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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04634/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * M I I - Se.

I- t:FNTCCOLA r.he ha concluso chiedendoi Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi con ogni conseguente statuizione.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2016, il Tribunale di Lodi giudicava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritto in qualità di liquidatori (il primo dal giorno 1 febbraio 2006 al giorno 1 gennaio 2007 e il secondo dal giorno 1 gennaio 2007 al fallimento) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 21 novembre 2008.

Concesse solo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, il Tribunale condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione; inoltre, condannava entrambi gli imputati alle pene accessorie della inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi di impresa per la durata di anni dieci; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] interdetto dai pubblici uffici per anni cinque; concedeva il beneficio delle sospensione condizionale solo a [OSCURATO:PERSONA].

2. Con sentenza del 9 aprile 2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche anche a [OSCURATO:PERSONA], riduceva a due anni di reclusione la pena inflitta a costui, gli concedeva la sospensione condizionale della pena, concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione.

3. Con sentenza n. 52058/19, emessa il 27 novembre 2019, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la sentenza di appello, rilevando che il capo d'imputazione faceva riferimento in maniera promiscua ad entrambe le fattispecie alternative previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. per la bancarotta fraudolenta documentale: sia alla fattispecie di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, cui è equiparata l'omessa tenuta, caratterizzata dal dolo specifico, sia alla fattispecie di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio del fallito, connotata dal dolo generico.

La Corte di cassazione disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sui punti relativi: a) alla condotta materiale integrata, al dolo nei termini previsti per la fattispecie ritenuta sussistente e agli elementi concreti apprezzati a tal fine; b) in ipotesi di conferma della sentenza di condanna, alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219 legge fall., compatibile con il reato di bancarotta documentale; c) alla rideterminazione delle pene accessorie, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e del principio espresso dalle Sezioni Unite Suraci (n. 28910 del 28 febbraio 2019, Rv. 276286).

4. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 febbraio 2021, in parziale riforma della citata sentenza di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche anche a favore di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei suoi confronti in due anni di reclusione, disponendone la sospensione condizionale; concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione; rideterminava in cinque anni la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi di impresa.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di bancarotta per distruzione o sottrazione della documentazione contabile.

La motivazione della sentenza impugnata non fornisce una risposta in ordine alla condotta materiale concretamente attuata da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la Corte di cassazione aveva chiesto precisazioni.

In particolare, la Corte di appello non considera che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda è limitato nel tempo, e ascrive a detto imputato anche la mancanza della documentazione successiva alla sua cessazione dalla carica di liquidatore, avvenuta il giorno 1 gennaio 2007.

Inoltre, il giudice del rinvio non valuta alcuni degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, tra cui le dichiarazioni rese dallo stesso imputato e la consegna di parte della documentazione societaria al curatore, nel corso della procedura.

La Corte di appello, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], prima di assumere il ruolo di liquidatore, era stato amministratore della società, reputa inverosimile la tesi dell'imputato secondo cui gli sarebbe stato impedito l'accesso ai locali dove era conservata la documentazione.

Ma il giudice del rinvio avrebbe dovuto scindere il dato formale - in base al quale [OSCURATO:PERSONA] era in possesso della documentazione - e verificare se, sostanzialmente, gli fosse stato impedito di vederla; inoltre, in ordine alla documentazione consegnata al curatore in forma anonima, l'opinione del giudice del rinvio, secondo cui tale atto sarebbe da attribuire agli imputati, si pone logicamente in contrasto con la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] voleva distrarre i beni della società.

5.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in ipotesi dolo specifico.

Le incertezze manifestate nella ricostruzione della condotta materiale hanno impedito alla Corte di appello di sciogliere l'alternativa in tema di elemento soggettivo del reato: talvolta il giudice del rinvio fa riferimento alla sottrazione o all'occultamento della documentazione - le quali richiedono il dolo specifico -, talaltra all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società, cioè a situazione attinente, invece, alla tenuta irregolare della contabilità.

Il giudice del rinvio, nel tentativo di motivare il proprio convincimento circa la sussistenza del dolo specifico, ha ricercato, al contrario, elementi dimostrativi della presunta coscienza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di ostacolare al curatore la ricostruzione del patrimonio sociale: profilo riguardante il dolo generico e l'ipotesi della irregolare tenuta delle scritture contabili.

Peraltro, quando il giudice del rinvio non richiama tale finalità, a fondamento della sussistenza del dolo specifico pone il presunto interesse dell'imputato ad evitare azioni di responsabilità, elemento non contemplato nell'ipotesi di sottrazione, distruzione, occultamento della documentazione contabile.

5.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione agli artt. 521 e 604 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

La Corte di appello, nel riconoscere la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], ha illegittimamente ridefinito i contorni dell'accusa a suo carico, attribuendogli condotte mai contestate.

È stata infatti attribuita al ricorrente l'omessa tenuta delle scritture contabili in epoca successiva alla sua revoca dalla carica di liquidatore, mentre tale omissione avrebbe dovuto essere attribuita solo a [OSCURATO:PERSONA], liquidatore dal gennaio 2007.

In base al capo d'imputazione, la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale dovrebbe attribuirsi ad entrambi gli imputati, ma esclusivamente nelle rispettive qualità di liquidatori. [OSCURATO:PERSONA] è descritto, nella motivazione della sentenza impugnata, come l'artefice del piano criminoso e come l'effettivo gestore della società, mentre [OSCURATO:PERSONA] viene inquadrato come un prestanome, così disegnando una condotta concorsuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile anche dell'omessa tenuta delle scritture in epoca successiva al gennaio 2017; tuttavia, il capo d'imputazione si limita a contestare le fattispecie relative al periodo e al ruolo di liquidatore rispettivamente rivestito da ciascun imputato.

Il giudice del rinvio ha così riformulato in modo estensivo le condotte contestate, privando l'imputato della possibilità di svolgere la relativa attività difensiva.

Tale constatazione trova conferma anche negli argomenti espressi dal giudice del rinvio, il quale, riconoscendo l'esistenza del bilancio del 2006 e, conseguentemente, delle scritture contabili fino all'inizio del 2007, colloca la distruzione o la sottrazione delle stesse, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in un momento successivo a tale data, cioè dopo la sua cessazione della carica di liquidatore, e in forma concorsuale con [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tale condotta, di fatto, non è mai stata contestata prima.

5.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della circostanza attenuante della speciale tenuità ex art. 219, legge fall.

Contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, il giudice del rinvio ha escluso a priori la valutazione relativa all'applicabilità della circostanza attenuante, di fatto ritenendo che essa non possa riconoscersi laddove oggetto dell'accertamento sia la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

Tale impostazione si scontra apertamente con il principio di diritto, affermato dalla sentenza di annullamento, in base al quale la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità è, per giurisprudenza consolidata, compatibile anche con il reato di bancarotta documentale.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

6.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., vizio di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione in riferimento alla condotta materiale.

A [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito di non aver acquisito la documentazione, di non aver redatto la contabilità e di non aver depositato il bilancio finale, così omettendo di adempiere ad un obbligo legale di carattere essenziale.

Il giudice del rinvio ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] l'omessa tenuta delle scritture contabili, contemplata per prima tra le due fattispecie sanzionate dall'art. 216 legge fall. e, dunque, richiedente il dolo specifico dell'ingiusto profitto ovvero del pregiudizio ai creditori; tuttavia, in motivazione, il giudice del rinvio espone numerosi riferimenti all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari sociali, elementi che attengono, invece, alla seconda ipotesi prevista dalla suddetta norma.

Il giudice del rinvio, dunque, non ha sciolto il nodo sulla individuazione delle condotta integrata.

In più punti, infatti, il giudice del rinvio richiama il dolo specifico di cui alla prima ipotesi dell'articolo, pur riferendolo, poi, alla generica consapevolezza di non rendere possibile la ricostruzione degli affari societari; in altre parti della motivazione, inoltre, ricollega il dolo specifico all'interesse di "sottrarsi ad azioni di responsabilità", elemento non contemplato dalla fattispecie tipica.

6.1. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., vizi di violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del dolo specifico e alla mancata indicazione degli elementi concreti apprezzati a tal fine.

