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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27249/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, sia in punto di individuazione del giudice di cui all'art. 665 cod. proc. pen. nel caso in cui siano in esecuzione una sentenza del giudice collegiale ed una sentenza, irrevocabile per ultima, del giudice monocratico (Sez. 1, Sentenza n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517: La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo), sia in punto di data di decorrenza del quinquennio agli effetti di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998 - dep. 1999, Spina, Rv. 213229; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234893; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, sia in punto di individuazione del giudice di cui all'art. 665 cod. proc. pen. nel caso in cui siano in esecuzione una sentenza del giudice collegiale ed una sentenza, irrevocabile per ultima, del giudice monocratico (Sez. 1, Sentenza n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517: La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo), sia in punto di data di decorrenza del quinquennio agli effetti di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998 - dep. 1999, Spina, Rv. 213229; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234893; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 mar
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