CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/2/2026 emessa dal Tribunale di Enna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Enna applicava la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all'art 385 cod.pen. 2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo, con il quale contesta l'affermazione della responsabilità penale in difetto della sussistenza di elementi probatori a sostegno dell'imputazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, posto che, per consolidata giurisprudenza, sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv.278170 e successive conformi). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara ina P.Q.MIL s3,,TARTO GIUD171ART D•••••¦•¦•en.0*.n.a. 2