erroneamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere della prova nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.

Deduce in particolare che sarebbe stato onere dell'amministrazione opposta dar prova della sussistenza della violazione contestata; che la natura tecnica della contestazione non può valere ad invertire l'onere della prova.

26. Il quarto motivo è privo di fondamento e va rigettato.

27. Si è anticipato, in sede di disamina del secondo motivo, che il "fatto materiale" integrante l'illecito amministrativo oggetto di contestazione - dotazione dei piani di campionamento da El a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due previsti - è stato riscontrato alla stregua della fede privilegiata esplicata in parte qua dal verbale di contestazione elevato il 30.9.2014 dall' "ARPA Lazio".

Su tale scorta è del tutto fuor di luogo prospettare l'indebito esonero dell'amministrazione comunale dall'onere della prova su di essa gravante.

Del resto, la Corte di Roma ha precisato che con l'atto di gravame la "MAD" aveva assunto che la realizzazione di un solo bocchello in luogo di due era "derivato dalle condizioni geometriche dell'intera installazione nonché dalla presenza di collettori recapitanti fumi ad alta temperatura, che avrebbero reso di fatto impossibile la realizzazione di un secondo bocchello" (così sentenza d'appello, pag. 3).

28. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che con il ricorso in opposizione dapprima e con l'atto di appello poi ha addotto che non le è ascrivibile la violazione contestata e che ha pienamente rispettato la prescrizione n. 4 dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce che la corte territoriale ha omesso la disamina del fondamento della pretesa sanzionatoria e delle addotte argomentazioni difensive.

29. Il quinto motivo del pari è privo di fondamento e va rigettato.30.

Innegabilmente con il quinto mezzo ("il punto di emissione El si riferisce invece alla torcia di emergenza, (...) detta torcia di emergenza non ha mai avuto occasione di funzionare (...)": così ricorso, pag. 16, così memoria, pagg. 5 - 6; "i camini dei motori a combustione interna (<cogeneratori>) (...) sono, nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto, convogliati al sistema di abbattimento delle emissioni costituito dal Post-Combustore: nessuna emissione avviene cioè dai punti da E2 a E5": così ricorso, pag. 16, così memoria, pag. 6) la ricorrente censura il giudizio "di fatto" alla cui stregua la Corte di Roma ha reputato sussistente l'illecito contestato.

31. Inevitabili sono perciò i rilievi che seguono.

Il motivo in disamina si qualifica in via esclusiva ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2016.

Il secondo dictum ha in toto confermato il primo dictum (in ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

Opera senz'altro, ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860), la preclusione ex art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ. all'esperibilità del motivo di ricorso di cui al n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.32.

Si tenga conto che l'art. 360, 10 co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

33. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 421 (richiamato dall'art. 6 del dec.

Igs. n. 150/2011), 61, 191 e ss. e 210 cod. proc. civ. in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 6.1 C.E.D.U.

In subordine, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente o illogica; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha errato la Corte capitolina allorché con motivazione apparente ed in violazione del diritto alla prova non ha fatto luogo alla c.t.u.

Deduce che la c.t.u. sollecitata con riferimento all'impianto di cogenerazione presente nel sito della discarica e delle cui emissioni in atmosfera si controverte, è di natura "percipiente", sicché non si giustifica l'asserita sua natura esplorativa.

34. Il sesto motivo parimenti è privo di fondamento e va rigettato.

35. Va ribadito, in linea di principio, che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103).

36. In questo quadro si rappresenta quanto segue.

Per un verso, in rapporto all'illecito contestato ("per [non] aver dotato i piani di campionamento da E1 a E5 (cogeneratori) di un solo bocche/Io di accesso in luogo dei due previsti"), rivestono evidentemente esaustiva e concludente valenza gli ineccepibili riscontri circa la fede privilegiata che assiste il verbale elevato il 30.9.2014 dall' "ARPA Lazio" in ordine alla dotazione dei piani di campionamento da El a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due all'uopo previsti (riscontri di cui si è dato ragione in sede di disamina del secondo motivo di ricorso) e circa l'inderogabilità della normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003 (riscontri di cui si è dato ragione in sede di disamina del terzo motivo di ricorso).

Del resto, è significativo rimarcare - a dimostrazione della valenza dei rilievi in precedenza svolti anche ai fini della disamina della censura de qua - che in memoria (cfr. pag. 2), in sede dì illustrazione del sesto motivo di ricorso (con cui, appunto, si è censurata la mancata ammissione della c.t.u.), la ricorrente ha reiterato la deduzione per cui era il Comune di Roccasecca ad essere onerato della dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.

In questi termini a nulla vale addurre la natura "percipiente" della consulenza tecnica che nella specie - assume la ricorrente - sarebbe stata da disporre (cfr. Cass. 13.3.2009, n. 6155, secondo cui il giudice di merito può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche; Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3717).

Per altro verso, la Corte di Roma ha dato contezza, in maniera ineccepibile e congrua, della mancata ammissione della c.t.u.

In particolare, ha spiegato che al cospetto di un addebito di natura tecnica - attinente alle regole di predisposizione di un impianto idonee a render possibile in qualsiasi condizione il monitoraggio delle emissioni in atmosfera - sarebbe stato onere della "MAD" allegare elementi di valutazione - "una perizia giurata o altri dati di valenza tecnica" (così sentenza d'appello, pag. 3) - tali da rendere evidente l'erroneità della valutazione tecnica operata in sede amministrativa e "chiara la impossibilità di osservare le precise (e, si soggiunge, inderogabili] disposizioni dettate dalla prescrizione UNI-EN 13284-1" (così sentenza d'appello, pagg. 3 - 4).

37. Il Comune di Roccasecca non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.

38. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente PU SENTENZA sul ricorso n. 28299 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pasubio, n. 2, presso lo studio legale Galella. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 1297 dei 27.2/6.3.2018 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con verbale elevato il 30.9.2014 l' "ARPA Lazio" contestava alla "MAD" s.r.I., gestore sin dal 2003 dell'impianto di discarica sito alla località Cerreto del Comune di Roccasecca, l'illecito amministrativo di cui all'art. 29 decies del dec. Igs. n. 152/2006. 2. Con ordinanza n. 110/2014 il Comune di Roccasecca, cui il verbale di contestazione era stato trasmesso, irrogava a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "MAD" s.r.I., all'esito della sua audizione e dell'esame delle controdeduzioni all'uopo formulate, con riferimento alla sola violazione di cui al punto 4-b) del verbale, ossia con riferimento alla violazione della normativa tecnica [OSCURATO:PERSONA] 13284:2003, "per [non] aver dotato i piani di campionamento da E1 a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due previsti", la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00. 3. Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "MAD" s.r.I., proponeva opposizione. Instava per l'annullamento dell'ingiunzione. 4. Resisteva il Comune di Roccasecca. 5. Con sentenza n. 324 del 2.3.2016 il Tribunale di Cassino accoglieva l'opposizione solo e limitatamente all'importo della sanzione pecuniaria, rideterminata nella minor somma di euro 750,00; compensava le spese di lite. 6. La "MAD" s.r.l. proponeva appello. Il Comune di Roccasecca non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 7. Con sentenza n. 1297 dei 27.2/6.3.2018 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame. Evidenziava previamente la corte che il tribunale aveva dato atto che il provvedimento sanzionatorio traeva titolo da una serie di controlli eseguiti dall' "[OSCURATO:PERSONA]" presso l'impianto gestito dalla "MAD", a fronte, per un verso, della chiara enunciazione normativa, che non ammetteva deroghe con riferimento al numero - pari a due - dei bocchelli di accesso di cui l'impianto avrebbe dovuto esser dotato, in ragione, per altro verso, della fede privilegiata di cui, in parte qua, il verbale di accertamento era munito, fede privilegiata per nulla contestata dall'appellante. Evidenziava altresì - la corte - che era da respingere l'eccezione di genericità della contestazione, siccome alla luce delle argomentazioni difensive all'uopo formulate l'appellante ne aveva compreso esattamente il senso e la portata. Evidenziava, del resto, che la parola "non" che figurava prima della locuzione "aver dotato i piani di campionamento di un solo bocchello (...)", era frutto di un mero errore materiale di trascrizione ed ulteriormente che la società appellante aveva disconosciuto non già la mancanza di due bocchelli di accesso sui piani da E2 a E5, bensì che da quei cogeneratori vi fossero emissioni nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto. Evidenziava inoltre che al cospetto di un addebito di natura tecnica - attinente alle regole di predisposizione di un impianto idonee a render possibile in qualsiasi condizione il monitoraggio delle emissioni in atmosfera - sarebbe stato onere dell'appellante allegare elementi di valutazione tali da rendere evidente l'erroneità della valutazione tecnica operata in sede amministrativa; e che ad un siffatto deficit di allegazione non poteva porsi rimedio mercé il ricorso all'ausilio di un c.t.u. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "MAD" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Comune di Roccasecca non ha svolto difese. 9. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottoressa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, ha rassegnato per iscritto le sue richieste ed ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo di ricorso e per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto degli altri motivi. 10. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; in subordine, ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la corte di merito ha ritenuto con motivazione del tutto inadeguata che non fosse generica e fosse inficiata da un mero errore materiale la contestazione dell'illecito ascrittole, contestazione, viceversa, di generica e contraddittoria formulazione, siccome la condotta addebitata è quella di aver osservato e non già di aver violato la prescrizione n. 4 dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale). 12. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto. 13. La valutazione circa la specificità della contestazione dell'illecito amministrativo e dunque circa la sua idoneità a consentire all'asserito responsabile la predisposizione di un'appropriata e mirata difesa, si risolve in un giudizio riservato al giudice del merito (cfr., seppur con riferimento al tema del licenziamento disciplinare, Cass. sez. lav. 30.5.2018, n. 13667, secondo cui la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l'apprezzamento di tale requisito - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata. Si veda anche Cass. 28.7.2017, n. 18883, circa la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, ove si precisa che la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, qualora adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità). 14. Su tale scorta si reputa quanto segue. Con riferimento alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. le surriferite motivazioni, in parte qua, dell'impugnato dictum non solo vanno esenti da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso", ma risultano immuni da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" suscettibile di acquisir rilevanza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. In tal guisa non ha valenza alcuna la denuncia di motivazione incongrua ed inadeguata (cfr. ricorso, pag. 4). Con riferimento alle previsioni del n. 3 e del n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. l'impugnato dictum va esente da qualsivoglia "error in iudicando aut in procedendo". Del resto, la ricorrente (cfr. ricorso, pag. 7) si limita a prospettare che vi è stato omesso esame del motivo d'appello, omesso esame che evidentemente per nulla si configura. Si limita a prospettare, tout court, genericamente, che non si è al cospetto di un errore materiale, siccome l'avverbio "non" "ricompare" nella memoria di costituzione in prime cure del Comune di Roccasecca. Si limita a prospettare, sic et simpliciter, che la circostanza per cui abbia svolto in sede amministrativa attività difensiva, non esclude la genericità e perplessità della contestazione. 15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di un motivo d'appello. Deduce che, contrariamente all'assunto della corte distrettuale, il verbale di contestazione fa fede fino a querela di falso unicamente con riferimento ai fatti compiuti dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza; che la fede privilegiata del verbale non implica la fondatezza della pretesa punitiva né esonera l'amministrazione dal provarne il buon fondamento. 16. Il secondo motivo del pari è privo di fondamento e va respinto. 17. La Corte d'Appello di Roma ha puntualizzato - lo si è premesso - che il tribunale aveva dato atto che il provvedimento sanzionatorio traeva ragione da una serie di controlli eseguiti dall' "[OSCURATO:PERSONA]" presso l'impianto gestito dalla "MAD" e dunque che il riscontro della dotazione dei piani di campionamento da El a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due previsti costituiva circostanza direttamente constatata dai verbalizzanti. 18. Su tale scorta si reputa quanto segue. La corte di merito ha senz'altro esaminato il motivo d'appello. In parte qua (ovvero con riferimento al riscontro della presenza di un solo bocchello di accesso) il verbale elevato il 30.9.2014 dall' "ARPA Lazio" è senza dubbio assistito da fede privilegiata e dà legittimamente contezza del fatto sostanziale cui si correla l'irrogata sanzione pecuniaria. Del tutto ingiustificata è la prospettazione della "MAD" secondo cui il Comune non era esonerato dalla dimostrazione della fondatezza della pretesa punitiva. La fede privilegiata del verbale in data 30.9.2014 è stata, in parte qua, ineccepibilmente affermata e in prime cure e in seconde cure, sicché non mette conto che l'appellante - qui ricorrente - avesse, contrariamente all'assunto della corte territoriale, censurato il primo dictum nella parte in cui era stata riconosciuta la fede privilegiata del verbale di contestazione. A nulla rileva (contrariamente a quanto si prospetta anche in memoria: cfr. pagg. 3 - 4) che il procedimento sanzionatorio fosse stato quasi integralmente archiviato. Non si configurano, quindi, "errores" né "in procedendo"né "in iudicando". 19. Si soggiunge che la corte distrettuale ha puntualizzato che la prova per testimoni articolata dall'appellante risultava inammissibile non solo in dipendenza dell'impossibilità di demandare ai testi valutazioni di ordine tecnico ; ma pur in considerazione della irrilevanza rispetto alle deduzioni difensive svolte dalla medesima "MAD". Ineccepibilmente perciò (e contrariamente a quanto si prospetta anche in memoria: cfr. pag. 4) la corte territoriale ha disatteso l'istanza di prova orale. 20. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In subordine, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies del dec. Igs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dei principi in tema di interpretazione degli atti amministrativi in relazione alla normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003.Premette che la questione della inderogabilità della normativa tecnica UNI- EN 13284-1:2003 - richiamata dalla determinazione regionale C2099/2010, recante l'autorizzazione integrata ambientale e la cui prescrizione n. 4 si è assunta violata - è pregiudiziale, siccome in assenza di inderogabilità nessun illecito è ipotizzabile a suo carico. Premette che aveva formulato apposito motivo d'appello volto a censurare il carattere inderogabile della normativa tecnica. Indi deduce che la Corte di Roma non si è pronunciata in ordine al motivo di gravame ovvero si è pronunciata con motivazione "apparente" ovvero, ancora, si pronunciata in violazione delle norme che presiedono all'interpretazione degli atti amministrativi. Deduce segnatamente che la normativa tecnica, interpretata alla stregua del criterio letterale e del criterio della buona fede, "non richiede necessariamente la realizzazione di almeno due bocchelli di accesso" (così ricorso, pag. 11); che il punto 5.2 in ordine ai punti minimi di campionamento è derogabile; che è ammessa dal punto 5.3 la possibilità che in concreto l'impianto non presenti i requisiti per il piano di campionamento di cui al punto 5.2, ossia che abbia un solo bocchello di accesso, e che in tal caso è necessario che sia aumentato il numero dei punti di campionamento. 21. Il terzo motivo parimenti è privo di fondamento e va respinto. 22. La corte d'appello, contrariamente all'assunto della ricorrente, si è pronunciata in ordine al motivo d'appello veicolante la questione, dirimente, della inderogabilità della normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003. E si è pronunciata con interpretazione adeguata, ossia per nulla "apparente", ed ineccepibile, ossia per nulla in spregio ai canoni ermeneutici codicistici (l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata - recte, al cospetto del novello n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., se non inficiata da "omesso esame"- e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli artt. 1362, 2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi: cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367). 23. Più esattamente la corte di merito si è pronunciata allorché ha reiterato, in tal modo appieno recependolo, il passaggio motivazionale del primo dictum, ovvero l'affermazione secondo cui "la chiarezza della norma non avrebbe ammesso deroghe (...) riguardo al numero di bocchelli di accesso (dovendo l'impianto essere dotato di n. 2 linee di campionamento)" (così sentenza d'appello, pag. 2). In tal guisa la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Si tenga conto che tra le ipotesi di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della summenzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 24. A sostegno dell'addotta derogabilità della normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003, la ricorrente adduce che "la nota al punto 5.3 della norma tecnica [OSCURATO:PERSONA] 13284-1:2003 precisa: <Quando i requisiti per il piano di campionamento (vedere 5.2) non possono essere soddisfatti, può essere possibile migliorare il campionamento rappresentativo aumentando il numero dei punti di campionamento al di sopra di quelli specificati nei prospetti 1 e 2>" (così ricorso, pag. 13). Nondimeno, in tal maniera, la "MAD" si limita a prospettare un mero argomento a supporto dell'asserita maggiore plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. Di guisa che soccorre l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; cosicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 25. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 6, 110 co., del dec. Igs. n. 150/2011. Deduce che la corte territoriale ha erroneamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere della prova nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione. Deduce in particolare che sarebbe stato onere dell'amministrazione opposta dar prova della sussistenza della violazione contestata; che la natura tecnica della contestazione non può valere ad invertire l'onere della prova. 26. Il quarto motivo è privo di fondamento e va rigettato. 27. Si è anticipato, in sede di disamina del secondo motivo, che il "fatto materiale" integrante l'illecito amministrativo oggetto di contestazione - dotazione dei piani di campionamento da El a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due previsti - è stato riscontrato alla stregua della fede privilegiata esplicata in parte qua dal verbale di contestazione elevato il 30.9.2014 dall' "ARPA Lazio". Su tale scorta è del tutto fuor di luogo prospettare l'indebito esonero dell'amministrazione comunale dall'onere della prova su di essa gravante. Del resto, la Corte di Roma ha precisato che con l'atto di gravame la "MAD" aveva assunto che la realizzazione di un solo bocchello in luogo di due era "derivato dalle condizioni geometriche dell'intera installazione nonché dalla presenza di collettori recapitanti fumi ad alta temperatura, che avrebbero reso di fatto impossibile la realizzazione di un secondo bocchello" (così sentenza d'appello, pag. 3). 28. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che con il ricorso in opposizione dapprima e con l'atto di appello poi ha addotto che non le è ascrivibile la violazione contestata e che ha pienamente rispettato la prescrizione n. 4 dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce che la corte territoriale ha omesso la disamina del fondamento della pretesa sanzionatoria e delle addotte argomentazioni difensive. 29. Il quinto motivo del pari è privo di fondamento e va rigettato.30. Innegabilmente con il quinto mezzo ("il punto di emissione El si riferisce invece alla torcia di emergenza, (...) detta torcia di emergenza non ha mai avuto occasione di funzionare (...)": così ricorso, pag. 16, così memoria, pagg. 5 - 6; "i camini dei motori a combustione interna (<cogeneratori>) (...) sono, nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto, convogliati al sistema di abbattimento delle emissioni costituito dal Post-Combustore: nessuna emissione avviene cioè dai punti da E2 a E5": così ricorso, pag. 16, così memoria, pag. 6) la ricorrente censura il giudizio "di fatto" alla cui stregua la Corte di Roma ha reputato sussistente l'illecito contestato. 31. Inevitabili sono perciò i rilievi che seguono. Il motivo in disamina si qualifica in via esclusiva ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2016. Il secondo dictum ha in toto confermato il primo dictum (in ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774). Opera senz'altro, ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860), la preclusione ex art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ. all'esperibilità del motivo di ricorso di cui al n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.32. Si tenga conto che l'art. 360, 10 co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 33. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 421 (richiamato dall'art. 6 del dec. Igs. n. 150/2011), 61, 191 e ss. e 210 cod. proc. civ. in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 6.1 C.E.D.U. In subordine, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente o illogica; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha errato la Corte capitolina allorché con motivazione apparente ed in violazione del diritto alla prova non ha fatto luogo alla c.t.u. Deduce che la c.t.u. sollecitata con riferimento all'impianto di cogenerazione presente nel sito della discarica e delle cui emissioni in atmosfera si controverte, è di natura "percipiente", sicché non si giustifica l'asserita sua natura esplorativa. 34. Il sesto motivo parimenti è privo di fondamento e va rigettato. 35. Va ribadito, in linea di principio, che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103). 36. In questo quadro si rappresenta quanto segue. Per un verso, in rapporto all'illecito contestato ("per [non] aver dotato i piani di campionamento da E1 a E5 (cogeneratori) di un solo bocche/Io di accesso in luogo dei due previsti"), rivestono evidentemente esaustiva e concludente valenza gli ineccepibili riscontri circa la fede privilegiata che assiste il verbale elevato il 30.9.2014 dall' "ARPA Lazio" in ordine alla dotazione dei piani di campionamento da El a E5 (cogeneratori) di un solo bocchello di accesso in luogo dei due all'uopo previsti (riscontri di cui si è dato ragione in sede di disamina del secondo motivo di ricorso) e circa l'inderogabilità della normativa tecnica UNI-EN 13284-1:2003 (riscontri di cui si è dato ragione in sede di disamina del terzo motivo di ricorso). Del resto, è significativo rimarcare - a dimostrazione della valenza dei rilievi in precedenza svolti anche ai fini della disamina della censura de qua - che in memoria (cfr. pag. 2), in sede dì illustrazione del sesto motivo di ricorso (con cui, appunto, si è censurata la mancata ammissione della c.t.u.), la ricorrente ha reiterato la deduzione per cui era il Comune di Roccasecca ad essere onerato della dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. In questi termini a nulla vale addurre la natura "percipiente" della consulenza tecnica che nella specie - assume la ricorrente - sarebbe stata da disporre (cfr. Cass. 13.3.2009, n. 6155, secondo cui il giudice di merito può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche; Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3717). Per altro verso, la Corte di Roma ha dato contezza, in maniera ineccepibile e congrua, della mancata ammissione della c.t.u. In particolare, ha spiegato che al cospetto di un addebito di natura tecnica - attinente alle regole di predisposizione di un impianto idonee a render possibile in qualsiasi condizione il monitoraggio delle emissioni in atmosfera - sarebbe stato onere della "MAD" allegare elementi di valutazione - "una perizia giurata o altri dati di valenza tecnica" (così sentenza d'appello, pag. 3) - tali da rendere evidente l'erroneità della valutazione tecnica operata in sede amministrativa e "chiara la impossibilità di osservare le precise (e, si soggiunge, inderogabili] disposizioni dettate dalla prescrizione UNI-EN 13284-1" (così sentenza d'appello, pagg. 3 - 4). 37. Il Comune di Roccasecca non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese. 38. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 23395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris