CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha, tra l'altro, respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, sulla base della relazione sanitaria trasmessa dalla Casa di reclusione di Noto, le condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo risultando le stesse discrete; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di motivazione tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute; Ritenuto, infatti, che i suddetti motivi sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2