In ordine all'elemento soggettivo del reato, la motivazione del giudice del rinvio si concentra sulla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza dire nulla in merito a un ipotetico interesse di [OSCURATO:PERSONA] a trarre profitto o recare pregiudizio ai creditori. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in accordo con [OSCURATO:PERSONA], ma nella sentenza di rinvio non è resa alcuna argomentazione in ordine agli elementi dai quali si dovrebbe desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'apporto al piano fraudolento del coimputato, né circa l'esistenza di un accordo tra i due.

Dal compendio probatorio risulta, al contrario, una loro conflittualità, ed in effetti [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a favorire [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni volte ad occultare la gestione irregolare compiuta da quest'ultimo negli anni precedenti; [OSCURATO:PERSONA], piuttosto, aveva interesse a mettere a disposizione del curatore tutta la documentazione societaria, al fine di dimostrare la sua totale estraneità alla precedente gestione di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò trova riscontro nella circostanza che agli imputati non è stato mai contestato di aver agito in concorso tra di loro.

In definitiva, dunque, non essendo stata accertata la sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] non può integrare il reato contestato: la mera mancata consegna, da parte del liquidatore, al curatore, delle scritture contabili, non accompagnata dall'obiettivo di recare pregiudizio ai creditori o di trarre un ingiusto profitto, integra, infatti, la bancarotta semplice, non desumibile - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - esclusivamente dal ruolo formale rivestito dal soggetto agente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], recanti censure relative alla valutazione di sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sono fondati e possono essere trattati congiuntamente, perché in parte sovrapponibili ed in parte connessi.2.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione acquista valore vincolante, sicché, qualora la stessa Corte successivamente accerti che il giudice di rinvio non vi si è uniformato, deve annullarne la decisione (Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215).

3. Nel processo in esame, come già sopra notato, la Corte suprema di cassazione, Sezione Quinta Penale, con la citata sentenza n. 52058/2019, emessa il 27 novembre 2019 e depositata il 27 dicembre 2019, ha annullato la menzionata sentenza della Corte di appello di Milano datata 9 aprile 2018 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, sulla base del rilievo che il giudice di appello non aveva chiarito quale delle due fattispecie alternative, previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., fosse stata integrata dai prevenuti con la loro condotta.

Ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, avrebbe dovuto uniformarsi alla sentenza di annullamento e, in particolare, sciogliere il nodo relativo alla individuazione della condotta materiale concretamente integrata dagli imputati e verificare la sussistenza del corrispondente elemento soggettivo; inoltre, in caso di conferma della condanna, avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, ex art. 219 legge fall., alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera detta attenuante compatibile con il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

3.1. Ebbene, la Corte di appello di Milano, giudice di rinvio, non si è uniformata al disposto della citata sentenza della Corte di cassazione e ha persistito nell'omissione della puntuale ricostruzione della condotta materiale e del dolo caratterizzanti i comportamenti degli imputati.

Invero, anche nella sentenza ora impugnata si fa riferimento in modo ambiguo: all'occultamento e alla distruzione della documentazione contabile - riferibile alla seconda fattispecie del reato contestato, caratterizzata da dolo generico - quali condotte materialmente commesse dagli imputati per ostacolare la ricostruzione dei movimenti; ma, al contempo, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, alla volontà degli stessi di trarre profitto e nuocere ai creditori - caratterizzante la prima fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale -, volontà desunta "dall'esistenza di debiti non saldati nel corso di una gestione confusa e connotata da plurime irregolarità [e] dalla commistione di interessi con altre società riconducibili al Mereghetti" (p. 8).

Peraltro, non è riscontrabile, nella motivazione, una precisa divisione temporale basata sulla revoca del Mereghetti dalla carica di liquidatore (datata 1 gennaio 2007) idonea a scandire cronologicamente le due ipotesi previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. e a porle in rapporto di consecutività, poiché nella motivazione si fa comunque riferimento al deposito, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del bilancio del 31 dicembre 2006.

3.2. Pertanto, la motivazione, facendo talora riferimento all'occultamento e alla distruzione delle scritture contabili, talaltra alla tenuta irregolare delle stesse, non scioglie l'alternativa riguardante l'individuazione delle condotte materiali effettivamente tenute dagli imputati, e tale vizio inficia anche le valutazioni sull'elemento soggettivo.

4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono assorbiti.

5. Per le ragioni esposte, la sentenza n. 52058/2019, della Corte di appello di Milano, emessa il 27 novembre 2019 in esito al giudizio di rinvio, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio ora riscontrato.

