CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44564/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Ferrara di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 D. L.vo 159 del 2011. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in punto di contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché avanza considerazioni in fatto e argomentazioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e risolti correttamente dal giudice del merito. La sentenza motiva adeguatamente sulla sussistenza del reato contestato, così come sulla congruità della pena e sulla correttezza del diniego delle attenuanti generiche. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]