CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 9 dicembre 2021 del Tribunale di Foggia, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata censurata la non esaustività della motivazione con la quale è stato rigettato il riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito infatti non era stato attribuito rilievo agli elementi positivi segnalati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In relazione alla doglianza proposta, il ricorrente non si è confrontato affatto col percorso argomentativo della sentenza impugnata. A questo proposito, infatti, la sentenza impugnata ha espressamente trattato, disattendendone il rilievo, gli elementi che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, tanto in relazione allo stato d'incensuratezza quanto al presunto comportamento processuale. Il primo infatti è ex lege insufficiente, in esito all'ormai risalente riforma dell'art. 62-bis cod. pen.; il secondo è stato invero contestato nella sua fondatezza, stante l'affermata assenza di collaborazione per definire più celermente il processo e nel difetto di scelte processuali meritevoli di valutazioni premiali. In proposito il ricorso non ha preso alcuna specifica posizione, limitandosi a richiamare principi anche astrattamente condivisibili circa il riconoscimento - o meno - delle attenuanti generiche, ma in sé irrilevanti nella fattispecie concreta. Ciò posto, vero è che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, escludendo il rilievo dei pretesi elementi positivi, ha disatteso l'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche. 5. In definitiva, pertanto, il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido ed immeritevole di censura. 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]