P. Q. M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * M I I - Se. I- t:FNTCCOLA r.he ha concluso chiedendoi Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi con ogni conseguente statuizione. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2016, il Tribunale di Lodi giudicava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritto in qualità di liquidatori (il primo dal giorno 1 febbraio 2006 al giorno 1 gennaio 2007 e il secondo dal giorno 1 gennaio 2007 al fallimento) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 21 novembre 2008. Concesse solo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, il Tribunale condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione; inoltre, condannava entrambi gli imputati alle pene accessorie della inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi di impresa per la durata di anni dieci; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] interdetto dai pubblici uffici per anni cinque; concedeva il beneficio delle sospensione condizionale solo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza del 9 aprile 2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche anche a [OSCURATO:PERSONA], riduceva a due anni di reclusione la pena inflitta a costui, gli concedeva la sospensione condizionale della pena, concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione. 3. Con sentenza n. 52058/19, emessa il 27 novembre 2019, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la sentenza di appello, rilevando che il capo d'imputazione faceva riferimento in maniera promiscua ad entrambe le fattispecie alternative previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. per la bancarotta fraudolenta documentale: sia alla fattispecie di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, cui è equiparata l'omessa tenuta, caratterizzata dal dolo specifico, sia alla fattispecie di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio del fallito, connotata dal dolo generico. La Corte di cassazione disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sui punti relativi: a) alla condotta materiale integrata, al dolo nei termini previsti per la fattispecie ritenuta sussistente e agli elementi concreti apprezzati a tal fine; b) in ipotesi di conferma della sentenza di condanna, alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219 legge fall., compatibile con il reato di bancarotta documentale; c) alla rideterminazione delle pene accessorie, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e del principio espresso dalle Sezioni Unite Suraci (n. 28910 del 28 febbraio 2019, Rv. 276286). 4. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 febbraio 2021, in parziale riforma della citata sentenza di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche anche a favore di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei suoi confronti in due anni di reclusione, disponendone la sospensione condizionale; concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione; rideterminava in cinque anni la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi di impresa. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di bancarotta per distruzione o sottrazione della documentazione contabile. La motivazione della sentenza impugnata non fornisce una risposta in ordine alla condotta materiale concretamente attuata da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la Corte di cassazione aveva chiesto precisazioni. In particolare, la Corte di appello non considera che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda è limitato nel tempo, e ascrive a detto imputato anche la mancanza della documentazione successiva alla sua cessazione dalla carica di liquidatore, avvenuta il giorno 1 gennaio 2007. Inoltre, il giudice del rinvio non valuta alcuni degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, tra cui le dichiarazioni rese dallo stesso imputato e la consegna di parte della documentazione societaria al curatore, nel corso della procedura. La Corte di appello, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], prima di assumere il ruolo di liquidatore, era stato amministratore della società, reputa inverosimile la tesi dell'imputato secondo cui gli sarebbe stato impedito l'accesso ai locali dove era conservata la documentazione. Ma il giudice del rinvio avrebbe dovuto scindere il dato formale - in base al quale [OSCURATO:PERSONA] era in possesso della documentazione - e verificare se, sostanzialmente, gli fosse stato impedito di vederla; inoltre, in ordine alla documentazione consegnata al curatore in forma anonima, l'opinione del giudice del rinvio, secondo cui tale atto sarebbe da attribuire agli imputati, si pone logicamente in contrasto con la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] voleva distrarre i beni della società. 5.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in ipotesi dolo specifico. Le incertezze manifestate nella ricostruzione della condotta materiale hanno impedito alla Corte di appello di sciogliere l'alternativa in tema di elemento soggettivo del reato: talvolta il giudice del rinvio fa riferimento alla sottrazione o all'occultamento della documentazione - le quali richiedono il dolo specifico -, talaltra all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società, cioè a situazione attinente, invece, alla tenuta irregolare della contabilità. Il giudice del rinvio, nel tentativo di motivare il proprio convincimento circa la sussistenza del dolo specifico, ha ricercato, al contrario, elementi dimostrativi della presunta coscienza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di ostacolare al curatore la ricostruzione del patrimonio sociale: profilo riguardante il dolo generico e l'ipotesi della irregolare tenuta delle scritture contabili. Peraltro, quando il giudice del rinvio non richiama tale finalità, a fondamento della sussistenza del dolo specifico pone il presunto interesse dell'imputato ad evitare azioni di responsabilità, elemento non contemplato nell'ipotesi di sottrazione, distruzione, occultamento della documentazione contabile. 5.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione agli artt. 521 e 604 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La Corte di appello, nel riconoscere la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], ha illegittimamente ridefinito i contorni dell'accusa a suo carico, attribuendogli condotte mai contestate. È stata infatti attribuita al ricorrente l'omessa tenuta delle scritture contabili in epoca successiva alla sua revoca dalla carica di liquidatore, mentre tale omissione avrebbe dovuto essere attribuita solo a [OSCURATO:PERSONA], liquidatore dal gennaio 2007. In base al capo d'imputazione, la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale dovrebbe attribuirsi ad entrambi gli imputati, ma esclusivamente nelle rispettive qualità di liquidatori. [OSCURATO:PERSONA] è descritto, nella motivazione della sentenza impugnata, come l'artefice del piano criminoso e come l'effettivo gestore della società, mentre [OSCURATO:PERSONA] viene inquadrato come un prestanome, così disegnando una condotta concorsuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile anche dell'omessa tenuta delle scritture in epoca successiva al gennaio 2017; tuttavia, il capo d'imputazione si limita a contestare le fattispecie relative al periodo e al ruolo di liquidatore rispettivamente rivestito da ciascun imputato. Il giudice del rinvio ha così riformulato in modo estensivo le condotte contestate, privando l'imputato della possibilità di svolgere la relativa attività difensiva. Tale constatazione trova conferma anche negli argomenti espressi dal giudice del rinvio, il quale, riconoscendo l'esistenza del bilancio del 2006 e, conseguentemente, delle scritture contabili fino all'inizio del 2007, colloca la distruzione o la sottrazione delle stesse, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in un momento successivo a tale data, cioè dopo la sua cessazione della carica di liquidatore, e in forma concorsuale con [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale condotta, di fatto, non è mai stata contestata prima. 5.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della circostanza attenuante della speciale tenuità ex art. 219, legge fall. Contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, il giudice del rinvio ha escluso a priori la valutazione relativa all'applicabilità della circostanza attenuante, di fatto ritenendo che essa non possa riconoscersi laddove oggetto dell'accertamento sia la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Tale impostazione si scontra apertamente con il principio di diritto, affermato dalla sentenza di annullamento, in base al quale la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità è, per giurisprudenza consolidata, compatibile anche con il reato di bancarotta documentale. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 6.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., vizio di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione in riferimento alla condotta materiale. A [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito di non aver acquisito la documentazione, di non aver redatto la contabilità e di non aver depositato il bilancio finale, così omettendo di adempiere ad un obbligo legale di carattere essenziale. Il giudice del rinvio ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] l'omessa tenuta delle scritture contabili, contemplata per prima tra le due fattispecie sanzionate dall'art. 216 legge fall. e, dunque, richiedente il dolo specifico dell'ingiusto profitto ovvero del pregiudizio ai creditori; tuttavia, in motivazione, il giudice del rinvio espone numerosi riferimenti all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari sociali, elementi che attengono, invece, alla seconda ipotesi prevista dalla suddetta norma. Il giudice del rinvio, dunque, non ha sciolto il nodo sulla individuazione delle condotta integrata. In più punti, infatti, il giudice del rinvio richiama il dolo specifico di cui alla prima ipotesi dell'articolo, pur riferendolo, poi, alla generica consapevolezza di non rendere possibile la ricostruzione degli affari societari; in altre parti della motivazione, inoltre, ricollega il dolo specifico all'interesse di "sottrarsi ad azioni di responsabilità", elemento non contemplato dalla fattispecie tipica. 6.1. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., vizi di violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del dolo specifico e alla mancata indicazione degli elementi concreti apprezzati a tal fine. In ordine all'elemento soggettivo del reato, la motivazione del giudice del rinvio si concentra sulla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza dire nulla in merito a un ipotetico interesse di [OSCURATO:PERSONA] a trarre profitto o recare pregiudizio ai creditori. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in accordo con [OSCURATO:PERSONA], ma nella sentenza di rinvio non è resa alcuna argomentazione in ordine agli elementi dai quali si dovrebbe desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'apporto al piano fraudolento del coimputato, né circa l'esistenza di un accordo tra i due. Dal compendio probatorio risulta, al contrario, una loro conflittualità, ed in effetti [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a favorire [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni volte ad occultare la gestione irregolare compiuta da quest'ultimo negli anni precedenti; [OSCURATO:PERSONA], piuttosto, aveva interesse a mettere a disposizione del curatore tutta la documentazione societaria, al fine di dimostrare la sua totale estraneità alla precedente gestione di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò trova riscontro nella circostanza che agli imputati non è stato mai contestato di aver agito in concorso tra di loro. In definitiva, dunque, non essendo stata accertata la sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] non può integrare il reato contestato: la mera mancata consegna, da parte del liquidatore, al curatore, delle scritture contabili, non accompagnata dall'obiettivo di recare pregiudizio ai creditori o di trarre un ingiusto profitto, integra, infatti, la bancarotta semplice, non desumibile - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - esclusivamente dal ruolo formale rivestito dal soggetto agente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], recanti censure relative alla valutazione di sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sono fondati e possono essere trattati congiuntamente, perché in parte sovrapponibili ed in parte connessi.2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione acquista valore vincolante, sicché, qualora la stessa Corte successivamente accerti che il giudice di rinvio non vi si è uniformato, deve annullarne la decisione (Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215). 3. Nel processo in esame, come già sopra notato, la Corte suprema di cassazione, Sezione Quinta Penale, con la citata sentenza n. 52058/2019, emessa il 27 novembre 2019 e depositata il 27 dicembre 2019, ha annullato la menzionata sentenza della Corte di appello di Milano datata 9 aprile 2018 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, sulla base del rilievo che il giudice di appello non aveva chiarito quale delle due fattispecie alternative, previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., fosse stata integrata dai prevenuti con la loro condotta. Ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, avrebbe dovuto uniformarsi alla sentenza di annullamento e, in particolare, sciogliere il nodo relativo alla individuazione della condotta materiale concretamente integrata dagli imputati e verificare la sussistenza del corrispondente elemento soggettivo; inoltre, in caso di conferma della condanna, avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, ex art. 219 legge fall., alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera detta attenuante compatibile con il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 3.1. Ebbene, la Corte di appello di Milano, giudice di rinvio, non si è uniformata al disposto della citata sentenza della Corte di cassazione e ha persistito nell'omissione della puntuale ricostruzione della condotta materiale e del dolo caratterizzanti i comportamenti degli imputati. Invero, anche nella sentenza ora impugnata si fa riferimento in modo ambiguo: all'occultamento e alla distruzione della documentazione contabile - riferibile alla seconda fattispecie del reato contestato, caratterizzata da dolo generico - quali condotte materialmente commesse dagli imputati per ostacolare la ricostruzione dei movimenti; ma, al contempo, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, alla volontà degli stessi di trarre profitto e nuocere ai creditori - caratterizzante la prima fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale -, volontà desunta "dall'esistenza di debiti non saldati nel corso di una gestione confusa e connotata da plurime irregolarità [e] dalla commistione di interessi con altre società riconducibili al Mereghetti" (p. 8). Peraltro, non è riscontrabile, nella motivazione, una precisa divisione temporale basata sulla revoca del Mereghetti dalla carica di liquidatore (datata 1 gennaio 2007) idonea a scandire cronologicamente le due ipotesi previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. e a porle in rapporto di consecutività, poiché nella motivazione si fa comunque riferimento al deposito, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del bilancio del 31 dicembre 2006. 3.2. Pertanto, la motivazione, facendo talora riferimento all'occultamento e alla distruzione delle scritture contabili, talaltra alla tenuta irregolare delle stesse, non scioglie l'alternativa riguardante l'individuazione delle condotte materiali effettivamente tenute dagli imputati, e tale vizio inficia anche le valutazioni sull'elemento soggettivo. 4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono assorbiti. 5. Per le ragioni esposte, la sentenza n. 52058/2019, della Corte di appello di Milano, emessa il 27 novembre 2019 in esito al giudizio di rinvio, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio ora riscontrato. P. Q. M.
Sentenza Cassazione n. 04634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris