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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42955/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione del reato e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sono stati dedotti nei motivi di appello e, comunque, nel giudizio di appello; Considerato, inoltre, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha rilevato che la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale non è stata impugnata nell'atto di appello (pag. 4 della sentenza); Rilevato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge nella mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione di tale testimonianza nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione del reato e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sono stati dedotti nei motivi di appello e, comunque, nel giudizio di appello; Considerato, inoltre, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha rilevato che la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale non è stata impugnata nell'atto di appello (pag. 4 della sentenza); Rilevato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge nella mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione di tale testimonianza nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sett
Sentenza Cassazione n. 42955/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris