CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3113/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3870/2021 depositata il 05/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stata una dipendente del Monte dei Paschi di Siena, addetta a funzioni esattoriali. Avendo aderito al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito della categoria, istituito ex art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro conseguiva, negli anni dal 2009 al 201, l’erogazione di assegni di sostegno al reddito. L’Inps, ente erogatore, effettuava la ritenuta d’acconto con aliquota di tassazione ordinaria, ritenendo che le somme dovessero essere assoggettate alla medesima imposizione propria degli emolumenti sostituiti, quelli da lavoro dipendente. La contribuente riteneva invece dovesse applicarsi, per quanto ancora d’interesse, il regime agevolato di tassazione separata di cui all’art. 17 (ora 19), comma 2, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR). In conseguenza proponeva all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dei maggiori tributi che riteneva essergli stati applicati. 2. Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua richiesta, la contribuente proponeva impugnativa innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva il suo ricorso e riconosceva il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’applicazione del regime di tassazione separata e pertanto di conseguire il rimborso richiesto. 3. L’Ente impositore spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che rigettavail ricorso e confermava la decisione dei primi giudici. 4. Avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente non si è costituita nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione del D.M. n. 375 del 2003, e dell’art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto applicabile il regime della tassazione separata agli emolumenti percepiti in forma rateale dalla contribuente, dipendente di Istituto di credito, ma che ha svolto funzioni esattoriali, quale sostegno al reddito. 2. L’Amministrazione finanziaria, mediante il suo strumento di impugnazione, censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’impugnata CTR per aver riconosciuto il diritto del contribuente alla tassazione separata sugli assegni percepiti quale sostegno al reddito, ed in conseguenza al rimborso delle pretese maggiori imposte trattenute. In sostanza, l’Amministrazione finanziaria osserva che il D.M. n. 375 del 2003, istitutivo del Fondo di solidarietà del personale bancario addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, a differenza dei decreti istitutivi di fondi dedicati ad altre categorie di lavoratori - come ad esempio il D.M. n. 158 del 2000, istitutivo del Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese di credito - non opera richiamo all’art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, disposizione che prevede l’applicazione della tassazione separata degli assegni straordinari di sostegno al reddito anche se corrisposti in forma rateale (lett. a). Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria questa norma si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 17 (poi 19), comma secondo, del TUIR, che, non operando riferimento al pagamento in forma rateale, troverebbe applicazione solo in ipotesi di emolumenti erogati in un’unica soluzione. In tal senso si erano espresse anche l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 22/11/2006, e l’Inps, con circolare n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. La CTR motiva: “[OSCURATO:PERSONA], esaminata la documentazione in atti, rileva preliminarmente che la norma primaria di riferimento, e cioè l'art. 59, comma 3, della legge 449/1997, nell’equiparare il regime giuridico delle indennità da erogare, quali incentivo all'esodo, ai dipendenti di imprese bancarie e dei concessionari della riscossione, si riferisce all'art. 17 del Tuir in tema di tassazione separata, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 02.09.1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità dell'articolo 6, comma quattro, lettera b), del decreto legislativo n. 314 del 1997” (sent. CTR, p. 2). 4. Il combinato disposto degli artt. 19, comma 2 (già 17) del TUIR, e 59, comma 3, della legge n. 449/1997, indubbiamente prevede che la tassazione separata si applichi all’erogazione di sostegni straordinari al reddito corrisposta in occasione di ristrutturazioni industriali. L’Agenzia delle Entrate contrappone che lo specifico decreto ministeriale istitutivo del Fondo per i lavoratori bancari con funzioni di esattore, a differenza di altri, anche quello relativo ai lavoratori bancari addetti all’esercizio di funzioni creditizie, non opera espresso richiamo all’art. 59 cit., che specifica l’applicabilità della tassazione separata anche in caso di corresponsione rateale degli emolumenti, e ritiene debba desumersene che per i dipendenti bancari addetti a funzioni di esattore, gli emolumenti corrisposti in forma rateale non debbano essere assoggettati a tassazione separata, bensì alla tassazione ordinaria. 4.1. La CTR rileva che l’applicabilità della tassazione separata, ai sensi dell’art. 19 (già 17) del TUIR non sarebbe limitata agli emolumenti straordinari di sostegno al reddito corrisposti in unica soluzione, e pertanto competerebbe al contribuente, in relazione alle somme oggetto del presente giudizio, l’accesso alla tassazione separata, non potendo altresì tale disposto normativo essere smentito dal disposto regolamentare che istituisce il concreto fondo di solidarietà (sent. CTR, p. 2). 4.2. Diversamente deve evidenziarsi che, come segnalato dall’Amministrazione finanziaria, la disciplina della fattispecie in esame trova la sua specifica disciplina nel D.M. n. 375 del 2003, istitutivo del Fondo di solidarietà del personale bancario addetto al servizio di riscossionedei tributi erariali, che però, a differenza dei decreti istitutivi di fondi dedicati ad altre categorie di lavoratori - come ad esempio il D.M. n. 158 del 2000, istitutivo del Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese di credito - non opera richiamo all’art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, pertanto alla disposizione che prevede l’applicazione della tassazione separata degli assegni straordinari di sostegno al reddito anche se corrisposti in forma rateale (lett. a). Deve pertanto ritenersi che in sede normativa sia stato ritenuto opportuno differenziare la disciplina dell’accesso alla tassazione separata in caso di pagamento in forma rateale dell’assegno di sostegno al reddito e, a differenza di altre categorie, ai dipendenti del settore bancario, che abbiano svolto però attività esattoriale, non sia stato riconosciuto il diritto al più favorevole regime della tassazione separata degli assegni percepiti. 5. Del resto, questa Corte regolatrice ha già esaminato la questione controversa nel presente giudizio, ed ha ripetutamente osservato che deve ritenersi “non applicabile il regime di tassazione separata di cui all'art. 17 TUIR ai dipendenti di istituti di credito addetti alla funzione di riscossione dei tributi, che abbiano aderito al fondo di solidarietà previsto dal D.M. 24.11.2003 n. 375. Il suddetto D.M. recante il ‘Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi’ non richiama nella premessa l'art. 59 comma 3 legge 449/1997, il quale a sua volta prevede l'applicazione del regime tributario di favore di cui all'art. 17 TUIR alle indennità di sostegno al reddito e accompagnamento all'esodo per i dipendenti degli istituti di credito e per gli accordi stipulati entro il 31 marzo 1998, anzi il DM 375/2003 fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e quindi oltre i termini previsti dalla citata normativa (Cass. 20805/2020). Le norme che prevedono agevolazioni tributarie, in quanto norme eccezionali, sono di stretta applicazione pertanto non può estendersi, in difetto di un espresso richiamo, il beneficio invocato dal contribuente alla sua posizione. È infatti pacifico che il ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stato ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal d.m. 375 del 2003 e non del diverso fondo previsto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso d.m. nr. 258/2000”, (Cass. sez. VI-V, 16.2.2021, n. 3956; conf. Cass. sez. VI-V, 30.9.2020, n. 20805; v. ancora da ultimo, Cass. 20 luglio 2023, n. 21837). 6. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto cassandosi la decisione impugnata, non essendosi la CTR attenuta ai principi innanzi esposti. Non necessitando accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi l'originario ricorso proposto dalla contribuente. 7. Le spese di lite, già compensate tra le parti in sede di appello, seguono l’ordinario criterio della soccombenza con riferimento al giudizio di legittimità, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario