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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 21721/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 25 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con riguardo al concorso, con il cugino [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione dello stupefacente, evidenziando di aver fornito un contributo occasionale al confezionamento delle dosi per poter fumare uno spinello, e non per contribuire all'attività di cessione; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile poiché teso a riproporre di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito: dall'analisi delle conformi decisioni di merito emerge infatti che i cugini [OSCURATO:PERSONA] detenevano lo stupefacente in un terreno adiacente la loro abitazione, insieme a degli strumenti utilizzati per il confezionamento; emerge inoltre, per come percepito direttamente dalla polizia giudiziaria, una predeterminata ripartizione di compiti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il tentativo del ricorrente di ostacolare l'intervento dei militari aizzandogli contro dei cani di grossa taglia (pp. 2 e 3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che la decisione impugnata ha indicato gli elementi di prova su cui fondare il consapevole contributo del ricorrente nella detenzione a fini di cessione, apprezzandoli come prevalenti rispetto alle dichiarazioni rese dal coimputato, ed evidenziando che la riferibilità (formale) al solo [OSCURATO:PERSONA] dell'utenza usata da un cliente non si pone affatto in contrasto con le evidenze immediatamente percepite dalla polizia giudiziaria; rilevato, quanto al diniego delle attenuanti generiche, ché secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le caratteristiche del fatto, il tentativo di ostacolare l'intervento dei militari e la presenza di precedenti specifici: p. 3 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 25 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con riguardo al concorso, con il cugino [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione dello stupefacente, evidenziando di aver fornito un contributo occasionale al confezionamento delle dosi per poter fumare uno spinello, e non per contribuire all'attività di cessione; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile poiché teso a riproporre di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito: dall'analisi delle conformi decisioni di merito emerge infatti che i cugini [OSCURATO:PERSONA] detenevano lo stupefacente in un terreno adiacente la loro abitazione, insieme a degli strumenti utilizzati per il confezionamento; emerge inoltre, per come percepito direttamente dalla polizia giudiziaria, una predeterminata ripartizione di compiti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il tentativo del ricorrente di ostacolare l'intervento dei militari aizzandogli contro dei cani di grossa taglia (pp. 2 e 3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che la decisione impugnata ha indicato gli elementi di prova su cui fondare il consapevole contributo del ricorrente nella detenzione a fini di cessione, apprezzandoli come prevalenti rispetto alle dichiarazioni rese dal coimputato, ed evidenziando che la riferibilità (formale) al solo [OSCURATO:PERSONA] dell'utenza usata da un cliente non si pone affatto in contrasto con le evidenze immediatamente percepite dalla polizia giudiziaria; rilevato, quanto al diniego delle attenuanti generiche, ché secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le caratteristiche del fatto, il tentativo di ostacolare l'intervento dei militari e la presenza di precedenti specifici: p. 3 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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