CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 18227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10691-2022proposto da: O.M.N. [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] de Rossi 10 , presso lo studio de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3 , presso lo studio Oggetto LEASING Notificazione - Persona giuridica - Consegna in luogo già indicato quale sede legale poi trasferita altrove - Idoneità - Condizioni - Necessità che la consegna venga effettuata a persona “incaricata della ricezione” R.G.N.10691/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale dell’[OSCURATO:PERSONA] LARGAJOLLI , rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]FANTINI, Paolo ROSINI ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 79 /2 2 del la C orte di Appello di Perugia , depositata il 18/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, O.M.N.) ricorre, sulla base di un unico motiv o , per la cassazione della sentenza n. 79/22, del 18 febbraio 2022, della Corte di Appello di Perugia, che –in accoglimento del gravame proposto da lla società MPS [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “MPSLeasing Factoring”) avverso la sentenza n. 1451/19, del 16 settembre 2019, resa dal Tribunale di Perugia– ha dichiarato la nullità della citazione introduttiv a del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, rimettendo la causa al primo giudice; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce di aver agito in giudizio perché fosse accertata l’infondatezza della richiesta formulata nei suoi confronti – ex art. 2033 cod. civ. – dalla società convenuta, con la quale risultava corrente un contratto di factoring; - che a ccolta dal primo giudice, nella contumacia della convenuta, la proposta domanda di accertamento negativo, il gravame proposto dalla società soccombente veniva accolto dal giudice di appello, il quale dichiarava l’inesistenza della notificazione dell’atto citazione di primo grado , in quanto avvenuta presso la vecchia sede della società convenuta e nei confronti di un soggetto (altra società) diverso dal destinatario dell’atto; - che avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione O.M.N., sulla base – come detto – di un unicomotivo; -che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 ), cod. proc. civ. –“insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo”; - che la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ravvisato l’inesistenza della notificazionedell’atto di citazione del giudizio di primo grado, sebbene perfezionata si con consegna avvenuta, non solo nel luogo già sede legale della società convenuta (secondo quanto risultava, peraltro, dal testo del contratto oggetto di causa), ma a persona abilitata alla ricezione atti per il soggetto – la società [OSCURATO:SOCIETA]., avente “in loco” la propria sede legale – detentore dell’intero capitale sociale della convenuta in giudizio; - che ambedue tali circostanze sarebbero da apprezzare , assumela ricorrente, alla stregua delle affermazioni compiute da questa Cortee secondo cui la “notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l’attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell’ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all’ente medesimo” (Cass. Sez. 5, ord. 5 giugno 2020, n. 10694, Rv. 657877-01); -che la posizione di incaricato alla ricezione prescinderebbe, inoltre, dall’esistenza di qualifiche formali all’interno dell’ente destinatario della notificazione, o dall’esistenza di un rapporto lavorativo con la stessa; - che ha resistito all’impugn azione, con controricorso, la società MPS [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che entrambe le parti ha nno depositato memoria ; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che in via preliminare va dichiarata la nullità del la memoria presentata dalla controricorrente, risultando di contenuto pressoché identico a quello del controricorso, così “mancando dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo per cui è previsto il deposito di memorie di parte, che è quello di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso)” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 gennaio 2001, n. 238 , Rv. 543006-01); -che, tanto premesso, il ricorso va rigettato ; - che il primo motivo – la cui stessa ammissibilità appare, invero, dubbia (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), prospettando un vizio, quello di “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo”, non più contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –non è fondato; - che c ome si evince dal documento prodotto dal la ste ssa ricorrente, la cartolina di ricevimento relativa alla notificazione intorno a cui si controverte nel presente giudizio reca il timbro della società [OSCURATO:SOCIETA] S. p . a . (e dunque – ma la circostanza è incontroversa – non della società effettivamente convenutain giudizio, bensì di altra, seppur detentrice dell’intero capitale sociale della convenuta in giudizio ) , con consegna , tuttavia,al portiere dello stabile; - che, pertanto, ai sensi dell’art. 139 , comma 4 , c od. p roc. civ., il medesimo documento attesta l’ avvenuto invio , al destinatario, di lettera raccomandata per dargli notizia dell’avvenuta notificazione; -che non ricorrono, quindi , i presupposti per l’ applicabilità del principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte richiamata in ricorso, principio in base al quale deve ritenersi valida la notificazionefatta in un luogo che non è più la sede legale della società, ma che sia tale da far ri tenere che si ponga come sede operativa della stessa, per esser si la notificazione perfezionata nei confronti dipersona “ incaricata ” di ricever la , ai sensi del comma 2 dell’art. 139 cod. proc. civ.; - n el caso qui in esame, invece, il consegnatario non è “persona incaricata” (perché , altrimenti , non sarebbe stato effettuato l’adempimento ulteriore ex art. 139 , comma 4 , cod. proc. civ), bensì il portiere dello stabile ; -che, in conclusione, il ricorso va rigettato ; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere, alla società MPS [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13